062U1106
062U1106
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1106)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 maggio 1960, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie; Visti, per la zona di Biella: - l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1960, e relativa tabella, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli impiegati addetti all'industria della maglieria in genere; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai addetti all'industria, della maglieria in genere, in vigore fino al 31 dicembre 1961; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, e relative tabelle, per gli operai addetti all'industria della maglieria in genere, in vigore dal 1 gennaio 1962, stipulati tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Abbigliamento - Camera del Lavoro -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Abbigliamento - Unione Provinciale Sindacale -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Vercelli, in data 18 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per i quali sono stati stipulati, per la zona da Biella:
- l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie;
- l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria della maglieria in genere;
- l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore fino al 31 dicembre 1961;
- l'accordo collettivo 15 giugno 1900, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore dal 1 gennaio 1962, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 37. - VILLA
Contratto Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 GIUGNO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE DELLA ZONA DI BIELLA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE DELLA ZONA DI BIELLA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE, VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 1961, DELLA ZONA DI BIELLA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE, IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1962, DELLA ZONA DI BIELLA.
Parte di provvedimento in formato grafico