061U1767
061U1767
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1767)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle imprese di panificazione; Visti, per la provincia di Taranto: il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950, stipulato tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti ed il Libero Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.; l'accordo collettivo 11 agosto 1952; l'accordo collettivo 22 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennita' di contingenza; ambedue stipulati tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Lavoranti Panettieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.; l'accordo collettivo 24 aprile 1957, modificativo del contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950, stipulato tra la Categoria Provinciale Panificatori e Affini con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L.; e, in data 3 giugno 1957, tra la predetta Categoria e il Sindacato Lavoranti Panettieri - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 16 della provincia di Taranto, in data 27 giugno 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1950 e gli accordi collettivi 11 agosto 1952, 22 giugno 1956 e 24 aprile 1957, relativi ai lavoranti panettieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 132. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 APRILE 1950 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 11 AGOSTO
1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 22 GIUGNO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 24 APRILE 1957, MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 APRILE 1950, PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO
Parte di provvedimento in formato grafico