062U0755
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Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 755)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, e relative tabelle, per gli addetti agli uffici delle societa' e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare, il Sindacato Amministrativi Armamento Libero della Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 190 in data 11 agosto 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 27 gennaio 1960, relativo agli addetti agli uffici delle societa' e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 29. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 27 GENNAIO 1960 PER GLI ADDETTI AGLI UFFICI DELLE SOCIETA' E AZIENDE DI NAVIGAZIONE CHE ESERCITANO L'ARMAMENTO LIBERO.
Parte di provvedimento in formato grafico