060U1401
060U1401
Accordo nazionale 11 ottobre 1957 applicazione Scala Mobile al settore pubblici servizi (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1960 n. 1401)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio, e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Albergo, Pubblici Esercizi e Termali, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana. Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; Visto il protocollo 19 maggio 1958 aggiuntivo all'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi dell'11 ottobre 1957, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo precitato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 del 29 febbraio 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 relativo all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate, del protocollo aggiuntivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di pubblici esercizi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 45. - VILLA
Art. 1
ACCORDO NAZIONALE DELL'11 OTTOBRE 1957 PER L'APPLICAZIONE DELLA "SCALA MOBILE" AL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI
Addi' 11 ottobre 1957
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.) rappresentata dal Vice Presidente dott. Antonio Prantera e dai sigg, dott. Andrea Dagnino, rag. Romeo Franceschi, rag. Francesco Miele, assistiti dal Segretario Generale dott. Alfredo Vecchio, dal sig. Ernesto Cortesi e dal dott. Luigi Di Prisco, con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata per delega del suo Presidente dal Vice Presidente gr. uff. Vincenzo Aliotta, assistito dal Capo del Servizio elettorale dott Manlio Lo Vecchio Musti,
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.), rappresentata dai signori: Alcibiade Palmieri, Segretario Generale:
Adolgo Zanetta, Segretario Nazionale: Giuseppe Orione, Alfredo Marzagalli Lipsio Longhi, Giovanni Castiglione, Franco Fossa, Gerardo Paci, Giovanni Peracchi, Luigi Paganelli, Vincenzo Angelino, Salvatore Centineo, Giovanni Torregrossa, Attilio Carli, assistiti dal dott. Luciano Lama e dal dott. Eugenio Giambarba per la Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.);
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGO, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI, rappresentato dal suo Segretario Nazionale cav. Alberto Grossi, assistito dalla FEDERAZIONE ITALIANA ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Giulio Pettinelli, dal Segretario sindacale Enrico Meneghelli, dal Segretario organizzativo Bruno Bianchi e dalla signora Varia Bastogi, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dai signori ing. Salvatore Bruno, dott. Mario Alavi, rag.
Nando De Camillis;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (U.I.L.A.M.), rappresentata dai signori: Attilio Carroni, Segretario Nazionale, Gaetano De Jesu e Americo Sbraga, assistiti per la Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) dal Segretario Nazionale Sindacale signor Raffaele Vanni e dal sig. Sergio Cesare;
Visto l'accordo 22 settembre 1951 per l'applicazione della "scala mobile" al settore dei pubblici esercizi;
Fermi restando la natura e lo scopo dell'indennita' di contingenza;
Riconosciuta l'opportunita' di concordare una revisione del relativo meccanismo di variazione inteso a realizzare un costante e automatico rapporto fra le oscillazioni del costo della vita e le retribuzioni dei lavoratori dei pubblici esercizi,
si e convenuto:
Art. 1.
A decorrere dal 1ª febbraio 1957 le variazioni dell'indennita' di contingenza per i lavoratori dei pubblici esercizi saranno computate con frequenza trimestrale, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, in base agli indici del costo della vita calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica con la collaborazione dell'apposita Commissione nazionale costituita presso l'istituto stesso.
Art. 2
Art. 2.
Ai fini del presente accordo il numero indice favorevole sara' quello risultante dalla media degli indici calcolati per i seguenti sedici capoluoghi di provincia Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Aquila, Perugia, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari. Detti indici saranno ponderati in base ai dati della popolazione attiva delle stesse provincie desunti dal censimento demografico del 1951.
Per tutto quanto concerne la rilevazione del prezzi al minuto, i metodi di calcolo degli indici del costo della vita ed ogni altro elemento e modalita' occorrenti allo scopo, le parti accettano le relative norme adottate dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dell'indice ufficiale del costo della vita.
Per quanto concerne la composizione del bilancio, le parti confermano il bilancio gia' considerato ai fini dell'accordo del 22 settembre 1951, con le modifiche successivamente apportate.
