057U0366
057U0366
Determinazione dei tagli dei vaglia postali a taglio fisso e delle relative tasse. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1957 n. 366)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ; Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288 , istitutiva dei vaglia postali a taglio fisso; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I vaglia postali a taglio fisso, istituiti con la legge 5 dicembre 1955, n. 1288 , sono dei seguenti importi: lire 500; lire 1000, lire 2000, lire 3000, lire 4000 e lire 5000.
Art. 2
Le tasse relative ai vaglia postali a taglio fisso sono stabilite nella seguente misura:
a) tassa di emissione:
da lire 500 e da lire 1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 da lire 2000 e da lire 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 da lire 4000 e da lire 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40
Non e' dovuto il diritto di ricevuta.
b) tassa di rimborso:
oltre la tassa di emissione pari a quella
del titolo originale, per ogni vaglia....... L. 10
Art. 3
In relazione a quanto disposto dagli articoli che precedono, nella tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 , concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, gia' modificata con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; 22 gennaio 1950, n. 193 ; 29 giugno 1951, n. 582 ; 2 agosto 1952, n. 1316 ; 30 giugno 1954, n. 819 , e 10 ottobre 1955, n. 1099 , e' inserita, con il n. 46-bis, la voce: "Vaglia a taglio fisso" con l'indicazione della tassa di emissione di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente decreto, e sono modificate come segue le voci di cui ai numeri 47, lettera a), e 57-bis della stessa tabella:
47) Vaglia scaduti: tassa di rimborso:
a) per vaglia ordinari, vaglia telegrafici,
vaglia a taglio fisso, oltre la tassa di
emissione pari a quella del titolo originale:
per ogni vaglia................................. L. 10
57-bis) Diritto di ricevuta, per
l'accettazione di raccomandate (esclusi i pieghi
contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi)
e assicurate, per i pacchi, per emissione di
vaglia, esclusi i vaglia a taglio fisso (per i
vaglia telegrafici compete un solo diritto di
ricevuta) (1)................................... L. 10
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 1957 GRONCHI SEGNI- BRASCHI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 2. - CARLOMAGNO