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057U1172

IT - DPR

057U1172

Esonero dal dazio di importazione di alcune materie prime ed ausiliarie per la produzione della gomma sintetica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957 n. 1172)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951; n. 516 ; 1° novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955 , numeri 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282; 8 maggio 1956 , numeri 481 e 482; 12 luglio 1956 , numeri 656 e 657; 18 aprile 1957 , numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957 , n. 519 , che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza,; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Divinilbenzolo (voce della tariffa, doganale ex 362-a-5-delta);
Estratti aromatici (voci ex 271-5-b-beta ex 389);
Terziario butilcatecolo (voce ex 364-b-5)
Trietilentetramina (voce ex 370-b-1-beta);
Lecitina (voce ex 370-d-1-gamma);
Sale sodico di acido etilendiamminotetracetico (voce ex 370-d-2);
Sodio dimetilditiocarbammato (voce ex 373-a-4);
Normale dodecil mercaptano e terziario dodecil mercaptano (voce ex 373-a-9);
Paramentano idroperossido (voce ex 376-e);
Talloil distillato (voce ex 388-bis);
Acido metilendinaftalinsolfonico; antiossidanti dei tipi: fosfiti acrilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotto di reazione tra difenilammina e acetone (voce ex 389);
Sapone resinico di potassio; sali sodici di talloil (voce ex 431-a);
Sapone potassico di acidi grassi (voce ex 431-b);
Sapone sodico di acidi grassi (voci ex 431-ce-1 oppure ex 431-d-1).

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 105. - RELLEVA
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