Il sistema di rilevazione dei prezzi e quello di costruzione degli indici, nonche' la composizione del bilancio, di cui ai precedenti capoversi, non potranno essere modificati, ai fini del presente accordo, se non col consenso delle parti stipulanti.
Art. 3
Art. 3
Gli indici trimestrali saranno calcolati con riferimento alla base costituita dalla media degli indici calcolati dall'I.S.T.A.T. per il bimestre maggio-giugno 1956, fatta uguale a 100.
Per il trimestre febbraio-aprile 1957 saranno assunte le rilevazioni comprese tra il 16 ottobre 1950 ed il 15 gennaio 1957, per il trimestre maggio-luglio 1957 saranno assunte quelle comprese tra il 16 gennaio 1957 ed il 15 aprile 1957, e cosi' via.
La comunicazione degli indici sara' normalmente effettuata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 1 entro il mese terminale di ciascun trimestre, e le relative variazioni troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio del mese successivo al periodo trimestrale cui i conteggi stessi si riferiscono.
Art. 4
Art. 4.
Le variazioni dell'indice calcolato secondo le norme di cui al presente accordo saranno tradotte in variazioni dell'indennita' di contingenza considerando corrispondente ad ogni punto di variazione dell'indice stesso un importo in lire quale risulta dal successivo art. 10.
Le variazioni in aumento dell'indennita' di contingenza che dovrebbero essere operate ogni quinto punto (e cioe' al passaggio dell'indice da 104 a 105, da 109 a 110, da 114 a 115, etc.) saranno destinate ad aumento degli assegni familiari mediante provvedimenti legislativi che le parti promuoveranno di comune accordo.
Art. 5
Art. 5.
In caso di aumento dell'indice le frazioni di punto inferiori o pari a 0,50 saranno trascurate, quelle superiori a 0,50 saranno arrotondate all'unita' superiore.
Le frazioni aggiunte per arrotondamento non sono computabili nei movimenti successivi, che saranno effettuati in base all'indice effettivo e non in base all'indice arrotondato.
CHIARIMENTO A VERBALE
Esempio:
Trimestre A variazione accertata rispetto alla base, punto 1,30; la frazione 0,30 si trascura e la variazione applicabile e' di 1;
Trimestre B: nuova variazione di 1,25; la frazione di 0,25 si cumula con quella precedentemente trascurata di 0,30 col risultato di 0,55 che, essendo superiore a 0,50, si arrotonda a 1; la variazione del Trimestre B e' pertanto di due punti (1,55 di variazione effettiva e 0,45 di arrotondamento); la variazione totale dei trimestri A e B e' uguale a 3 punti;
Trimestre C: nuova variazione di 0,75, che si aggiunge alla frazione di 0,55, raggiungendo in totale punti 1,30 di cui 1 gia' corrisposto nel trimestre B; la frazione 0,30, essendo inferiore a 0,50 si trascura, per cui la misura del trimestre C resta uguale a quella del trimestre B.
La variazione totale dei trimestri A, B e C e' uguale a 3 punti.
Art. 6
Art. 6.
In caso di diminuzione dell'indice, la riduzione dell'indice arrotondato avvera' quando l'indice effettivo sia sceso di almeno 101 centesimi di punto rispetto all'indice effettivo che ha determinato il piu' recente aumento della contingenza (vedi esempi I, IV e VI), ovvero al maggior valore successivamente raggiunto nell'ambito del gia, effettuato arrotondamento (vedi esempio II), e comunque trascurando le frazioni di punto che, per essere uguali o inferiori a 50 centesimi, hanno determinato l'arrotondamento all'unita interiore (vedi esempio III).
Tale riduzione non sara' applicata nel trimestre di competenza, ma solo a decorrere da quello successivo, quando risulti confermata integralmente o per i punti interi non riassorbiti da una risalita dall'indice (vedi esempio V).
CHIARIMENTO A VERBALE - ESEMPI
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 7
Art. 7.
La quota oraria dell'indennita' di contingenza si ottiene dividendo l'importo giornaliero per otto nel caso di orario di lavoro pari a otto ore giornaliere o 48 settimanali, e per nove nel caso di orario di lavoro pari a 9 ore giornaliere o 54 settimanali.
Ai fini di semplificazione contabile, gli importi giornalieri di variazione di contingenza di ciascun trimestre ottenuti moltiplicando i valori di cui alla tabella allegata per il numero di punti di variazione dell'indice saranno arrotondati ai 50 centesimi superiori.
Le frazioni aggiunte per arrotondamento non si cumulano nei movimenti successivi che saranno calcolati partendo dalla base, in relazione agli importi effettivi di ciascun punto e non in relazione agli importi arrotondati.
Art. 8
Art. 8.
Le parti convengono che, quando le attuali quote di contingenza saranno incrementate di ulteriori 10 punti, si incontreranno per discutere il trasferimento a paga base di parte, delle quote di contingenza tale da assicurare il funzionamento della scala mobile in discesa, senza che in tale eventualita' si ponga un problema di scorporo della retribuzione conglobata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che il presente articolo diventera' operativo dopo la conclusione della operazione di conglobamento dei punti "scala mobile" scattati in base al precedente accordo del 22 settembre 1951.
Art. 9
Art. 9.
Tutti i contratti e accordi relativi al trattamento economico dei lavoratori dei pubblici esercizi stipulati successivamente al 1 gennaio 1956 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1958 si intendono prorogati fino alla predetta data, salvo gli accordi in discussione alla data di stipulazione del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a sollecitare le organizzazioni provinciali che non abbiano provveduto sinora a stipulare gli accordi integrativi dei contratti nazionali di lavoro vigenti.
Art. 10
Art. 10.
L'importo giornaliero in lire delle variazioni dell'indennita' di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita e' quello risultante dalla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 11
Art. 11.
Le zone territoriali di cui ai precedente art. 10 sono:
Zona A: Piemonte, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Liguria, Veneto (esclusa la provincia di Udine), Venezia Tridentina, Emilia e Romagna, Toscana (escluse le provincie di Grosseto e Arezzo), le provincie di Roma, Trieste e Napoli e le citta' di Palermo, Termini Imerese e Monreale;
Zona B/1: Marche (escluse le provincie di Ascoli Piceno e Macerata), Umbria, Lazio (escluse le provincie di Roma, Latina e Frosinone), Abruzzi e Molise (escluse le provincie di Aquila e Campobasso), Campania escluse le provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta). Puglie, Sicilia (escluse le provincie di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Trapani e le citta' di Palermo, Termini Imerese e Monreale), Sardegna (esclusa la provincia di Nuoro) e le provincie di Udine, Sondrio, Grosseto, Arezzo, Reggio Calabria e la citta' di Ascoli Piceno;
Zona B/ 2: Lucania, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria), e le provincie di Aquila. (esclusa la zona turistica di Campo Imperatore), Ascoli Piceno (esclusa la citta), Macerata, Latina, Frosinone, Campobasso, Avellino, Benevento, Caserta, Caltanissetta, Rima, Ragusa, Trapani, Nuoro.
I comuni inferiori ai 15.000 abitanti appartenenti a provincie assegnate alle zone territoriali A e B/1 saranno classificati ai fini del valore del punto nella zona immediatamente inferiore a quella cui e' assegnato il capoluogo della rispettiva provincia.
Le localita' di cura soggiorno e turismo, riconosciute tali secondo l'elenco ufficiale, indipendentemente dal numero degli abitanti e dalla assegnazione del capoluogo della provincia alle differenti zone territoriali, sono incluse nella zona territoriale A, eccettuate:
Perugia, Assisi, Vasto (Chieti), Soverato Marina (Catanzaro), Sciacca (Agrigento), Sarnano (Macerata), Guardia Piemontese (Cosenza), Cava dei Tirreni (Salerno), Contursi (Salerno), Francavilla a Mare (Chieti), Grottammare (Ascoli Piceno) che restano incluse nella zona B/1, nonche' Aquila che resta assegnata nella zona B/ 2.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti convengono di redigere con un protocollo a parte un elenco delle localita' di soggiorno, cura e turismo.
Art. 12
Art. 12.
Ai fini della variazione monetaria del punto i lavoratori dipendenti dai pubblici esercizi sono raggruppati in tre categorie per il personale impiegatizio rispettivamente denominate: Categoria A, Categoria B e Categoria C; e quattro categorie per il personale non impiegatizio rispettivamente denominate: 1ª categoria, 2ª categoria, 38 categoria, 4ª categoria.
Ai fini del seguente incasellamento nel gruppo "ristoranti" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui e' applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari; nel gruppo "caffe-bar" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui e' applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 per i dipendenti dai caffe', bar, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed ogni altro esercizio similare;
nel gruppo "alberghi diurni" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui e' applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 25 luglio 1939 per il personale dipendente da alberghi diurni; nel gruppo "stabilimenti balneari" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui e' applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato l'8 luglio 1938, per i lavoratori dipendenti da, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscine; nel gruppo "pasticceri" si intendono compresi gli esercizi pubblici cui e' applicabile il contratto nazionale di lavoro stipulato il 22 luglio 1933 per gli addetti ai laboratori di pasticceria.
Appartengono alla categoria A del personale impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato direttore.
Caffe-Bar: Direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato direttore; dirigente di pasticceria non munito di procura.
Alberghi diurni: Impiegati con mansioni cosiddette direttive escluso il personale con funzioni di effettiva direzione contemplato nell' art. 34 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1330 : dirigenti.
Stabilimenti balneari: Personale con funzioni direttive con esclusione di coloro aventi funzioni di dirigenza, quali risultano indicate dall' art. 34 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130 .
Appartengono alla Categoria B del personale impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Secondo direttore o capo servizio; direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il maitre d'hotel); capo contabile; altri impiegati di concetto.
Caffe-bar: Secondo direttore o capo servizio; direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il capo servizio tavoleggianti); capo contabile; altri impiegati di concetto.
Alberghi diurni: Capo contabile; capo del personale; altri impiegati di concetto.
Stabilimenti balneari: Capo del personale; ispettore; interprete: magazziniere: infermiere diplomato;altri impiegati di concetto.
Appartengono alla Categoria C del personale impiegatizio: i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Economo - controllore; addetto alla cassa od ai registratori di cassa; marchiere; tablottista; segretario; contabile;
dattilografo; scritturale; aiuti per le suddette mansioni; altri impiegati d'ordine.
Caffe-bar: Economo - controllore; addetto alla cassa ed ai registratori di cassa; marchiere; tablottista;segretario; contabile; scritturale; dattilografo; aiuti per le suddette qualifiche; altri impiegati d'ordine; capo banconiere di pasticceria o confetteria; banconiere di pasticceria o confetteria.
Alberghi diurni: Contabile - aiuto contabile; dattilografo; bigliettaio; altri impiegati d'ordine.
Stabilimenti balneari: Contabile; cassiere; custode valori; dattilografo; addetto alla vendita dei biglietti; altri impiegati d'ordine.
Appartengono alla 1ª Categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Capo cameriere o maitre d'hotel per i locali extra o di 1ª categoria; capo cuoco.
Caffe-bar: Capo cameriere - capo servizio avente un rango; capo gelatiere che sia coadiuvato almeno da un secondo gelatiere qualificato; capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione di cocktails.
Alberghi diurni: Parrucchiere acconciatore per signora; pedicure; macchinista o meccanico con patente.
Stabilimenti balneari: Capo bagnino; controllore di spiaggia; pedicurista; massaggiatore; parrucchiere;acconciatore per signora; marinaio di salvataggio.
Pasticcieri: 1° pasticcere; primo dolciere sia che abbiano funzioni di capo laboratorio, sia che non esista nell'esercizio il capo laboratorio.
Appartengono alla 2ª categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Cameriere (chef de rang) con o senza commis; sotto capo cuoco (saucier); cuoco capo partita; cuoco unico; pizzaiolo; cameriere trinciatore (trancheur) cameriere ai vini (vines bottles); primo dispensiere; primo cantiniere; banconiere alle tavole calde e fredde; dispensiere unico; cantiniere unico
Caffe' bar: Barista anche se con funzioni di capo o di capo squadra; cameriere; barista; barista unico;addetto ai biliardi ed ai giochi; gelatiere; caffettiere;spillatore; dispensiere; banconiere di tavola calda e fredda; secondo banconiere (porgitore) di pasticceria e confetteria.
