064U1495
064U1495
Convenzione tra l'Universita' degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma intesa al finanziamento della Facolta' di magistero presso quella Universita' con conseguenti modifiche dello statuto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964 n. 1495)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Parma, intesa all'istituzione della Facolta' di magistero presso l'Universita' medesima; Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facolta', stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Universita' di Parma, il comune di Parma e la, provincia di Parma; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte menzionate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 ottobre 1964 tra l'Universita' degli studi di Parma, il comune di Parma e la provincia di Parma, intesa al finanziamento della Facolta' di magistero che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Universita' di Parma.
Art. 2
Presso l'Universita' di Parma, e' istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, la Facolta' di magistero.
La Facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.
Art. 3
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , cinque posti di professore di ruolo.
Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell' art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 , cinque posti di assistente ordinario.
Art. 4
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del trienno medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
Lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 137. - VILLA
Modifiche
Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Parma relativo all'istituzione della Facolta' di magistero
Art. 1. - Dopo le parole "Facolta' di economia e commercio vengono aggiunte le parole "Facolta' di magistero.
Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della Facolta' di magistero con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 26. - La Facolta' di magistero rilascia le lauree in materie letterarie, in pedagogia ed in lingue e letterature straniere.
Rilascia inoltre il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Corso di laurea in Materie letterarie.
Art. 27. - La durata del corso di studi per la laurea in Materie letterarie e' di quattro anni.
Titolo di ammissione:
a) diploma di maturita' scientifica;
b) diploma di abilitazione magistrale e concorso.
Il concorso di ammissione per gli abilitati da Istituti magistrali, consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;
b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.
Sono insegnamenti i fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia, della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Sono insegnamenti complementari":
1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Filologia germanica;
4) Filologia slava;
5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Storia della grammatica della lingua italiana;
8) Storia della musica;
9) Metodologia e didattica;
10) Estetica;
11) Etnogratia;
12) Civilta' greca;
13) Psicologia;
14) Igiene;
15) Sociologia;
16) Storia del Risorgimento;
17) Storia della scuola;
18) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
19) Biblioteconomia.
Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione.
Nel corso di "Storia i (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una nella lingua straniera scelta e una di cultura generale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra I complementari.
Corso di laurea in Pedagogia.
Art. 28. - La durata del corso per la laurea in Pedagogia e' di quattro anni.
Titolo di ammissione:
a) diploma di maturita' scientifica;
b) diploma di abilitazione magistrale e concorso.
Il concorso di ammissione per gli abilitati da Istituti magistrali consiste:
a) nella valutazione del voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella Filosofia e nella Pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Sono insegnamenti a fondamentali":
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Sono insegnamenti "complementari":
1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Filologia slava;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Psicologia;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Storia della scuola;
8) Sociologia;
9) Igiene;
10) Metodologia e didattica;
11) Storia delle Istituzioni giuridiche italiane;
12) Estetica;
13) Storia della musica;
14) Storia del Risorgimento;
15) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico 16) Biblioteconomia.
Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta, ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere.
Art. 29. - La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere e' di quattro anni.
Titoli di ammissione:
a) diploma di maturita' scientifica;
b) diploma di abilitazione magistrale;
c) licenza, a norma dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 , dalla Scuola civica a Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda" o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dall'Istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 , dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore di Cortina d'Ampezzo, dal Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia e concorso.
Il concorso di ammissione per gli abilitati in possesso di diploma di cui ai punti b) e e) consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;
b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.
Sono insegnamenti "fondamentali":
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura spagnola;
6) Lingua e letteratura inglese;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.
Sono insegnamenti "complementari":
1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Lingua e letteratura russa;
6) Lingua e letteratura polacca;
7) Filologia slava;
8) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
9) Lingua e letteratura americana;
10) Metodologia e didattica;
11) Estetica;
12) Storia della musica;
13) Psicologia;
14) Igiene:
15) Sociologia;
16) Storia del Risorgimento;
17) Storia della scuola;
18) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico;
19) Biblioteconomia.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni del corso di laurea l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi,- e per due anni quello di una altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Nel corso di "storia "(biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale e uno alla Storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 30. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e' di tre anni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo.
Sono insegnamenti "fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
6) Geografia (biennale);
7) Storia della filosofia (biennale);
8) Igiene.
Sono insegnamenti "complementari":
1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale).
Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia; una di italiano e una della lingua straniera prescelta.
Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.
Art. 31. - Lo studente all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di concorso, dovra' dichiarare a quale tipo di corso di laurea o di diploma intende iscriversi.
Art. 32. - Gli esami saranno sostenuti per singole materie.
Per gli insegnamenti triennali e biennali l'esame sara' sostenuto alla fine del singolo anno di corso.
Art. 33. - Il preside controlla ed approva i piani di studio presentati dagli studenti per ogni anno di corso.
Art. 34. - Per quanto riguarda l'iscrizione ad anno successivo al primo gli studenti gia' laureati in materie letterarie o pedagogia, o lingue e letterature straniere, o di altre. Facolta' universitarie o Istituti superiori che siano, pero' in possesso di diploma di abilitazione magistrate o di maturita', scientifica o degli studenti gia' in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1219 .
