061U0867
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Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 maggio 1961 n. 867)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Unione Industriali, Sezione Costruttori Edili, e la Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - U.I.L.; Visto, per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 18 novembre 1955, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.-; Visti, per la provincia di Roma: - il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. -; al quale ha aderito, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; - lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla Cassa Edile di Mutualita' ed Assistenza di Roma e provincia, l'accordo collettivo 23 novembre 1953, aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953, allegati al suddetto contratto 30 settembre 1959; Visto, per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Associazione Industriali, Sezione Costruttori Edili, e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, n. 1 della provincia di Latina, in data 23 dicembre 1959, n. 2 e n. 11 della provincia di Roma, in data 4 febbraio 1960 e 14 gennaio 1961, n. 1 della provincia di Viterbo, in data 31 dicembre 1959, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 18 novembre 1955;
- per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla Cassa Edile di Mutualita' ed Assistenza, l'accordo 23 novembre 1953, aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953;
- per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 10. - DI PRETORO
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 ottobre 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 18 NOVEMBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LATINA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ROMA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
Parte di provvedimento in formato grafico