Alberghi diurni: Barbiere e parrucchiere per uomo; manicure, addetto alle caldaie senza patente; fuochista;cappellaio; stiratore e pulitore a secco.
Stabilimenti balneari: Guardarobiere; infermiere non diplomato; manicurista; barbiere e parrucchiere per uomo; falegname; carpentiere; pittore; elettricista; meccanico.
Pasticceri: Secondo pasticcere; secondo dolciere.
Appartengono alla 3°" categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Guardarobiere ai vestiario quando il relativo servizio non e' dato in gestione od appalto; aiuti al personale qualificato di 1ª e 2ª categoria.
Caffe' Bar: Aiuto barista; carrellista di stazione che non sia in gestione diretta; interni in genere; aiuto banconiere.
Alberghi diurni: Guardarobiere; addetto ali deposito bagagli; bagnino; lustrascarpe; commissionario;lavandaio; garzone;
Stabilimenti balneari: Bagnino di stabilimento, bagnino di cabine e capanne; guardiano notturno; custodie; lavandaio; maschera.
Pasticceri: Terzo pasticcere; terzo dolciere.
Appartengono alla 4ª categoria del personale non impiegatizio i lavoratori aventi le seguenti qualifiche:
Ristoranti: Personale di fatica addetto alle pulizie dei locali.
Caffe' Bar: Personale di fatica addetto alle pulizie dei locali.
Alberghi diurni: Gabinettaio; facchino: personale di fatica ed addetto alle pulizie.
Stabilimenti balneari: Manovale; addetto al servizio di pulizia ed al trasporto delle immondizie; inserviente ai gabinetti; personale di fatica.
Pasticcieri: Personale di fatica; addetto alle pulizie.
La classifica del personale di cui al presente articolo ha effetto unicamente ai fini dell'attribuzione del valore del punto per la variazione della, indennita' di contingenza, e le qualifiche previste potranno essere integrate in sede provinciale in considerazione di altre che ne esistano per via di usi ed esigenze locali.
Art. 13
Art. 13.
Per gli apprendisti il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari eta' della categoria C per gli impiegati e della 4ª categoria per il personale non impiegatizio.
Art. 14
Art. 14.
Per il personale che usufruisce del vitto nell'esercizio, ove negli accordi provinciali sia stata stabilita una riduzione dell'indennita' di contingenza, alla misura del valore di ogni punto di contingenza verra' applicata la medesima riduzione in percentuale.
Art. 15
Art. 15.
Le variazioni della contingenza secondo il procedimento della scala mobile stabilita nel presente contratto non verranno monetariamente corrisposte al personale tavoleggiante retribuito soltanto con il sistema della percentuale di servizio, convenendo le parti che il sistema della percentuale assicura gia' automaticamente l'adeguamento delle merce di al costo reale della vita. Per il personale rientrante nelle qualifiche di percentualisti, ma retribuito per norma locale con pagamento forfettario o salario fisso, la indennita', di contingenza e le relative variazioni di cui al presente accordo verranno corrisposte ugualmente.
Art. 16
Art. 16.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che qualora..... pratica applicazione del presente accordo si dovesse verificare eventuali casi sporadici di contestazione si riferimento alla assegnazione delle diverse citta', provincie e comuni alle differenti zone territoriali esse parti contraenti si incontreranno per adottare le opportune determinazioni.
Art. 17
Art. 17.
Il presente accordo alunna e sostituisce l'accordo per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi del 22 settembre 1951 ogni altro accordo locale stipulato in materia;
esso avra' la durata lino ai 31 dicembre 1958 e potra' essere disdetto con un preavviso di tre mesi rispetto a detta scadenza. Se non sara' disdettato entro tale termine, si intendera' prorogato di sei mesi in sei mesi, fermo restando il termine di preavviso di mesi tre.
Art. 18
Art. 18.
Ferma restando la decorrenza dal 1 febbraio 1957 agli effetti del calcolo delle variazioni dell'indennita' di contingenza con le modalita' di cui ai precedenti articoli, il presente accordo avra' applicazione a partire dal 1 ottobre 1957.
Per il periodo dal 1 febbraio 1957 al 30 settembre 1957 saranno applicate le variazioni dell'indice del costo della vita calcolate dall'Istituto Centrale di Statistica in base alle norme di cui all'accordo per la scala mobile del 22 settembre 1951 e con le misure previste all'art 12 dello stesso accordo.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenze sociale:
SULLO
Art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE AL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI DELL'11 OTTOBRE 1957
Il giorno 19 maggio 1958
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.) rappresentata dal Vice presidente dott. Antonio Prantera assistito dal segretario generale dott. Alfredo Vecchio e dal sig. Ernesto Cortesi, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio, rappresentata per delega del suo Presidente dal Vice presidente gr.
uff. Vincenzo Aliotta, assistito dal Capo del Servizio Sindacale, dott. Manlio Lo Vecchio Musti;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.) rappresentata dai signori Alcibiade Palmieri, Segretario generale, Adolfo Zanetta, Segretario Nazionale, Giuseppe Orione, Alfredo Marzo galli, Lipsio Longhi, Giovanni Castiglione, Franco Fossa; Gerardo Paci, Giovanni Peracchi, Luigi Paganelli,Vincenzo Angelino, Salvatore Centineo, Giovanni Torregrossa, Attilio Carli, assistiti dal dott.
Luciano Lama e dal dott. Eugenio Giambarda per la Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.);
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGHI, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI, rappresentato dal suo Segretario generale cav. Alberto Grossi, assistito dalla Federazione italiana Addetti Servizi Commerciali ed Affini (F.I.S.A.S.C.A.), rappresentata dal suo Segretario generale cav. uff. Giulio Pettinelli, dal Segretario Sindacale Enrico Meneghelli, dal Segretario organizzativo Bruno Bianchi e dalla signora Caila Bastogi, con l'intervento della Confederazione ltaliana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); rappresentata dal Segretario Confederale dott- Paolo Cavezzali;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO B MENSA (U.I.L.A.M.) rappresentata dai signori Attilio Carroni, SegRetario Nazionale, Gaetano De Jesu e Amercico Sbraga, assistiti per la Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) dal Segretario Nazionale Sindacale sig. Raffaele Vanni e dal sig. Sergio Cesare;
Visto l'art. 11 dell'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi dell'11 ottobre 1957,
considerato che nel chiarimento a verbale annesso al citato art. 11 le parti contraenti hanno convenuto di redigere in apposito protocollo aggiuntivo l'elenco delle localita' di soggiorno, cura e turismo,
si conviene:
Art. 1.
Le localita' di soggiorno, cura e turismo, alle quali e' applicabile l'ultimo comma dell'art. 11 dell'Accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi dell'11 ottobre 1957, sono quelle risultanti dal seguente elenco ufficiale:
