061U0898
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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura delle province di Campobasso, Pescara e Teramo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961 n. 898)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 19 giugno 1958 per i lavoratori addetti alle trebbie, stipulato tra l'Associazione Industriali del Molise - Sezione Trebbiatori - e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S. L. -; Visto, per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo 18 luglio 1957, per l'adeguamento salariale per i lavoratori addetti alla trebbiatura del grano, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo di giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura di cereali, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Trebbiatori e Motoaratori - e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato - U.I.L. -, il Sindacato - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Campobasso, in data 1 luglio 1960, n. 7 della provincia di Pescara, in data 30 settembre 1960, n. 4 della provincia di Teramo, in data 11 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 19 giugno 1958, relativo ai lavoratori addetti alle trebbie;
- per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo 18 luglio 1957; relativo all'adeguamento salariale per i lavoratori addetti alla trebbiatura del grano;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 6 giugno 1959, per gli addetti alla trebbiatura dei cereali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura, considerati nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, delle province di Campobasso, Pescara e Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 57. - DI PRETORIO
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 19 GIUGNO 1958, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE TREBBIE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1957, PER L'ADEGUAMENTO SALARIALE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DEL GRANO - CAMPAGNA 1957 - DELLA PROVINCIA DI PESCARA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 6 GIUGNO 1959, NORMATIVO E SALARIALE, PER GLI ADDETTI ALLA TREBBIATURA DI CEREALI DURANTE LA CAMPAGNA 1959 IN PROVINCIA DI TERAMO
Parte di provvedimento in formato grafico