062U0844
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Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese distributrici di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali della provincia di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 844)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recanti e modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951, per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali; Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956 modificativi del predetto contratto 17 luglio 1951; Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1960, stipulato tra il Sindacato Provinciale Distributori Specialita Medicinali e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L. - la F.I.L.C.A.M.S. - C.G.I.L., la U.I.D.A.C.A. - U.I.L. -, al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Dipendenti da Distributori Specialita' Medicinali - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 33 della provincia di Genova, in data 20 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1960, relativo al personale dipendente dalle aziende distributrici di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese distributrici di prodotti farmaceutici e di specialita' medicinali della provincia di Genova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara', inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 89. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AZIENDE DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI SPECIALITA' MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA.
Parte di provvedimento in formato grafico