1. Abano Terme (Padova).
2. Abetone (Pistoia).
3. Acireale (Catania).
4. Acquasanta (Ascoli P.).
5. Acqui Terme (Alessandria).
6. Agrigento.
7. Alassio (Savona).
8. Albisola Marina (Savona).
9. Alghero (Sassari).
10. Alteghe (Belluno).
11. Amalfi (Salerno).
12. Ancona.
13. Andalo (Trento).
14. Anzio (Roma)
15. Aprica (Sondrio).
16. Arco (Trento).
17. Arenzano (Genova).
18. Ascoli Piceno.
19. Asiago (Vicenza).
20. Auronzo di Cadore (Belluno).
21. Avigliana (Torino).
22. Avas Champoluc (Aosta).
23. Bagni di Lucca (Lucca).
24. Bagno di Romagna (Forli).
25. Bardonecchia (Torino).
26. Barzio-Piani di Bobbio (Como).
27. Baselga di Pine' (Trento).
28. Battaglia Terme (Padova).
29. Baveno (Novara).
30. Bellagio (Como).
31. Bellaria (Forli).
32. Belluno
33. Bognanco Terme (Novara).
34. Bolzano.
35. Bordighera. (Imperia).
36. Bormio (Sondrio). -
37. Boscochiesanuova (Verona).
38. Bovegno (Brescia).
39. Bressanone (Bolzano).
40. Breuil Cervinia (Aosta).
41. Brunico (Bolzano).
42. Brusson (Aosta).
43. Camerano (Ancona).
44. Carnogli (Genova).
45. Campione (Como().
46. Canazei (Trento).
47. Caramanico (Pescara).
48. Carezza al Lago (Bolzano).
49. Casciana Terme (Pisa).
50. Castellammare di Stabia (Napoli).
51. Castel S. Pietro nell'Emilia (Bologna).
52. Castelrotto (Bolzano).
53. Castiglioncello (Livorno).
54. Castrocaro (Forni).
55. Cattolica (Forli),
56. Cavalese (Trento).
57. Celle Ligure (Savona).
58. Ceriale (Savona).
59. Cernobbio (Como).
60. Cervia (Ravenna).
61. Cesenatico (Forli).
62. Chianciano Terme (Siena).
63. Chiavari (Genova).
64. Chiesa in Valmalenco (Sondrio)
65. Claviere (Torino).
66. Colfano (Bolzano).
67. Colalbo (Bolzano).
68. Colle Isacco (Bolzano).
69. Comelico (Belluno).
70. Conio.
72. Corvara in Badia (Bolzano).
73. Courmayeru (Aosta).
74. Cutigliano (Pistoia).
75. Darfo-Boario Terme (Brescia).
76. Desenzano del Garda (Brescia).
77. Diano Marina (Imperia).
78. Dobbiaco (Bolzano).
79. Edolo (Brescia).
80. Erice (Tripani).
81. Falconara Marittima (Ancona).
82. Fano (Pesaro),
83. Feltre (Belluno),
84. Fipra di Primiero (Trento).
85 Finale Ligure (Savona).
86: Firenze.
87. Fiuggi (Frosinone).
88. Folgaria (Trento).
89. Forni di Sopra (Udine).
90. Forte dei Marmi (Lucca).
91. Frabosa Soprana (Cuneo).
92. Frascati (Roma).
93. Gabicce Mare (Pesaro).
94. Garda (Verona).
95. Gardone Riviera e Fasano (Brescia).
96. Garessio (Cuneo).
97. Grado (Gorizia).
98. Gressoney La Trinite' (Aosta).
99. Gressoney Saint Jean (Aosta).
100. Griante Gadenabbia (Como).
101. Gubbio (Perugia).
102. Imperia.
103. Isola di Capri (Napoli).
104. Isola d'Elba (Livorno).
105. Isola d'Ischia (Napoli).
106. Iseo (Brescia).
107. Ivrea (Torino.).
108. Laigueglia (Savona).
109. Lanzo d'Intelvi (Como).
110. Lavagna (Genova).
111. Lavarone (Trento).
112. Lecco (Como).
113. Lerici (La Spezia).
114. Levanto (La Spezia).
115. Levico-Vetriolo (Trento).
116. Lido di Camaiore (Lucca).
117. Lido di Iesolo (Venezia).
118. Lignano Bagni (Udine).
119. Limone Piemonte (Cuneo).
120. Livinallongo del Col di Lana (Belluno).
121, Lizzano in Belvedere (Bologna).
122. Loano (Savona).
123. Loreto (Ancona).
124. Luino (Varese).
125. Macugnaga (Novara).
126. Madesimo (Sondrio).
127. Madonna di Campiglio (Trento).
128. Malcesine (Verona).
129. Marina di Massa (Massa Carrara).
130. Marina di Pietrasanta (Lucca).
131. Monaggio (Como).
132. Merano (Bolzano).
133. Messina.
131. Modena (Trento).
135. Molveno (Trento).
136. Montecatini Terme (Pistoia).
137. Monreale (Palermo).
138. Montegrotto Terme (Padova)
139. Napoli
140. Nervi (Genova).
141. Noli (Savona).
142. Nova Levante (Bolzano).
143. Numana (Ancona).
144. Ortisei (Bolzano)
145. Orvieto (Termi).
146. Ospeadaletti (Imperia).
147. Palermo.
148. Pedavena (Belluno).
149. Pegli (Genova).
150. Pesaro.
151. Pescara.
152. Pietra Ligure (Savona).
153. Pieve di Cadore (Belluno).
154. Pompei (Napoli).
155. Ponte di Legno (Brescia).
156. Porretta Terme (Bologna).
157. Portofino (Genova).
158. Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno).
