064U1533
064U1533
Inclusione dell'abitato di Procida (Napoli) tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964 n. 1533)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1386, emesso nell'adunanza del 17 luglio 1064;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Procida, in provincia di Napoli, limitatamente alle zone Cala Sant'Antonio a sud-ovest di punta Pizzago, della Corricella e della zona ad est ed ovest della Marina di Cattolico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 53. - VILLA