Monitoring Gesetzessammlung

062U1006

IT - DPR

062U1006

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della Toscana. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1006)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visti per la Toscana: - l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori e le Organizzazioni Sindacali Provinciali Mezzadrili - C.G.I.L. -, le Federazioni Provinciali dei Coltivatori Diretti; - l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dai coloni mezzadri per conto del concedente, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la Toscana:
- l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alla trattazione delle controversie individuali mezzadrili;
- l'accordo collettivo 24 luglio 1958, relativo alle prestazioni di lavoro effettuate dai coloni mezzadri per conto del concedente;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della Toscana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 22. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1958, RELATIVO ALLA TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI MEZZADRILI NELLA TOSCANA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1958 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO EFFETTUATE DAI COLONI MEZZADRI PER CONTO DEL CONCEDENTE NELLA TOSCANA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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