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Art. 1
Repertorio n. 274
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
Convenzione con la provincia di Parma ed il comune di Parma per la nuova Facolta' di magistero.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 13 (tredici) del mese di ottobre in Parma, presso il rettorato della Universita' degli studi, davanti a me Usberti dott. Gian Paolo, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettorale n. 23, reg. XXX del 12 gennaio 1961 a ricevere e redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Parma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei a termine di legge:
Quarantelli dott. Franco, nato a Noceto (Parma), il 28 dicembre 1935 e domiciliato a Noceto (Parma), via Caduti Liberta', 5;
Anghinetti Ugo, nato a Cortile San Martino (Parma), il 9 marzo 1912 e domiciliato a Parma, via Universita', 12; si sono personalmente costituiti i signori:
Venturini prof. Gian Carlo, nato a Parma il 22 gennaio 1911, domiciliato a Parma, viale Solferino, 18-A, il quale interviene ai presente atto quale rettore dell'Universita' degli studi di Parma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30/1046 del 27 agosto 1964, che si allega al presente atto perche' ne faccia parte integrante quale allegato "A";
Baldassi Vincenzo, nato a Portogruaro il 29 giugno 1924, domiciliato a Parma, via Emilia Est, 25, il quale interviene al presente atto nella. sua qualita' di sindaco del comune di Parma ed in legale rappresentanza del Comune stesso, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 20 marzo 1964, n. 89 , approvata dalla Commissione centrale di finanza locale con atto del 29 settembre 1964;
Dalla Tana rag. Luciano, nato a Collecchio (Parma) il 19 maggio 1924, domiciliato a Parma, via Frugoni, 5, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della provincia di Parma autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 15 aprile 1964, n. 6/70-b is, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 luglio 1964, n. 12472, Divisione I; persone della cui identita' personale, capacita' giuridica e poteri sono personalmente certo;
I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,
Premesso:
a) che il vigente ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e il regolamento successivo approvato con regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2044 e successive modificazioni e aggiunte, espressamente prevedono l'istituzione, presso le Universita', della Facolta' di magistero;
b) che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 159 -2, lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma puo' essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facolta' di magistero, e che infatti tale modifica e' gia' in corso:
c) che per il funzionamento di detta Facolta', sono previsti n. 5 (cinque) professori di ruolo e n. 5 (cinque) assistenti di ruolo;
d) che il Senato accademico nella adunanza del giorno 17 luglio 1963 ha espresso con vivo compiacimento parere favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di professore di ruolo e di assistenti di cui gli Enti sovventori assicurano il finanziamento;
e) che il comune di Parma e la provincia di Parma, hanno ravvisato l'opportunita' di costituire presso l'Universita' degli studi di Parma una Facolta' di Magistero con i corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere e diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari onde favorire una ripresa degli studi umanistici nella citta' e far fronte alla crescente necessita' di personale insegnante della scuola media nella zona;
f) che il comune di Parma, con deliberazione n. 89 del 20 marzo 1964 approvata dalla Commissione centrale di finanza locale con atto del 29 settembre 1964 ha assunto l'impegno di concedere all'Universita' degli studi di Parma, per l'istituzione della Facolta' di magistero, un contributo annuo di L. 26.250.000 (diconsi lire ventiseimilioniduecentocinquantamila) per la durata di anni 30 (allegato B);
g) che la provincia di Parma con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6/70 bis del 15 aprile 1964 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del giorno 27 luglio 1964 ha assunto l'impegno di concedere alla Universita' degli studi di Parma, per l'istituzione della Facolta' predetta, un contributo annuo di L. 25.590.000 (diconsi lire venticinquemilionicinquecentonovantamila) per la durata di anni 30 (allegato C);
h) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Parma ha deliberato con suo atto n. 30/1046 del 27 agosto 1964 di approvare lo schema di convenzione nel testo sul quale il Ministero del tesoro ha dato il proprio preventivo benestare, assumendo con cio' a carico dell'Ateneo tutti gli oneri relativi in essa contenuti;
i) che l'Universita' degli studi di Parma ha adottato per la istituzione della Facolta' di magistero le conseguenti proposte di modifiche del proprio statuto con deliberazione del Senato accademico in data 29 ottobre 1963 n. 13/142 e del Consiglio di amministrazione in data 29 ottobre 1963, n. 21/652, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istituzione.
Tutto cio' premesso
detti signori con le rispettive qualifiche convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1.
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' degli studi di Parma indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni sara' aggiunta la Facolta' di magistero.
Art. 2
Art. 2.
Presso l'Universita' degli studi di Parma saranno istituiti ed assegnati alla Facolta' di magistero e ai sensi dell'art. 03, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 159 -2, n. 5 (cinque) posti di professori da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute, in relazione alle esigenze dell'attivita' didattico-scientifica della Facolta' di magistero durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, al momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato a una cattedra anche eventualmente diversa da quella di cui in un primo tempo e' stato assegnato.
