063U1508
063U1508
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 ottobre 1963 n. 1508)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 11. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche e' soppresso quello di "Storia del giornalismo" . Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e aggiunto quello di "Dermatologia sperimentale" . Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Chimica quantistica; Chimica statistica; Chimica nucleare. Nello stesso articolo i due due ultimi paragrafi di cui ai capoversi: "I sette insegnamenti complementari..." e "Tuttavia, ove lo studente..." sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Gli insegnamenti complementari segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale". " Tuttavia ove lo studente intende seguire, per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve chiedere convalida alla Facolta'. La scelta fatta, in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazione durante il corso di studi". Nello stesso articolo l'insegnamento complementare del corso di laurea in Chimica (indirizzo-organico-biologico) "Materie coloranti" e' contrassegnato da un asterisco. Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Geologia regionale; Micropaleontologia; Petrotettonica; Sedimentologia; Geochimica applicata. Art. 46, relativo alle propedeuticita' dei corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali e' modificato nel senso che le propedeuticita' stabilite sotto la lettera a) per il corso di laurea in Chimica sono abrogate e sostituite dalle seguenti: a) per la laurea in Chimica: gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di Chimica, generale e inorganica II, di Chimica organica I, di Esercizi di analisi qualitativa, senza avere superato lo esame di Chimica generale e inorganica I e di Esercitazioni di preparazioni chimiche; L'esame di Fisica sperimentale II senza avere superato l'esame di Fisica sperimentale I e le Esercitazioni di matematiche I; L'esame di Esercizi di analisi chimica applicata senza avere superato gli esami di Analisi chimica quantitativa e di Chimica analitica; Gli esami di Chimica fisica II e di Elettrochimica, senza avere superato l'esame di Chimica fisica I; L'esame di Chimica organica II senza avere superato l'esame di Chimica organica I. Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: Economia di mercato dei prodotti agricoli; Trasformazione montane e rimboschimenti; Fitoiatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 7. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 11. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche e' soppresso quello di "Storia del giornalismo" .
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e aggiunto quello di "Dermatologia sperimentale" .
Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
Chimica quantistica;
Chimica statistica;
Chimica nucleare.
Nello stesso articolo i due due ultimi paragrafi di cui ai capoversi: "I sette insegnamenti complementari..." e "Tuttavia, ove lo studente..." sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Gli insegnamenti complementari segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale". " Tuttavia ove lo studente intende seguire, per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve chiedere convalida alla Facolta'. La scelta fatta, in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazione durante il corso di studi". Nello stesso articolo l'insegnamento complementare del corso di laurea in Chimica (indirizzo-organico-biologico) "Materie coloranti" e' contrassegnato da un asterisco.
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Geologia regionale;
Micropaleontologia;
Petrotettonica;
Sedimentologia;
Geochimica applicata.
Art. 46, relativo alle propedeuticita' dei corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali e' modificato nel senso che le propedeuticita' stabilite sotto la lettera a) per il corso di laurea in Chimica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
a) per la laurea in Chimica: gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di Chimica, generale e inorganica II, di Chimica organica I, di Esercizi di analisi qualitativa, senza avere superato lo esame di Chimica generale e inorganica I e di Esercitazioni di preparazioni chimiche;
L'esame di Fisica sperimentale II senza avere superato l'esame di Fisica sperimentale I e le Esercitazioni di matematiche I;
L'esame di Esercizi di analisi chimica applicata senza avere superato gli esami di Analisi chimica quantitativa e di Chimica analitica;
Gli esami di Chimica fisica II e di Elettrochimica, senza avere superato l'esame di Chimica fisica I;
L'esame di Chimica organica II senza avere superato l'esame di Chimica organica I.
Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
Economia di mercato dei prodotti agricoli;
Trasformazione montane e rimboschimenti;
Fitoiatria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 ottobre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 7. - VILLA