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064U1106

IT - DPR

064U1106

Istituzione della Facolta' convenzionata di economia e commercio presso l'Universita' degli studi di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964 n. 1106)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Pavia, intese all'istituzione della Facolta' di economia e commercio presso l'Universita' medesima; Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facolta', stipulata in data 9 luglio 1964 tra la Universita' di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte menzionate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 9 luglio 1964 tra l'Universita' degli studi di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo, intesa al finanziamento della Facolta' di economia e commercio che viene istituita, a norma del seguente art. 2, presso l'Universita' di Pavia.

Art. 2

Presso l'Universita' di Pavia, e' istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, la Facolta' di economia e commercio. La Facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma , e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , sette posti di professore di ruolo.
Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell' art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465 , sei posti di assistente ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 21. - VILLA

Allegato

Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Pavia relativo all'istituzione della Facolta' di economia e commercio.
Le norme riguardanti l'ordinamento della Facolta' sono inserite dopo l'art. 27, con il conseguente spostamento degli articoli successivi.
Art. 1. - Alle Facolta' indicate nell'art. 1 e' aggiunta, dopo quella in Scienze politiche, la Facolta' di economia e commercio.
Art. 28. - La Facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.
Art. 29. - La durata dal corso di studi per la laurea in economia e commercio e' di 4 anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione dei provenienti dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica finanziaria (biennale);
5) Matematica generale;
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza della finanza e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua tedesca o inglese (triennale);
Sono insegnamenti complementari:
1) Diritto industriale:
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto internazionale;
4) Economia dei trasporti 5) Demografia;
6) Diritto fallimentare;
7) Contabilita' nazionale;
8) Sociologia;
9) Organizzazione internazionale;
10) Contabilita' di Stato;
11) Storia delle dottrine economiche;
12) Statistica economica;
13) Econometria.
Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del biennio.
Per gli altri insegnamenti biennali l'esame e' prescritto alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare come propedeutico al secondo.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.
Art. 30. - L'esame di Istituzioni di diritto privato e' propedeutico rispetto agli esami di Diritto commerciale, di Diritto del lavoro, di Diritto fallimentare, di Diritto internazionale.
L'esame di Istituzioni di diritto pubblico e' propedeutico rispetto all'esame di Diritto internazionale.
Gli esami di Economia politica I e di Statistica I sono propedeutici rispetto agli esami di Storia economica, di Scienza delle finanze e diritto finanziario, di Politica economica e finanziaria e di Economia politica agraria.
L'esame di Matematica generale e' propedeutico rispetto all'esame di Economia politica II;
Gli esami di Ragioneria generale ed applicata I e II sono propedeutici rispetto agli esami di Tecnica bancaria professionale e di Tecnica industriale e commerciale.
Art. 31. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta dallo studente e presentata da un professore relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore. L'argomento della dissertazione scritta deve essere comunicato dal candidato alla Segreteria, previa approvazione del relatore, entro il termine stabilito dal Consiglio di facolta'.
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
Convenzione per l'istituzione e il funzionamento di una Facolta' di economia e commercio
REPUBBLICA ITALIANA
In nome della legge,
L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' nove del mese di luglio in Pavia, presso il Rettorato dell'Universita' degli studi;
Premesso
che gia' da parecchi anni e' stata ventilata e caldeggiata da parte degli Enti locali e della cittadinanza l'istituzione in Pavia di una Facolta' di economia e commercio intesa a soddisfare le sempre maggiori esigenze di laureati nelle discipline economiche in conseguenza della straordinaria espansione verificatasi, specie nella Regione lombarda, delle attivita' economiche, commerciali e creditizie tanto che di continuo affluiscono richieste e sollecitazioni da parte di enti, ditte, istituzioni e privati tutti operanti nei campi dell'Economia, del Commercio e del Credito, intese a far si che questo ramo di studi venga attuato presso l'Universita' di Pavia ove gia' sussistono in larga misura i presupposti basilari indispensabili e i mezzi materiali di locali, di attrezzature e di insegnamenti comuni con altre Facolta' dell'Ateneo, per renderlo operante ed efficiente;
che in rapporto a quanto sopra vari Enti locali e precisamente: l'Amministrazione provinciale di Pavia, il Comune di Pavia, la Banca del Monte di credito di Pavia, la Camera di commercio, industria .e agricoltura di Pavia e il Consorzio universitario lombardo, hanno sollecitato l'istituzione di detta, Facolta' offrendosi di finanziare. Il funzionamento mediante versamenti di contributi da ciascuno di essi deliberati, come risulta appresso indicato;
che di tali esigenze si e' fatta interprete l'Universita' presso il Ministero della pubblica istruzione, fornendo ampie relazioni sulla opportunita' e anzi sulla necessita' assoluta di dare vita a detto corso di studi;
che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del 21 marzo e dell'8 luglio 1961 hanno approvato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, la proposta di istituire detta Facolta' dando mandato al rettore di dare corso agli atti relativi (vedi all'. 1 e 2);
Tutto cio' premesso
avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Pavia, nella mia qualita' di funzionario abilitato a ricevere ed a rogare gli atti e contratti che si stipulano per conto e nell'interesse della stessa, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1921, n.
671 , e in forza di decreto rettorale in data 16 novembre 1952, sono personalmente comparsi;
da una parte
il prof. grand'ufficiale Luigi De Caro, nato a Parigi il 19 marzo 1901, rettore dell'Universita' degli studi, il quale agisce come legale rappresentante dell'Ateneo, autorizzato al presente atto in virtu' delle deliberazioni accennate nella premesse (all'. 1 e 2);
e dall'altra
1) il sig. avv. Ermanno Ge, nato a Montu' Beccaria il 16 ottobre 1899, quale rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Pavia, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio provinciale in data 24 giugno 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 luglio 1963, n. 29198/3792 quivi allegato (all'.
3);
2) l'on. Bruno Fassina, nato a Pavia l'8 settembre 1912, il quale agisce nella veste di sindaco del comune di Pavia in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data 27 maggio 1953, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento in data 19 luglio 1963 (all'. 4);
3) il dott. Alberto Ricevuti, nato a Pavia il 2 novembre 1911, il quale agisce come presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, in base a deliberazione della Giunta camerale in data 6 aprile 1963, n. 205, approvata dal Ministero dell'industria e commercio con nota dell'8 maggio 1963, n. 225320 (all'. 5);
4) il cavaliere del lavoro rag. comm. Gino Gastaldi, nato a Padova l'11 febbraio 1897, presidente della Banca di Monte di credito di Pavia, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 aprile 1963 (all'. 6);
5) il prof. Giuseppe Salvatore Donati, nato a Varese il 3 dicembre 1902, in esecuzione della deliberazione del Consiglio del Consorzio universitario lombardo in data 21 marzo 1964 (all'. 7);
Tutte le deliberazioni sopra menzionate, in numero di sette, vengono allegate in copia autentica al presente atto di cui fanno parte integrante.
Di esse non viene data lettura per espressa volonta' dei comparenti della cui identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono peraltro certo.
Essi comparenti, confermando le premesse e nell'intento di adempiere al mandato rispettivamente ricevuto alla presenza dei signori:
dott. Marziano Brignoli, nato il 16 gennaio 1928 a Codevilla - Pavia, vice capo ripartizione dell'Amministrazione provinciale di Pavia;
dott. Celestino Vercesi, nato a Canneto Pavese - Pavia, il 21 luglio 1910, segretario generale del comune di Pavia;
dott. Giuseppe Roncarolo, nato il 1 dicembre 1914 a Lignana - Vercelli, impiegato di ruolo della Camera di commercio di Pavia;
rag. Alberto Re, nato il 6 agosto 1906 a Vellezzo Lomellina - Pavia, impiegato di ruolo della Camera di commercio di Pavia;
dott. Igino Ferrara, nato il 26 febbraio 1901 a Montu' Beccarta - Pavia, direttore della Banca del Monte di credito di Pavia;
rag. Goffredo Rossi, nato a Olevano Romano - Roma, il 12 agosto 1935, capo ufficio ragioneria dell'Universita' di Pavia; intervenuti su mia richiesta In qualita' di testi della cui Identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante pure sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
In aggiunto alle Facolta' della Universita' degli studi di Pavia indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, sara' istituita la Facolta' di economia e commercio.

