Monitoring Gesetzessammlung

063U0396

IT - DPR

063U0396

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963 n. 396)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreti 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle piu' recenti armi e apparecchiature;

Art. 1

E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1963-64, contingenti per complessivi n. 2000 sottufficiali e n. 12000 graduati e comunque della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.

Art. 2

Il richiamo avra' luogo al tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1963 SEGNI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 17. - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht