Monitoring Gesetzessammlung

062U0646

IT - DPR

062U0646

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino della provincia di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 646)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro i agosto 1960, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino; Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, e relative tabelle, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrative dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954; Visti, per la provincia di Milano: - l'accordo collettivo 20 dicembre 1954 e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende o laboratori per la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 26 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni degli apprendisti dipendenti da aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo che precede; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Milano, in data 14 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano, gli accordi collettivi 20 dicembre 1954 e 26 maggio 1955, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi ai presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1963 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 18. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1954 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DA AZIENDE O LABORATORI PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO, DELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 26 MAGGIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE O LABORATORI PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO, DELLA PROVINCIA DI MILANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht