061U1129
061U1129
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 agosto 1961 n. 1129)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 , e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 8) Diritto industriale; 9) Esegesi delle fonti del diritto romano; 10) Diritto fallimentare. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: Gli studenti devono aver sostenuto gli esami di: a) Istituzioni di diritto privato per poter sostenere gli esami di Diritto romano, Diritto commerciale, Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano; Diritto processuale civile, Diritto agrario, Diritto della navigazione, Diritto industriale, Diritto privato comparato; b) Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per sostenere gli esami di diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Diritto del lavoro; c) Istituzioni di diritto privato ed Economia politica per sostenere l'esame di Scienze delle finanze e diritto finanziario; d) Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto romano per sostenere l'esame di diritto civile; e) Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano per sostenere gli esami di Diritto romano, Storia del diritto italiano, Diritto canonico, Diritto comune, Esegesi delle fonti del diritto romano, Papirologia ed epigrafia giuridica; f) Diritto penale per sostenere gli esami di Procedura penale e di Medicina legale e delle assicurazioni, Sociologia criminale e Antropologia criminale; g) Diritto processuale civile per sostenere gli esami di Diritto amministrativo e Diritto internazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 54. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 , e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
8) Diritto industriale;
9) Esegesi delle fonti del diritto romano;
10) Diritto fallimentare.
L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
Gli studenti devono aver sostenuto gli esami di:
a) Istituzioni di diritto privato per poter sostenere gli esami di Diritto romano, Diritto commerciale, Filosofia del diritto, Storia del diritto italiano; Diritto processuale civile, Diritto agrario, Diritto della navigazione, Diritto industriale, Diritto privato comparato;
b) Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale per sostenere gli esami di diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto ecclesiastico, Diritto internazionale, Diritto del lavoro;
c) Istituzioni di diritto privato ed Economia politica per sostenere l'esame di Scienze delle finanze e diritto finanziario;
d) Istituzioni di diritto privato e Istituzioni di diritto romano per sostenere l'esame di diritto civile;
e) Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano per sostenere gli esami di Diritto romano, Storia del diritto italiano, Diritto canonico, Diritto comune, Esegesi delle fonti del diritto romano, Papirologia ed epigrafia giuridica;
f) Diritto penale per sostenere gli esami di Procedura penale e di Medicina legale e delle assicurazioni, Sociologia criminale e Antropologia criminale;
g) Diritto processuale civile per sostenere gli esami di Diritto amministrativo e Diritto internazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 54. - VILLA