Art. 2

Art. 2.
Presso l'Universita' degli studi di Pavia saranno istituiti e assegnati alla Facolta' di economia e commercio e ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , numero sette posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attivita' didattico-scientifica della Facolta' di economia e commercio, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento di cui si rendera' vacante, potra' estere assegnato a una cattedra anche eventualmente diversa da quella cui in un primo tempo e' stato assegnato.

Art. 3

Art. 3.
Presso l'Universita' degli studi di Pavia saranno istituiti e assegnati alla Facolta' di economia e commercio, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , numero sei posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Art. 4

Art. 4.
Allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, saranno a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico dalla nuova Facolta' di economia e commercio, secondo le proposte gia' formulate dalle competenti autorita' accademiche.

Art. 5

Art. 5.
Gli Enti, Amministrazione provinciale di Pavia, comune di Pavia, Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, Banca del Monte di credito di Pavia e il Consorzio universitario lombardo, Enti tutti gia' citati nelle premesse, si impegnano a corrispondere i contributi sottoindicati, per il mantenimento della Facolta' di economia e commercio da istituire presso l'Universita' di Pavia in aggiunta alle Facolta' di detta Universita', indicate nella tabella annessa ai predetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modifiche come segue:
a) Amministrazione provinciale di Pavia. - L. 50.000.000 in dieci anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . . . . . . . . . L. 2.900.000 b) Comune di Pavia. - L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000 c) Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia. - L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . . . 2.500.000 d) Banca del Monte di credilo di Pavia. - L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . . . . . . . . . L. 2.500.000 e) Interessi composti che matureranno nel corso del ventennio di durata della presente convenzione sui versamenti anticipati e vincolati presso l'istituto di credito dei contributi predetti mediante ammortamento ventennale (vedi successivo art. 9). L.
8.706.889
f) Consorzio universitario lombardo. - Si impegna a versare un contributo annuo per la durata di anni venti di. . . . . . 54.853.120
L. 68.970.000

Art. 6

Art. 6.
I predetti contributi sono destinati a coprire le seguenti spese:
1) Istituzione di sette posti di professore di ruolo:
a) n. 7 a L. 4.600.000 pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo. Totale spesa . . . . L. 32.200.000 b) n. 7 a L. 920.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare al titolare degli accennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 12, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Totale spesa. . . . L. 6.440.000
2) Istituzione di sei posti di assistente di ruolo:
a) n. 6 a L. 2.600.000 pari all'importo del costo medio per il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.600.000 b) n. 6 a L. 520.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescienza e previdenza che possa eventualmente spettare ai titolari degli accennati posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 12 nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria. .
. . . . . . . . . L. 8.120.000 3) Spesa di retribuzione di nove professori incaricati interni:
L. 1.290.000 x 9. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.610.000
Totale... L. 68.970.000

Art. 7

Art. 7.
Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio dei professori di ruolo, degli assistenti di ruolo e dei docenti incaricati risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nei riferimenti 1 a), 2 a) e 3 del precedente art. 6, il Consorzio universitario lombardo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui ai riferimenti 1 b) e 2 b) dello stesso art. 6.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiore onere allo Stato per trattamento di quiescenza e di previdenza a favore dei professori e degli assistenti di ruolo, Il Consorzio universitario lombardo si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nel gia' menzionato art. 6.
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 8

Art. 8.
L'Universita' degli studi di Pavia si obbliga a versare allo Stato l'ammontare annuo lordo complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari ed ai professori incaricati che saranno nominati, allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti in parola ed i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
L'Universita' s'impegna pure a versare annualmente la somma pari al 20% sull'intero ammontare del costo medio previsto nella presente convenzione, oltre alle eventuali future maggiorazioni previste dal precedente art. 7 per istituire lo speciale fondo con cui provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Art. 9

Art. 9.
Poiche', come risulta dalle delibere degli enti finanziatori:
Comune di Pavia, Camera di commercio industria e agricoltura di Pavia, Banca del Monte di credito, gli impegni rispettivamente assunti sono limitati ad un quinquennio e per l'Amministrazione provinciale di Pavia ad un decennio, tenuto conto che gli stessi corrisponderanno i loro contributi in cinque annualita' anticipate a decorrere dal 1 novembre di ciascun anno accademico, dopo l'avvenuta istituzione della Facolta', i contributi stessi (vedi art. 5 riferimento lettera e), man mano che affluiranno, saranno accantonati e vincolati presso un istituto bancario di provata solidita' e, dal loro cumulo, saranno prelevati annualmente i ratei occorrenti per ciascun anno nei corso di durata della presente convenzione, prevista dal successivo art. 11. Saranno inoltre prelevati e messi a disposizione della Facolta' i proventi derivanti dagli interessi maturati sulle anzidette somme vincolate.

Art. 10

Art. 10.
L'Universita' degli studi di Pavia si obbliga ad ospitare la Facolta' di economia e commercio nei locali idonei gia' predisposti presso la sua sede centrale, ed arredarli ed attrezzarli convenientemente ai fini didattici e scientifici e consente altresi' che la Facolta' si avvalga, pur rispettando le necessarie ed ovvie distinzioni e gerarchie delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche, di lettere e filosofia i di scienze matematiche, fisiche e naturali ed a provvedere alle esigenze amministrative tecniche e di servizio con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui l'Universita' stessa e' attualmente dotata.

Art. 11

Art. 11.
La presente convenzione avra' la durata di venti anni a decorrere dalla data del decreto dei Presidente della Repubblica che l'approvera' e si intendera' tacitamente prorogata per un uguale periodo di tempo, ove non intervenga regolare denuncia da parte degli enti sovventori almeno un anno prima della scadenza.

Art. 12

Art. 12.
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure in qualsiasi momento vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dai suindicati enti per il funzionamento della Facolta', la Facolta' stessa sara' soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, i professori incaricati di cui ai precedenti articoli 2 e 3 i quali saranno ammessi al trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, restando comunque escluso qualsiasi ulteriore onere mediato o immediato, diretto o indiretto, a carico dello Stato.

Art. 13

Art. 13.
Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Pavia e' redatto in numero cinque fogli di carta bollata da L. 200 dei quali occupa numero sedici facciate e numero sei righe.
Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Ad esso, oltre alle delibere sopra menzionate, segue il piano di finanziamento che ne costituisce parte integrante (all'. n. 8).
Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da mia persona di fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla volonta' da esse espressa, le quali, in prova di cio', qui di seguito si sottoscrivono unitamente ai testi intervenuti ed a me ufficiale rogante.
F.to Luigi DE CARO
F.to Ermanno GE
F.to Bruno FASSINA
F.to Alberto RICEVUTI
F.to Gino GASTALDI
F.to Giuseppe Salvatore DONATI
F.to Marziano BRIGNOLI - teste
F.to Celestino VERCESI - teste
F.to Giuseppe RONCAROLO - teste
F.to Alberto RE - teste
F.to Igino FERRARA - teste
F.to Goffredo Rossi - teste
F.to Umberto MARCHI - ufficiale rogante
Registrato a Pavia il 10 luglio 1964, al n. 136 Atti pubblici, volume 222. Esatte lire: esente.
Il direttore: (firma illeggibile)
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