062U1167
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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1167)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 29 febbraio 1960, e relativa tabella, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra, stipulato tra la Sezione Industrie Estrattive dell'Associazione Industriali e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori del Cemento, Calce, Gesso, Frantoi - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale Edili ed Affini - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 13 marzo 1961, il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 della provincia di Genova, in data 14 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 29 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'escavazione di sabbia ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 42. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE DI SABBIA, GHIAIA, PIETRAME E LA FRANTUMAZIONE DI PIETRA NELLA PROVINCIA DI GENOVA.
Parte di provvedimento in formato grafico