060U1688
060U1688
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960 n. 1688)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 , modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56, relativo alle norme generali delle Scuole di specializzazione ammesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' cosi' modificato:
"Alle Scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, i quali, tuttavia, per poter adire all'esame di diploma devono avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.
Il Consiglio della Scuola su proposta del direttore, puo' concedere una abbreviazione al massimo di un anno del corso di specializzazione a quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale documentino una specifica attivita' e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale.
In ogni caso, pero' gli iscritti saranno tenuti al pagamento delle tasse e a sostenere gli esami speciali previsti anche per l'anno di corso dalla frequenza del quale sono stati esonerati".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 53. - VILLA