061U0917
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive della provincia di Arezzo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961 n. 917)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 19 dicembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive, stipulato tra l'Associazione Frantoiani, l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Unione Agricoltori e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 23 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 19 dicembre 1958 per la determinazione delle retribuzioni per i dipendenti delle aziende esercenti la frangitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura dalle olive della provincia di Arezzo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 154. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1958, PER LA DETERMI NAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FRANGITURA DELLE OLIVE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Parte di provvedimento in formato grafico