062U0647
062U0647
Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Mantova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 647)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale i gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie; Visti, per la provincia di Mantova: - il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1955, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e l'Associazione Farmacisti non Proprietari; - l'accordo collettivo 12 febbraio 1960, aggiuntivo al predetto contratto 30 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Mantova in data 29 maggio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1955, relativo al personale laureato e diplomato dipendente, dalle farmacie e l'accordo collettivo 12 febbraio 1960, aggiuntivo al predetto contratto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato, dipendente dalle farmacie della provincia di Mantova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 17. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MAGGIO 1955 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 12 FEBBRAIO 1960, AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO 30 MAGGIO 1955 PER IL PERSONALE LAUREATO E DIPLOMATO DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA.
Parte di provvedimento in formato grafico