Monitoring Gesetzessammlung

062U1230

IT - DPR

062U1230

Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1962 n. 1230)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del 19 maggio 1950, n. 560, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli in Borsa, spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma; Vista la deliberazione in data 26 aprile 1962, n. 382 della Camera di commercio , industria ed agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 1963 la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori della stessa Citta', viene stabilita nella seguente misura:
I - Diritto fisso annuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 II - Diritto proporzionale per ogni milione
o frazione di capitale nominale:
a) per i primi 10 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 b) oltre i 10 miliardi fino a 15. . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 c) oltre i 15 miliardi fino a 30. . . . . . . . . . . . . . . . L. 25 d) oltre i 30 miliardi fino a 50. . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 e) oltre i 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10

Art. 2

L'ammontare del diritti, da corrispondere entro il mese di gennaio, si compiuta sul capitale nominale rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.
In ogni caso l'ammontare di tali diritti non puo' essere inferiore all'importo di L. 10.000 fissato come limite minimo.
Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso, da corrispondersi prima dell'iscrizione nel listino ufficiale, si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale gia' quotato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1962 SEGNI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 17. - VILLA
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