159. Positano (Salerno).
160. Pozzuoli (Napoli).
161. Prato allo Stelvio (Bolzano).
162. Predazzo (Trento).
163. Rapallo (Genova).
164. Ravello (Salerno).
165. Ravascletto (Udine).
166. Ravenna.
167. Recoaro Terme (Vicenza).
168. Riccione (Forli).
169. Rieti-Terminillo.
170. Rimini (Forli).
171. Riolo Bagni (Ravenna).
172. Riva e Torbole (Trento).
173. Roccaraso (L'Aquila).
174. Rocca Pietore (Belluno).
175. Roncegno (Trento).
176. Roseto degli Abruzzi (Teramo),
177. Rovereto (Trento).
178. Saint Vincent (Aosta).
179. Salice Terme (Pavia).
180. Salo' (Brescia).
181. Salsomaggiore Terme (Parma).
182. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
183. S. Candido (Bolzano).
184. S. Giovanni Rotondo (Foggia).
185. S. Marcello Pistoiese (Pistoia).
186. S. Martino di Castrozza (Belluno).
187. S. Pellegrino (Bergamo).
188. Sanremo (Imperia).
189. S. Cesarea Terme (Lecce).
190. S. Agnello (Napoli).
191. Santa Margherita Ligure (Genova).
192. Santa Maria Maggiore (Novara).
193. S. Andrea dei Bagni (Parma).
194. S. Stefano d'Aveto (Genova).
195. S. Stefano di Cadore (Belluno).
196. S. Vito di Cadore (Belluno).
197. Sappada (Belluno).
198. Scanno (L'Aquila).
199. Selva di Valgardena (Bolzano).
200. Sassello (Savona).
201. Selvino (Bergamo).
202. Senigallia (Ancona).
203. Sestola (Modena).
204. Sestriere (Torino).
205. Sestri Levante (Genova).
206. Siena.
207. Siracusa,.
208. Sirmione (Brescia).
209. Sirolo (Ancona).
210. Siusi (Bolzano).
211. Sondalo (Sondrio).
212. Sorrento (Napoli).
213. Spoleto (Perugia).
214. Spotorno (Savona).
215. Stresa (Novara).
216. Tagliacozzo (L'Aquila).
217. Taormina (Messina).
218. Taggia (Imperia).
219. Tarvisio (Udine).
220. Termini Imerese (Palermo).
221. Torriglia (Genova).
222. Toscolano-Maderno (Brescia).
223. Trani (Bari).
224. Tremezzo (Como).
225. Trento.
226. Trieste.
227. Urbino (Pesaro).
228. Uscio (Genova).
229. Valli del Sole (Pellio, Rabbi, Male', Dinaro, Mezzano, Pelizzano, Comano, Caldes, Terzolas, Monclassico, Camezzatura).
230. Vallombrosa Saltino (Firenze).
231. Valle di Cadore (Belluno).
232. Valtournanche (Aosta).
233. Varallo Sesia (Vercelli).
234. Varazze (Savona).
235. Varese.
236. Ventimiglia (Imperia).
237. Venezia.
238. Verbania (Novara).
239. Viareggio (Lucca).
240. Viggiu' (Varese).
241. Vigo Pozza di Fassa (Trento).
242. Vipiteno (Bolzano).
243. Vittorio Veneto (Treviso).
244. Zoagli (Genova).
Art. 2
Art. 2.
Le eventuali variazioni da apportare all'elenco di cui al precedente articolo dovranno essere verbalizzate in appositi accordi modificativi del protocollo, da stipularsi non oltre il mese di gennaio di ogni anno.
Art. 3
Art. 3.
Il presente protocollo fa parte integrante dell'accordo 11 ottobre 1957 citato in premessa e ne segue le sorti.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: