063U1768
063U1768
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963 n. 1768)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926,numero 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632 , e successive modificazioni; Vedute le Proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso. Dopo l'art. 187, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia. Art. 188. - Al corso biennale di perfezionamento in Archeologia possono iscriversi i laureati in Lettere. Art. 189. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia dovranno: a) superare due esami biennali nelle materie obbligatorie della Scuola e un terzo, pure biennale, scelto fra gli insegnamenti fondamentali o complementari. Ove l'iscritto scelga per la dissertazione prescritta per il conseguimento del diploma di specializzazione una disciplina fondamentale o complementare, il terzo esame biennale dovra' vertere sulla stessa; b) superare tre esami annuali scelti fra le discipline fondamentali e complementari; c) sostenere una prova scritta consistente in traduzioni, con l'uso del dizionario, dal greco antico e da due lingue moderne, di brevi passi riguardanti l'arte antica; d) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline della Scuola. Il tema, dovra' essere scelto agli inizi del primo anno di corso. Art. 190. - Sono corsi biennali obbligatori: Archeologia; Storia dell'arte medioevale e moderna. Sono insegnamenti fondamentali: Antichita' greche e romane; Archeologia cristiana; Etruscologia ed archeologia italica; Numismatica; Paletnologia; Topografia dell'Italia antica. Sono insegnamenti complementari: Critica d'arte; Paleografia e diplomatica; Storia greca; Storia romana. Art. 191. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio della Archeologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 30. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926,numero 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632 , e successive modificazioni;
Vedute le Proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso.
Dopo l'art. 187, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia.
Art. 188. - Al corso biennale di perfezionamento in Archeologia possono iscriversi i laureati in Lettere.
Art. 189. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia dovranno:
a) superare due esami biennali nelle materie obbligatorie della Scuola e un terzo, pure biennale, scelto fra gli insegnamenti fondamentali o complementari.
Ove l'iscritto scelga per la dissertazione prescritta per il conseguimento del diploma di specializzazione una disciplina fondamentale o complementare, il terzo esame biennale dovra' vertere sulla stessa;
b) superare tre esami annuali scelti fra le discipline fondamentali e complementari;
c) sostenere una prova scritta consistente in traduzioni, con l'uso del dizionario, dal greco antico e da due lingue moderne, di brevi passi riguardanti l'arte antica;
d) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline della Scuola. Il tema, dovra' essere scelto agli inizi del primo anno di corso.
Art. 190. - Sono corsi biennali obbligatori:
Archeologia;
Storia dell'arte medioevale e moderna.
Sono insegnamenti fondamentali:
Antichita' greche e romane;
Archeologia cristiana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Numismatica;
Paletnologia;
Topografia dell'Italia antica.
Sono insegnamenti complementari:
Critica d'arte;
Paleografia e diplomatica;
Storia greca;
Storia romana.
Art. 191. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio della Archeologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 30. - VILLA