061U1802
061U1802
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti parrucchieri per signora della citta' di Venezia e dei lavoranti barbieri della citta' di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1802)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto, per la citta' di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra la Comunita' Barbieri e Misti - Associazione Provinciale Artigiani - e il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L.; Visti, per la citta' di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano: il contratto collettivo 22 gennaio 1957, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo 22 settembre 1958, per i lavoranti barbieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 22 gennaio 1957; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Venezia, in data 20 ottobre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la citta' di Venezia, l'accordo collettivo 28 dicembre 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora;
per la citta' di Venezia e per le frazioni di Lido e Murano, il contratto collettivo 22 gennaio 1957, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 22 settembre 1958, relativo ai lavoranti barbieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti parrucchieri per signora della citta' di Venezia, e di tutti i lavoranti barbieri della citta' di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 19. VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 28 DICEMBRE 1951 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA NELLA CITTADI VENEZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 22 GENNAIO 1957 PER I LAVORANTI BARBIERI NELLA CITTADI VENEZIA E NELLA FRAZIONE DI LIDO E MURANO
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 22 SETTEMBRE 1958 PER I LAVORANTI BARBIERI NELLA CITTADI VENEZIA E NELLE FRAZIONI DI LIDO E MURANO
Parte di provvedimento in formato grafico