062U0368
062U0368
Norme sull'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle imprese boschive della provincia di Pistoia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 368)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 30 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali; Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1955, relativo all'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle aziende boschive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato per la provincia di Pistoia, lo accordo collettivo integrativo 30 giugno 1955 relativo all'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle aziende boschive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo predetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive della provincia di Pistoia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 46. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 GIUGNO 1955 RELATIVO ALL'INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE BOSCHIVE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
Parte di provvedimento in formato grafico