Monitoring Gesetzessammlung

061U1332

IT - DPR

061U1332

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bergamo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961 n. 1332)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati; Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura C.I.S.L. il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 settembre 1958, relativo ai dipendenti degli Istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Bergamo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 94. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 SETTEMBRE 1958, PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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