063U0220
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Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Societa' Romana di Elettricita' per azioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963 n. 220)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' Romana di Elettricita' per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, rientra, tra le imprese previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della Societa' Romana di Elettricita' per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Romana di Elettricita' per azioni, con sede in Roma, via Poli n. 14, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 1963 SEGNI FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1963 Atti Governo, registro n. 166, foglio n. 26. - VILLA