062U1095
062U1095
Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri e dei coloni parziari della provincia di Savona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1095)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visto, per la provincia di Savona: l'accordo collettivo 30 novembre 1955, recante modifiche ai capitolati provinciali di mezzadria e colonia parziaria, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri - C.I.S.L. -. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 30 novembre 1955, recante modifiche ai capitolati provinciali di mezzadria e colonia parziaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri ed i coloni parziari della provincia di Savona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 14. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 30 NOVEMBRE 1955 RECANTE MODIFICHE AI CAPITOLATI DI MEZZADRIA E COLONIA PARZIARIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA.
Parte di provvedimento in formato grafico