061U1730
061U1730
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1730)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 24 agosto 1954, per gli operai dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra la Associazione provinciale dell'artigianato e la Camera confederale dei lavoro - C.G.I.L.-, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Bolzano, in data 3 agosto 1660, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 24 agosto 1954, relativo agli operai dipendenti da aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono state stipulate appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate, nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 80. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 24 AGOSTO 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Parte di provvedimento in formato grafico