Monitoring Gesetzessammlung

062U0780

IT - DPR

062U0780

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di installazione e costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 780)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 1959, e relative tabelle, per le aziende esercenti la attivita' di installazione e costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere, stipulato tra l'Associazione Aziende Pubblicitarie italiane e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza del Sindacato Lavoratori Cartelloni Pubblicitari, la Federazione Nazionale Edili ed Affini, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 del 15 gennaio 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e la previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 1959, relativo alle aziende esercenti la installazione e la costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la installazione e la costruzione di cartelli e segnalazioni stradali e allestimenti in genere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 77. - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 luglio 1959 PER AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E COSTRUZIONE DI CARTELLI E SEGNALAZIONI STRADALI E ALLESTIMENTI IN GENERE.
Parte di provvedimento in formato grafico
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