Art. 3
Art. 3.
Presso l'Universita' degli studi di Parma saranno istituiti ed assegnati alla Facolta' di magistero, ai sensi dell'art. 1 (sub. art.
13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 5 (cinque) posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari sopraddetti posti di assistente, sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1172 , ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente tecnico e subalterno delle Universita'.
Art. 4
Art. 4.
Allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facolta' di magistero, secondo le proposte gia' formulate dalle competenti autorita' accademiche.
Art. 5
Art. 5.
Alla spesa annua per il finanziamento della Facolta' di magistero sara' provveduto:
a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;
b) con il contributo annuo del comune di Parma di lire 26.250.000 (diconsi lire ventiseimilioniduecentocinquantamila);
c) con il contributo annuo della provincia di Parma di L. 25.590.000 (diconsi lire venticinquemilionicinquecentonovantamila);
d) con eventuali contributi di Enti pubblici e privati.
Art. 6
Art. 6.
In coerenza a quanto sopra il sig. Baldassi Vincenzo sindaco del comune di Parma ed in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere annualmente alla Universita' degli studi di Parma e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 26.250.000 (diconsi lire ventiseimilioniduecentocinquantamila).
Il sig. Dalla Tana rag. Luciano, presidente della provincia di Parma ed in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'universita' degli studi di Parma e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 25.590.000 (diconsi lire venticinquemilionicinquecentonovantamila).
I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati nella misura di L. 43.200.000 al finanziamento di numero cinque posti convenzionati di professore di ruolo e numero cinque posti convenzionati di assistente di ruolo indicati nel summenzionati articoli i e 2 compreso l'onere per il trattamento di previdenza e di assistenza, corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti. La residua somma dei contributi anzidetti nella misura di L. 5.640.000 e' destinata alla retribuzione di numero otto docenti incaricati interni.
Art. 7
Art. 7.
Le Amministrazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione si obbligano ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici o di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario.
Art. 8
Art. 8.
Il prof. Venturini Gian Carlo, rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Parma in rappresentanza della stessa dichiara di accettare le superiori promesse e obbligazioni assunte dai signori Baldassi Vincenzo e Dalla Tana rag. Luciano nelle rispettivo qualifiche di rappresentanza.
Art. 9
Art. 9.
L'Universita' degli studi di Parma si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato a decorrere dalla data di nomina di ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli assegni lordi dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari del 5 (cinque) posti di ruolo di cui all'art. 2, ai 5 (cinque) assistenti di ruolo di cui all'art. 3 e agli 8 (otto) docenti incaricati interni di cui all'art.
6, compreso i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico versera' inoltre, la somma pari al 20% (venti per cento), sul trattamento economico spettante al titolari dei posti suddetti, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.
Le somme dovute allo Stato dall'Universita' di Parma, a norma del presente articolo, verranno fatte affluire al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore e di assistente nonche' i docenti incaricati e dai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Art. 10
Art. 10.
L'Universita' degli studi di Parma si impegna ad ospitare la Facolta' di magistero in locali idonei, gia' a disposizione nel Palazzo universitario centrale, a destinare alla Facolta' l'intero ammontare delle tasse, soprattasse e contributi riscossi dagli studenti iscritti, e consente altresi' che la Facolta' si avvalga, pure rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni e gerarchie delle attrezzature didattiche e scientifiche delle affini Facolta' di giurisprudenza economia e commercio, medicina e chirurgia, scienze matematiche fisiche e naturali.
Art. 11
Art. 11.
L'Universita' degli studi di Parma si adoperera' affinche' gli Enti locali, territoriali e culturali di Parma concedano il piu' ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili all'attivita' didattica e scientifica della Facolta'.
Art. 12
Art. 12.
La presente convenzione avra' la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approvera' e si intendera' rinnovata di trentennio in trentennio, salvo che non intervenga formale disdetta, almeno un anno prima della scadenza.
Art. 13
Art. 13.
Qualora in qualsiasi momento vengono a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli Enti sovventori per il funzionamento della Facolta' di magistero, la Facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.
Art. 14
Art. 14.
La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Parma sara' registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 . E' richiesto io sottoscritto ho ricevuto questo atto che scritto da persona di mia fiducia, con mezzi meccanici, sopra n. 4 fogli e per complessive 12 pagine e' stato firmato alla presenza dei testimoni suddetti, dai signori comparenti e me medesimo, previo integrale lettura da me datane al comparenti stessi, i quali lo hanno approvato, dichiarandolo pienamente conforme alla volonta' da loro manifestata.
F.to Dalla Tana Luciano - Enzo Baldassi - Gian Carlo Venturini - Ugo Anghinetti - Franco Quarantelli - Gian Paolo Usberti.
Registrato, addi' 13 ottobre 1964, Ufficio registro atti civili "successioni di Parma, al n. 78, vol. 14, mod. I (Atti pubblici), esatte lire: gratis.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI