Monitoring Gesetzessammlung

060U1400

IT - DPR

060U1400

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese conciarie. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1400)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visita la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, e relative tabelle, per gli addetti alla industria conciaria, stipulato tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro: e, in pari data, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericoloso o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e la convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo medesimo, allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo e delle convenzione indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo non stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese conciarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 30. - VILLA

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 12 MARZO 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Addi' 12 marzo 1959 in Roma,
tra
la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzatto, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signor V.
Botrini;
in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria:
ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA
ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA
LOMBARDIA, DEL VENETO E dell'EMILIA
ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI
ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA
con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dei Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E. Gentile, F. Baroldi, G.
Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott.
Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e
del Dott. Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On.
Luciano Romagnoli, assistiti dal Dottor Eugenio Giambarda;
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Signori: Egidio Quaglia, Vera Aoutis e Mario Zanetta, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm.Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.CHIMICI) rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella per sana dei Signori: Lino Ravecca, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti e Domenico Tardioli; con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO. (U.I.L.) in persona dei Signori:
Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Tullio Repetto;
Addi' 12 marzo 1959 in Roma,
tra
la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzato, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signori V.
Bottini;
in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria:
ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA
ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA
LOMBARDIA, DEL VENETO E DELL'EMILIA
ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI
ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA
con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dai Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E.Gentile, F. Baroldi, G.
Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott.
Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e
del Dott. Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Umberto Chiorri e dal Sig. Corrado Calore con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) in persona del Sig. Verledo Guidi, Capo dell'Ufficio Sindacale,
si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale Al Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria conciaria, aderenti alle Associazioni Regionali ed Interregionali che costituiscono l'Unione Nazionale Industria Conciaria.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta l'operaio si intende distinto ad ogni effetto alla localita' indicatagli.
Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO
Per l'assunzione l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali e di malattia, in quanto l'operaio ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equipollente.
E' in facolta' dell'azienda il richiedere, all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' l'operaio ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'.
Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atta scritto.
L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.
L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestati la propria opera.
Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sottoelencate:
OPERAI SPECIALIZZATI:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
1) Selezionatori di pelli grezze per qualita' e taratura difetti.
2) Scarnatori a mano.
3) Conduttori della macchina a scarnare per pelli bovine ed equine con messa a punto della macchina stessa.
4) Conduttore della macchina a spaccare a nastro.
5) Rasatori (deragliatori o borraschiatori) e silicatori con messa a punto dello spessore.
6) Silicatori e rasatori a mano.
7) Cucitori di cinghie doppie sopra i 15 cm. di larghezza, incollatori di cinghie doppie e semplici sopra i 15 cm. di larghezza.
8) Sellai addetti ai sacchi ed a lanieres.
9) Tacchettisti addetti alle presse a motore con messa a punto della macchina.
10) Tagliatori alla trancia, alla ghigliottina, e preparatori.
11) Tagliatori di lacciuoli a macchina.
12) Tagliatori modellisti.
13) Conduttori di apparecchi di recupero solventi.
14) Aerografisti verniciatori alla nitrocellulosa per pelli da mobilio e carrozzeria (bovine e croste).
15) Conduttore macchina orizzontale a spianare suola.
16) Classificatori pelli finite per il solo immagazzinaggio.
17) Sfioratori, smerigliatori alle macchine per pelli scamosciate nelle ultime fasi della rifinizione.
18) Palissonatori a mano per tutte le pelli, non di soli particolari.
19) Palissonatori a macchina di pelli al cromo bovine ed equine.
20) Spianatori (colatori) a mano di cuoio da suola e articoli tecnici, quando non vengano usate macchine da spianare.
21) Spianatori (colatori) a mano di pelli per tomaia che compiono il lavoro completo su pelli di qualsiasi peso.
22) Conduttori di macchine a graminare per pelli ovine e caprine.
23) Gropponatori di pelli bovine in pelo, in trippa o conciate, che operino senza previe dettagliate istruzioni del capo operaio.
24) Ingrassatori a mano in camera calda (oltre i 40° C.).
25) Conduttori di macchine per cilindrare o martellare cuoio da suola.
26) Addetti alla tintura a spazzola (lavorazione pelli da guanto).
27) Palissonatori a mano (palisti) (lavorazione pelli da guanto), ecc. ecc.
Per il settore Pelliceria:
1) Selezionatori pelli grezze per caratteristiche di pelo e taratura difetti.
2) Scarnatori al cavalletto e a macchinetta a disco.
3) Riparatori pelli conciate o finite.
4) Classificatori pelli finite.
5) Rasatori e spuntatori con mansioni di messa a punto altezza del pelo.
6) Addetti alle vasche di tintura o di concia con mansioni di regolare la temperatura e messa a punto della vasca.
7) Stiratori di pelli di montone rasate ecc. ecc..
Addetti ai lavori di manutenzione
1) Tubisti addetti alla sagomatura di tubi di acciaio comuni di diametro superiore ai 100 m/m con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione. Maestri di ascia per riparazione e costruzione bottali. Montatori di macchine ed apparecchi che richiedono la equilibrazione di parti rotanti.
Attrezzisti provetti, meccanici provetti, elettricisti provetti, fabbri provetti, modellisti provetti in legno e metallo; falegnami provetti, carpentieri provetti, tubisti e piombisti provetti, entramisti provetti, conduttori di caldaie a vapore con patente di 2° e 3° grado, avvolgitori e bobinatori di macchine elettriche, mobilieri ebanisti, muratori provetti per murature di refrattari o antiacide o in murature a vista, frigoriferisti, saldatori ad autogeno o ad arco elettrico provetti, macchinisti conduttori di macchine a vapore, fucinatori provetti, montatori di macchine o di apparecchi che richiedano adeguata conoscenza del disegno, aggiustatori, fresatori, rettificatori, tornitori provetti, verniciatori provetti.ecc... ecc...
OPERAI QUALIFICATI:
Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
1) Conduttori di macchine a scarnare senza messa a punto della macchina.
2) Gropponatori di pelli bovine gregge in trippa o conciate con previe dettagliate istruzioni del capo operaio.
3) 1° aiutante della macchina a spaccare a nastro.
4) Rasatori (deragliatori o borraschiatori), e silicatori con mansioni di pulitura lato carne senza messa a punto dello spessore.
5) Lisciatori o rifinitori a mano e conduttori di macchine a ritenere o spianare tomaia.
6) Granitori o palmellatori a mano.
7) Pomiciatori a mano e a macchina per pelli verniciate (olio di lino).
8) Conduttori di macchine ad apprettare.
9) Tamponatori di pelli verniciate (olio di lino).
10) Conduttori di macchine a tamburo per sgranare e spianare.
11) Conduttori di macchine per pelare e purgare, e purgatori a mano.
12) Inchiodatori.
13) Spruzzatori a mano e conduttori di macchine per spruzzare.
14) Conduttori di macchine per sbassare le teste.
15) Cucitori ed incollatori di cinghie doppie e semplici sotto i 15 cm. di larghezza.
16) Conduttori di macchine per fissaggio cinghie.
17) Conduttori di macchinette portatili per lisciare e spianare.
18) Distributori di colori, grassi, ecc., quando si tratta di passaggio, preparazione di miscele sul ricetta o istruzioni del capo operaio.
19) Palissonatori a macchina di pelli ovine e caprine.
20) Palissonatori a mano di soli particolari per tutte le pelli.
21) Ingrassatori per immersione in camera calda (oltre i 40° C.).
22) Conduttori di macchine a graminare per pelli bovine ed equine.
23) Spianatori o lisciatori a mano dopo la messa al vento.
24) Rifinitori a mano (ritenitori) per tutte le pelli.
25) Pelatori a mano dopo il trattamento a sola calce.
26) Depilatori a mano o cavallettari (lavorazione pelli da guanto).ecc... ecc...
Per il settore Pellicceria
1) Conduttori di macchine a scarnare per pelli di agnello o montone, senza messa a punto delle coltelle.
2) Stiratori a macchina di pelli di agnello a lungo pelo o simili.
3) Smerigliatori o palissonatori.
4) Aiutanti rasatori.ecc... ecc...
Addetti ai lavori di manutenzione
Elettricisti, aggiustatori, tornitori, fresatori, piallatori, piombisti e tubisti, verniciatori, fabbri, falegnami, muratori, lattonieri, stagnini, saldatori, sellai cinghisti, fuochisti in genere, carpentieri, ecc.
OPERAI COMUNI:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
1) Addetti alle botti di riverdissaggio, calce, concia, tintura, lavaggio, ingrasso.
2) Distributori di colori e materiali nelle botti.
3) Smerigliatori di pelli non per scamosciate.
4) Suddivisori di pelli grezze in scacchi di peso.
5) Addetti alla bagnatura e preparazione di calce e solfuro, pasta di depilazione.
6) Addetti alla preparazione estratti e miscele concianti.
7) Addetti alla macchina per spazzolare.
8) Gropponatori per croste.
9) Granitori a macchina.
10) Slappolatori.
11) Rifilatori delle pelli grezze e in trippa.
12) Tacchettisti.
13) Aiutanti alla macchina a scarnare in quanto non siano semplici sorreggitori di pelli.
14) Abitanti alla macchina a graminare in quanto non sia no semplici sorreggitori di pelli.
15) Aiutanti alla macchina a purgare o pelare in quanto non siano semplici sorreggitori di pelli. ecc... ecc...
Per il settore Pelliceria
1) Addetti alle vasche di riverdissaggio.
2) Immergitori.
3) Strigliatori e garzatori.
4) Bottalisti.
5) Tagliatori di teste, code e zampe pelli grezze.
6) Addetti al magazzino pelli grezze.
7) Addetti agli essiccatoi.ecc... ecc...
MANOVALI:
Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
Nota. - Per l'assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto della eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali.
DONNE DI 1ª CATEGORIA:
Sono coloro che compiono lavori ed operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
1) Conduttrici di macchine ad apprettare.
2) Spruzzatrici.
3) Lucidatrici.
4) Granitrici a mano.
5) Smerigliatrici addette alle ultime smerigliature nelle fasi di rifinizione del nabuk e scamosciato.
6) Confezionatrici con mansioni di verifica e controllo di numero, pesi e misure.
7) Anticatrici.
8) Misuratrici in quanto totalizzino a macchina anche il pedaggio.
9) Sceglitrici striscie per guardolo.
10) Cucitrici e rappezzatrici.
11) Conduttrici di presse e macchine asciugatrici (rotative, verticali o idrauliche).
12) Inchiodatrici.
13) Conduttrici delle macchine per depilare o depilatrici a mano di pelli leggere e comunque di peso inferiore ai kg. 4 (peso trippa).
14) Conduttrici di macchine a stampare.
15) Conduttrici "Altera".
16) Palissonatvici alle macchine fornite di fermapelli (pelli bovine, ovine e caprine). ecc... ecc...
Per il settore Pellicceria
1) Classificatrici pelli conciate o finite per qualita' di pelo, taratura e difetti.
2) Riparatrici pelli conciate e finite, cucitrici.
3) Sfumatrici a mano o a spruzzo.
4) Usatrici e spuntatrici con mansioni di messa a punto altezza di pelo.
5) Stiratrici di pelli di montone rasate.
6) Spazzolatrici del pelo per pelli destinate a tintura in nero.
ecc... ecc...
DONNE DI 2ª CATEGORIA:
Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono attitudini o conoscenza conseguite con breve tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
1) Granitrici a macchina per pelli sottili con esclusione della palmella pesante a braccio.
2) Smerigliatrici per pelli non scamosciate.
3) Misuratrici con registrazione del pedaggio
4) Addette a trancie e bilancieri.
5) Aiutanti alle presse e macchine asciugatrici (rotative, verticali o idrauliche) ed agli essiccatoi.
6) Refilatrici o sbordatrici.
7) Smerigliatrici (o dollatrici).
8) Spalmatrici segatura o talco.
9) Sgrassatrici.
10) Pulitrici o apparettatrici a tavolo.
11) Incollatrici.
12) Spazzolatrici.
13) Oliatrici.
14) Stiratrici a mano.
16) Trafilatrici.
17) Rigatrici.
18) Bucatrici.
19) Scantonatrici.
20) Fustellatrici e preparatrici a pedali o a mano (mazzoletto).
21) Impacchettatrici o marcatrici. ecc... ecc...
Per il settore Pelliceria
1) Squadratrici di pelli conciate o rifilatrici di pelli finite.
2) Stiratrici a macchina pelli agnello a pelo lunga e simili.
3) Aiutanti rasatrici.
4) Rasatrici a mano pelli pregiate.
5) Ingrassatrici, immergitrici, spazzolatrici, garzatrici, addette agli essiccatoi.
DONNE DI 3ª CATEGORIA:
Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio e come tali non risultano completi; pertanto, verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati.
Il passaggio dell'operaio alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'operaio al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La categoria attribuita all'operaio, non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine.
In detta ipotesi, sara' corrisposta all'operaio la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre egli continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore.
Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni.
L'operaio che per almeno sessanta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente alla categoria superiore.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 7

Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le organizzazioni stipulanti si riscivano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 8

Art. 8.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per gli operai che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto - della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 9

Art. 9.
ABITI DA LAVORO
a) In relazione alle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto, le aziende, all'atto della conferma in servizio dell'operaio, gli forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro.
A tale fornitura non avranno diritto gli operai che si trovino nelle condizioni di cui al punto b) e quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi.
L'azienda rinnovera' di anno in anno agli operai di cui sopra gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura del 90%, a meno che l'operaio non vi rinunci.
b) Agli operai addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario, le aziende forniranno gratuitamente in uso l'abito da lavoro con rinnovo gratuito ed adeguato al grado di usura che le lavorazioni stesse, per loro natura, producono, tenendo presente la necessita' di assicurare la efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene dei lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale;
addetti ai bottali di tintura al cromo;
addetti all'estrazione delle pelli dai calcinai;
addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro;
addetti alla salatura delle pelli grezze;
addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina;
nonche' gli operai addetti alle lavorazioni che comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Agli operai addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino nelle condizioni di cui ai comma a) e b), dovra' essere fornito gratuitamente in uso l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del ricambio, degli stessi citati criteri.
c) Agli operai di cui ai punti a) e b) che per le mansioni che svolgono si trovino in condizioni particolari, saranno assegnati i seguenti indumenti speciali secondo le esigenze di lavorazione: cappa di tela o grembiule, zoccoli o stivali di gomma, guanti di gomma, occhiali, maschere, ecc.
d) L'abito da lavoro di cui sopra consiste: per gli uomini, di pantaloni e giacca oppure di tuta, a seconda delle caratteristiche della lavorazione; per le donne, di un taglio di stoffa per grembiule; per coloro che sono addetti ai laboratori chimici, di un camice.
Le tute, i camici e i tagli per i grembiuli saranno normalmente di cotone, di canapa o misti.
e) Gli operai sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro nell'interno dello stabilimento, in normali condizioni di pulizia e decoro ed a curarne la riparazione e la pulizia.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 10

Art. 10.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per gli operai addetti a turni regolari periodici), le parti, in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda e disposto in apposita tabella, da affigersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici l'operaio del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione dall'operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 11

Art. 11.
DISPOSIZIONI GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per gli addetti ai lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei seguenti 4:
Gruppo A - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di 3° grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo odi semplice attesa o custodia -- che richiedono analogo grado di specializzazione.
Gruppo B - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
Gruppo C - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
Gruppo D - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.
La paga base minima giornaliera viene determinata come segue:
per le prime 8 ore con la paga corrispondente a quella rispettivamente prevista nelle tabelle salariali per gli operai di produzione specializzati, qualificati, comuni e manovali;
per la 9ª e 10ª ora con l'anzidetta paga ridotta al 25%;
per le ore straordinarie con le maggiorazioni previste dall'art.
18.
Ai guardiani di cui al gruppo B, in quanto prestino servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di L. 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
L'indennita' di contingenza per gli operai di cui al presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore od a quello maggiore richiamato dal 1° comma.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad 8 ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nell'intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, 1/8 della misura giornaliera della indennita' stessa.
Restano ferme le migliori condizioni in atto.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 12

Art. 12.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
Il caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando questa nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene l'operaio nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenta.
Lo stesso trattamento deve essere usato all'operaio cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 13

Art. 13.
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 14

Art. 14.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna, maggiorazione di salario.
Per gli operai che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
1) Operai addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno;
cioe':
a) attivita' di cui all' art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative I, II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica, prodotta, o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe':
mansioni inerenti alle operazioni di scarico di carico e di spedizione qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco del prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
2) Operai addetti ad attivita' diverse:
a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale
b) vigilanza delle aziende e degli impianti
c) attivita' rivolte alla raccolta o alla, lavorazione di materie
prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento
d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu' di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nei pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda;
f) operazioni di vendita, al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricati dalle aziende stesse:
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di persone, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 15

Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto della relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Il riposo compensativo sara' normalmente effettuato la settimana seguente al giorno prestabilito.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 16

Art. 16.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge.
In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14
2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su cariole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgono in condizioni di particolare disagio e pericolo;
3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni, e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore ore comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita, tabella allegata alla sopracitata legge);
6), e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 17

Art. 17.
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio: Epifania
3) 19 marzo: S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua, giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno: SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto: Assunzione
9) 1 novembre: Ognissanti
10) 8 dicembre: Immacolata Concezione
11) 25 dicembre: S. Natale
12) 24 dicembre: S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Il trattamento economico spettante agli operai in occasione delle festivita' di cui sopra e' regolato come
1) per i giorni di cui al punto b)
- qualora non vi sia prestazione d'opera verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
- qualora vi sia prestazione d'opera, all'operaio deve essere corrisposta, in aggiunta alla, retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo.
2) Per i giorni di cui al punto c):
- qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola i quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
- in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo.
3) Per la festivita' del S. Patrono:
- qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'ora rio normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita';
- in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione per le ore lavorate come in giorno
4) Per il giorno di Pasqua:
In via eccezionale ed in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita' si conviene di corrispondere in coincidenza con essa, l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad 8 ore.
In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, sara' corrisposto all'operaio il trattamento economico previsto per ciascuna delle predette festivita' di cui ai punti b), c) d). In caso di coincidenza della festivita' del S. Patrono con la domenica, tale trattamento verra' ragguagliato ad un sesto dell'orario settimanale di stabilimento.
Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda, gli operai retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprendera' il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella, retribuzione sulla base media risultante nel ciclo completo di turni effettuati.
Per i casi di assenza dal lavoro, valgono le vigenti disposizione legislative.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 18

Art. 18.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per gli operai compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nei pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ere 6 antimeridiane:
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b) e c) dell'art. 17.
Per gli operai soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu) tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo, o straordinario festivo.
Nessun operaio puo' esprimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto ed autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno (feriale):
per la prima ora.................... 25 %
ore successive...................... 35 %
2) Lavoro non straordinario compiuto nei
giorni considerati festivi.......... 50 %
3) Lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati......................... 30 %
4) Lavoro effettuato in turni avvicendati
turni diurni........................ 4 %
turni notturni...................... 25 %
5) Lavoro straordinario festivo.......... 70 %
6) Lavoro straordinario notturno (compre-
so e non compreso in turni avvicen-
dati):
prima ora........................... 60 %
ore successive...................... 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la, maggiore assorbe la minore.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela, del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tale caso resta assorbita la maggiorazione prevista, per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 19

Art. 19.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga oraria minima per ciascuna categoria di operai e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 20

Art. 20.
DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 21

Art. 21.
LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno del 9% superiore al minimo di paga della propria, categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra', integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminare dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Sempre allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo,- secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 22

Art. 22.
GRATIFICA NATALIZIA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita, al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.
Per gli operai che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione deve essere conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Agli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario superiore alle 8 ore giornaliere, la gratifica natalizia viene corrisposta in ragione di 25 giornate di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 23

Art. 23.
PREMI DI ANZIANITA'
All'operaio, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il declino o il quindicesimo o il ventesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto "una tantum" un premio ragguagliato nel primo caso a 125 ore, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
I premi di cui al comma precedente o alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Nel caso in cui l'operaio venga licenziato non per motivi disciplinari, successivamente al compimento di nono o del quattordicesimo o del diciannovesimo anno di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventesimo anno sara' versato all'azienda alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, la mancanza di queste, alla Cassa Mutua di Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio e' causata dal decesso dell'operaio, oppure ha luogo quando questi ha gia' acquisito il diritto alla pensione legale di vecchiaia, il premio di cui al precedente comma sara' versato all'operaio stesso o ai suoi aventi diritto, anziche' alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o alla Cassa Mutua Malattia.
Norma transitoria all'art. 23.
Agli operai che alla data del 1 marzo 1959 hanno gia' compiuto il quindicesimo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, ma non ancora il ventesimo, deve essere corrisposto, con l'entrata in vigore del contratto, il secondo premio pari a 125 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso; all'atto del compimento del ventesimo anno di anzianita' agli operai suddetti verra' corrisposto il terzo premio, nella misura di 150 ore di retribuzione di fatto, compresa l'indennita' di contingenza in vigore all'atto della maturazione del diritto.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 24

Art. 24.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e' stabilito da apposito accordo aggiornativo, allegato al presente contratto.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 25

Art. 25.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte dell'operaio stesso della quietanza per la somma corrisposta.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 26

Art. 26.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' Sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 27

Art. 27.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'operaio ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 anni e fino ai 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni compiuti.
Per coloro che lavorano normalmente a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane.
Per gli operai normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra', conteggiata nella retribuzione sulla base della media, risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Agli operai addetti ai lavori discontinui ed a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori a 8 ore giornaliere, i giorni di ferie spettanti a norma del 1° comma del presente articolo verranno retribuiti con la retribuzione giornaliera di fatto.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo ottavo comma. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
L'operaio puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa).
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'operaio ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito dei relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati.
Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 30.
A norma del 2° comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27-10-1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 28

Art. 28.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo l'operaio usufruira' di un congedo di giorni 8 peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12.
Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla, durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
Per i giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 17 e le festivita' infrasettimanali cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'.
Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita' nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita', la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 29

Art. 29.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'art. 46 sulla indennita' di licenziamento e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio puo' essere considerato dimissionario.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 30

Art. 30.
TRASFERTA
All'operaio in missione per esigenze di servizio la azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza) se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle 24.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella, misura del 20%, quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta), di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 31

Art. 31.
TRASFERIMENTO
All'operaio trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 30 punto d). In aggiunti gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, mina indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa).
L'operaio ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
L'operaio che non accetta il trasferimento, ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 46 della presente regolamentazione.
Chiarimenti a verbale
1) Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento dell'operaio, debba necessariamente risultare anche a gli effetti anagrafici.
2) L'espressione "normale indennita' di liquidazione" significa che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 32

Art. 32.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e degli operai.
In particolare l'azienda
1) sottopone l'operaio a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - gli operai addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche:
3) e' tenuta, a dotare gli operai di mezzi di difesa necessaria contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute dell'operaio nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata dei lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficenza;
4) deve disporre che gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua l'operaio e' tenuto all'osservanza scrupolosa, delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curera' che gli indumenti degli operai siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi d'igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde gli operai possano usufruirne al termine (lei lavoro.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 33

Art. 33.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi (dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sui lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
L'operaio deve essere retribuito per tutta la giornata in cui l'infortunio si verifica indipendentemente dall'ora in cui l'infortunio stesso e' avvenuto.
Qualora durante il lavoro l'operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia o di infortunio professionali, l'operaio dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 34 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento previsto dall'articolo stesso.
Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 34 e' elevata come minimo a mesi 10.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione l'operaio deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 34

Art. 34.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della, comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
Inoltre l'operaio deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia.ed infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni;
2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 anni e fino a 15 anni:
3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Per gli operai assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbc valgono le norme legislative in vigore.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere all'operaio le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio nonche' i doveri dell'operaio durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 35

Art. 35.
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Il trattamento per gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dalle successive disposizioni.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le operaie alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla operaia, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 36

Art. 36.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere gli operai a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 37

Art. 37.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L'inizio e la fine dei lavoro sono regolati come segue:
il primo segnale e' dato 20 minuti prima del l'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
il secondo segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro ed in tal momento l'operaio deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun operaio potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 38

Art. 38.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
L'operaio licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun operaio puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza, della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.
In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro: in tal caso all'operaio compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 39

Art. 39.
ASSENZE
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo in caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata, o ripetendosi, l'operaio puo' essere punito a termine degli articoli 42, 43 e 44.
L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), e' considerato assente a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento: in tale caso pero', sara' considerato ritardatario.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 40

Art. 40.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l'operaio deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento e di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate.
E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione dell'azienda.
L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'articolo 2 della parte comune.
L'operaio non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
L'operaio deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 41

Art. 41.
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 42

Art. 42.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle norme speciali indicate nell'art. 6 della parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi dei presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 43

Art. 43.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio:
a) che non si presenti al lavoro come previsto allo art. 39 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale all'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o alla igiene.
La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle inulte, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 44

Art. 44.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 43, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda
f) diverbio litigioso, seguito da, vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella, mancanza di cui al punto f) dell'art. 43, sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa;
i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 43.
2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede di disegni di macchine, di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 43 qualora vi sia dolo.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 45

Art. 45.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 44, e le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta lino ad un anno e di 15 giorni (420 ore) per anzianita' superiori. - L'azienda puo' esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendoghi pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 46

Art. 46.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 45, l'azienda deve corrispondere all'operaio una indennita' da computarsi in base alle seguenti norme:
1) per l'anzianita' di servizio maturata dall'operaio antecedentemente al 1 gennaio 1947, al numero dei giorni di indennita' di licenziamento spettatigli in applicazione di precedente contratto nazionale 23 febbraio 1941 si aggiunge un giorno per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta;
2) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 gennaio 1947:
a) giorni 6 (48 ore) per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta;
b) giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 anni e fino ai 10 anni;
c) giorni 12 (96 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 10 anni e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni.
Per il riconoscimento di tali misure si tiene conto anche della anzianita' ininterrotta di servizio maturata antecedentemente al 1 gennaio 1947.
Trascorso il primo anno di servizio, Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
L'indennita' di cui al presente articolo e' calcolata in base alla intera retribuzione (paga piu' indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento non conglobati).
Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media del guadagno realizzata negli ultimi tre mesi.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 47

Art. 47.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'aizienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto ai successivo comma:
2) il 75% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
3) il 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sui lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 48

Art. 48.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento e' causato (la fallimento, o da cessazione dell'azienda l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamantazione.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - art. 49

Art. 49.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE
CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo operaio, genericamente inteso, le norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento danni;
liquidazione della indennita' in caso di morte;
restituzione dei documenti di lavoro.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni Interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali: 0
abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

CCNL 12 marzo 1959 parte I - Tabelle

Tabella A. CATEGORIE OPERAIE
UOMINI. - Salari minimi orari in vigore dal 1 marzo 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B. - CATEGORIE OPERAIE
DONNE. - Salari minimi orari in vigore dal 1 marzo 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C. - ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
UOMINI. - Salari minimi giornalieri in vigore dal 1 marzo 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D. - ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONE DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
DONNE. - Salari minimi giornalieri in vigore dal 1 marzo 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
Nota. - Per le Provincie della Sicilia valgono i minimi salariali riportati nelle tabelle limitatamente agli uomini superiori a 20 anni.
Per i minori e le donne i minimi vanno calcolati con le percentuali stabilite con l'accordo interconfederale 23 novembre 1954 e che qui sotto vengono riportate:
UOMINI
Operai specializzati
18-20 anni....................................... 93,37 %
16-18 anni....................................... 68,18 %
Operai qualificati
18-20 anni....................................... 91,08 %
16-18 anni....................................... 71,74 % inf. 16 anni..................................... 57,47 %
Operai comuni
18-20 anni....................................... 89,58 %
16-18 anni....................................... 82,76 % inf. 16 anni..................................... 61,99 %
Manovali comuni
6-18 anni........................................ 85,18 % inf. 16 anni..................................... 70,26 %
DONNE
1° categoria
sup. 20 anni..................................... 83,30 %
18-20 anni....................................... 85,91 %
16-18 anni....................................... 74,15 %
2° categoria
sup. 20 anni..................................... 83,76 %
18-20 anni....................................... 85,51 %
16-18 anni....................................... 76,39 % inf. 16 anni..................................... 60,52 %
3ª categoria
sup. 20 anni..................................... 83,83 %
18-20 anni....................................... 86,54 %
16-18 anni....................................... 79,73 % inf. 16 anni..................................... 66,39 %

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 1

Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b);
restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 2

Art. 2.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi.
Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell'art. 1 comporti per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza.
Si verificano le condizioni predette quando un capo operaio e' preposto al coordinamento dell'attivita' di lavoratori addetti ad una varieta' di operazioni, guidate e controllate o meno da altri lavoratori classificati nel secondo grado e pertinenti a distinte fasi di lavorazione (es.: capo operaio faiteria, capo operaio concia, capo operaio rifinitura, capo operaio magazzinaggio, capo operaio manutenzione impianti e macchine, ecc. - per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia.
Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
Si verificano le condizioni predette allorche' il lavoratore, anche se prestante in via accessoria opera manuale, e' incaricato della guida e del controllo di operai addetti a specifiche operazioni (es.: capo operaio sezione macchine faiteria, capo operaio essiccazione, capo operaio impianti spruzzature, capo operaio bottalatura, capo operaio macchine di tintoria e ingrasso, capo operaio di inchiodaggio a macchina o a mano, capo sorveglianza, ecc....).

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'.
Qualora, il licenziamento avvenga oltre il 15° giorno deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda, alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 4

Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 24 e 23.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella, speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile, agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi la indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo ai miglioramenti che sono stabiliti dal successivo art. 33.
All'operaio che venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti si interrompa quindi la maturazione di uno dei premi di anzianita' di cui all'art. 23 della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio, con le modalita' sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, per quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dal precitato art. 23 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alle successive norme transitorie assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Norme transitorie all'art. 5.
1) Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali presistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e' riconosciuta convenzionalmente una anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo art. 33.
2) Nei confronti del lavoratore passato alla qualifica speciale prima dell'entrata in vigore del presente contratto trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, sia la norma contenuta nel terzo comma del presente articolo, sia la norma transitoria dell'art. 23 della collegata regolamentazione per gli operai.
Chiarimento a verbale all'art. 5.
Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell'art. 5 e' stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 23 del contratto operai, per cui il diritto al premio di anzianita' si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non e' frazionabile in rapporto a minore anzianita' di servizio.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 6

Art. 6.
CUMULO DI MANSIONI
Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione, e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione, deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Pero', il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia; permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 8

Art. 8.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 9

Art. 9.
POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 della parte la operai e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio: Epifania
3) 19 marzo: S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua: giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus domini
7) 29 giugno: SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto: Assunzione
9) 1 novembre: Ognissanti
10) 8 dicembre: Immacolata Concezione
11) 25 dicembre: S. Natale e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite:
d) la festivita' del S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, e per ciascuna delle festivita' di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 16.
Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso, una giornata di intera retribuzione.
Nei casi sopra indicati, per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base media risultante nel ciclo complete dei turni effettuati.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza, delle norme di cui all'art. 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI: MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 11.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno feriale:
per la prima ora...................... 25 %
per le ore successive................. 35 %
2) lavoro non straordinario compiuto nei
giorni considerati festivi............ 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati........................... 50 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni.......................... 4 %
turni notturni........................ 25 %
5) lavoro straordinario festivo............ 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compreso
e non compreso in turni avvicendati):
prima ora............................. 60 %
ore successive........................ 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) della collegata regolamentazione operaia sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore;
Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, da altra parte si deve intendere esclusa dal compito afferente alla maggiorazione prevista al punto quarto dei presente articolo per i turni diurni.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 13

Art. 13.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
1) retribuzione fissa mensile (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di contingenza e terzo elemento.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.);
c) eventuali premi;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE
a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi qualifica speciale e per le varie zone, e fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
b) Compenso speciale. - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 14 della collegata regolamentazione operai (orario di lavoro e disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato) al lavoratore avente qualifica speciale verra' corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali, una quota oraria pari a 1/180 del minimo tabellare mensile e dell'indennita' di contingenza.
Al lavoratore al quale e' consentito, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, le quote orarie verranno corrisposte per le ore di lavoro effettivamente compiute oltre le 48 e fino alle 60 ore settimanali e saranno commisurate a 1/270 del minimo tabellare mensile e dell'indennita' di contingenza, fino ad un massimo di 6 quote orarie.
Nel caso di effettuazione di orari difformi nelle varie settimane, verra' considerato, agli effetti del "compenso speciale", l'orario medio settimanale prestato nel ciclo di variazioni dell'orario stesso.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 15

Art. 15.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa societa), ha diritto, nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali calcolati secondo le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio maturata antecedentemente al 14 giugno 1952, l'importo di ciascun aumento, viene fissato nelle seguenti quote, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
b) gli aumenti periodici maturati posteriormente ai 14 giugno 1952 vanno calcolati nella misura del 5% del minimo stipendiale e dell'indennita' di contingenza in vigore al momento della maturazione del biennio. Nel caso di variazione dei minimi stipendiali gli aumenti dovranno essere calcolati, con effetto immediato; mentre per quanto riguarda le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo verra' effettuato soltanto al termine di ciascun anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
In caso di passaggio al grado superiore deve essere mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati - limitatamente agli aumenti successivi al 14 giugno 1952 - con i criteri di cui al punto b) del presente articolo.
Sempre nel caso di passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso verra' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nel nuovo grado.
Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli assegni di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Norme transitorie all'art. 15.
Al lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto alla appartenenza alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud) e' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1937.
La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennita' di licenziamento.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 16

Art. 16.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 20 la stessa retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'art. 13.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti Autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, ha indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 19

Art. 19.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 20

Art. 20.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati nell'art. 25 della collegata regolamentazione Operai.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5%, in piu' del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluni degli elementi della retribuzione al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 21

Art. 21.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianita' oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianita' oltre i 10 e fino a 20 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni compiuti.
Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione deve essere conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse ed al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta a usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 25.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 22

Art. 22.
PERMESSI
Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze dei servizio; l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 23

Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento interconfederale.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 24

Art. 24.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per assolvere ali obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso e' quello previsto dallo art. 2 della legge 10 giugno 1940, n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).
Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 25

Art. 25.
TRASFERTA
Al lavoratore in missione per servizio l'azienda e' tenuta a corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla II classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata del orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 26

Art. 26.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 25.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' della stessa retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente supportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Chiarimenti a verbale.
1) Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
2) L'espressione "normale indennita' di liquidazione" significa che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 27

Art. 27.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuata la denuncia di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 28 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 28 stabilito.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza, per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 28

Art. 28.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza, della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
A richiesta dell'Azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionali che non professionali e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es, ferimento in rissa da lui provocata), ubriachezza) e' dovuto al lavoratore non in prova. il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni;
Inoltre durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla, corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di essa per altri tre successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi cinque, mesi; nel terzo caso alla corresponsione della retribuzione per i primi quattro mesi ed alla meta' di essi per i successivi sette mesi.
Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la the valgono le norme legislative in vigore.
Superato il termine di conservazione del posto ove la azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito fino alla concorrenza del trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizione delle leggi assicurative ed assistenziali.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 29

Art. 29.
ASPETTATIVA PER MALATTIA
Al lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda puo' concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente art 28, una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo eli altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie.
L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianita' ne' il diritto alla retribuzione.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 , silla tutela fisica ed economica, delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 29 della, presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 31

Art. 31.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per, i materiali affidatigli.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 32

Art. 32.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO 1° Grado 2° Grado
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 33

Art. 33.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 45 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale ed ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord. 23 maggio 1946 per il Centro-Sud)), una indennita', da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30;
b) per ciascuno degli anni successivi fino al 10° compreso i 20/30;
c) per ciascuno degli anni successivi al 100 i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica-operaia la liquidazione della indennita' di licenziamento afferente all'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma dell'art. 46 della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta aggiungendola al computo dell'indennita' di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti.
Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che L'anzianita' di servizio di tale qualifica sia superiore ai 18 anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatta moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30 diviso 25.
La liquidazione dell'indennita' determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa) deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza.
Norme transitorie per l'applicazione dell'art. 33.
Al lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto alla assegnazione alle ex categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945.
Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' stato passato alle ex categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 46 della collegata regolamentazione operaia, ovvero la maggiore misura gia', dovuta in base ad eventuali contratti provinciali per i capi operaia (es.: contratto di lavoro in data 6 giugno 1936 per i capi operai addetti alla industria conciaria della Provincia di Torino), sono aumentate di un giorno per ogni anno di servizio prestato nella mansione che gli ha dato diritto al passaggio nelle ex categorie speciali.
Al lavoratore di cui al comma precedente, nei cui confronti all'atto della attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione dell'indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente, una integrazione pari ad un giorno per ogni anno di servizio.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 34

Art. 34.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 33 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- art. 35

Art. 35.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica trattenute per risarcimento di danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro.
Alla partecipazione sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: , regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni Interne;
permessi per cariche sindacali aspettativa per cariche pubbliche e sindacali:
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

CCNL 12 marzo 1959 parte II- Tabella

TABELLA QUALIFICHE SPECIALI
Minimi mensili in vigore dal 1 marzo 1959
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO
L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera che specifichi:
1) la data di assunzione,
2) la categoria cui viene assegnato ai sensi del successivo art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' od altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso.
E' facolta' dell'azienda il richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza a domicilio a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

Art. 2

Art. 2.
VISITA MEDICA
L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte, del sanitario di fiducia dell'azienda.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende:
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e di 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione lino alla meta' o alla fine dei mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Gli impiegati sono classificati come sottoindicato in categorie, distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate:
1° categoria. Tecnici, amministrativi:
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle d disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª categoria - Tecnici, amministrativi:
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª categoria - Tecnici, amministrativi:
Gruppo A - Appartengono al gruppo A gli impiegati con mansioni d'ordine.
Gruppo B - Appartengono al gruppo B dell', terza categoria gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato, anche se al primo impiego, a categoria inferiore alla seconda.

Art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc., non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica, e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di 6 anni, di un'anzianita' convenzionale impiegatizia pari a 6 mesi ogni due anni della anzianita' di servizio operaia.
All'operaio che consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si interrompa quindi la maturazione di uno dei premi di anzianita' di cui all'art. 23 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio, con le modalita' sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente e dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, per quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dall'art. 23 della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto e "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a 6 mesi ogni 2 anni dell'anzianita' maturata, presso l'azienda, sia come operaio e sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva sia superiore a 6 anni Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, l'anzianita' convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciutagli nella, precedente qualifica speciale a norma degli articoli 28 e 21 della relativa collegata regolamentazione.
Le norme relative al premio di anzianita' di cui agli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia.
Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita', e' considerata utile agli effetti della presente regolamentazione, la intera anzianita' per il servizio prestato nella qualifica speciale, come riconosciuto a norma dell'art. 5 e della sua norma transitoria della relativa collegata regolamentazione, con l'avvertenza che il lavoratore godra' nella qualifica impiegatizia del numero degli aumenti periodici residui.
Inoltre per l'istituto di cui trattasi, sempre nei caso le] passaggio in questione, valgono le stesse norme previste dall'art. 15 dell'art. 15 presente regolamentazione per quel che concerne la non assorbibilita' degli aumenti di merito o degli aumenti periodici gia' maturati o da maturare, il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati all'atto del passaggio e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi ai gradi della qualifica di provenienza.
Nel caso ai dimissioni, date successivamente al passaggio di qualifica, l'anzianita' utile, agli effetti della attribuzione della aliquota dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.
Norma transitoria all'art. 7.
Nei confronti del lavoratore passato alla qualifica impiegatizia prima della entrata in vigore del presente contratto trovera' applicazione ove ne ricorra il caso, sia la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 7 A), sia la norma transitoria all'art. 23 della collegata regolamentazione per gli operai.

Art. 8

Art. 8.
ABITI DA LAVORO
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratori verra' fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato non puo' superare Le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali.
Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dai normale orario di fabbrica. Per le ore prestato in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All'impiegato al quale e' consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 10 e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite:
c) le seguenti dodici festivita':
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio - Epifania
3) 19 marzo - S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto - Assunzione
9) 1 novembre - Ognissanti
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 25 dicembre - S. Natale
12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festivita' del S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fr"" di loro o con la domenica o con il giorno destinato ai riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla, retribuzione mensile, per ciascuna delle festivita' di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 18. Per ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza, (on esso, una giornata di intera retribuzione.
Nei casi sopra, indicati per gli impiegati normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base india, risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto la osservanza delle norme di cui all'art. 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

Art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre, le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 11.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quelle predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale):
per la prima ora...................... 25 %
per le ore successive................. 35 %
2) lavoro compiuto nei giorni considerati
festivi............................... 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati........................... 50 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni.......................... 4 %
turni notturni........................ 25 %
5) lavoro straordinario festivo............ 70 %
6) lavoro straordinario notturno (compre-
so e non compresoin turni avvicendati)
per la prima ora...................... 60 %
per le ore successive................. 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 9 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui allart. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

Art. 13

Art. 13.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
1) retribuzione fissa mensile (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di contingenza e terzi elementi.
Sono elementi aggiuntivi della retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno festivo ed a turni:
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.);
c) provvigioni, interessenze, ecc.;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

Art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria, e' fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
E' ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono stati assegnati.
Per l'impiegata, adibita a mansioni di concetto di particolare l'importanza, a parita' di rendimento degli norme, si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.

Art. 15

Art. 15.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa societa) ha diritto, nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali calcolati secondo le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio maturata antecedentemente al 14 giugno 1952, l'importo di ciascun aumento viene fissato nelle seguenti quote, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva l'impiegato alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita>.
All'impiegato attualmente in servizio viene riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937.
b) gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati nella misura, del 5% del minimo stipendiale della indennita' di contingenza in vigore al momento della maturazione del biennio.
Nel caso di variazione dei minimi stipendiali gli aumenti dovranno essere ricalcolati, con effetto immediato; mentre per quanto riguarda le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo verra' effettuato soltanto al termine di ciascun anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
In caso di passaggio alla categoria superiore deve essere mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati - limitatamente agli aumenti successivi al 14 giugno 1952 - con i criteri di cui al punto 7) del presente articolo.
Sempre nel caso di passaggio alla categoria superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso verra' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nella nuova categoria.
Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati o da maturare, non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli assegni di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.

Art. 16

Art. 16.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'art. 13.

Art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato in occasione della ricorrenza, natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
Per gli impiegati che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia, risultino addetti continuamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.

Art. 19

Art. 19.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato alla presente regolamentazione.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora la localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non presenti possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati ed il perimetro del piu' vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.

Art. 21

Art. 21.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 22

Art. 22.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 25 della collegata regolamentazione operai.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluni degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 23

Art. 23.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie,), con decorrenza degli elementi retributivi mensili perpeciti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino al 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni.
Per gli impiegati normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste nel precedente art. 11 che cadono in tale periodo, non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma 5°. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo pero', deve essere computato; agli effetti dell'anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.

Art. 24

Art. 24.
PERMESSI
Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
Il permesso concesso in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non puo' essere computato come ferie.

Art. 25

Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il permesso di giorni quindici, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, e' computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come detto, a norma di legge.

Art. 26

Art. 26.
ASPETTATIVA
All'impiegato che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore ai cinque anni, l'azienda puo' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art.
30) nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentate ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempreche' ricorrano gli stessi requisiti di anzianita', l'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, una aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata la richiesta stessa.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione ne' maturazione di alcun effetto contrattuale.

Art. 27

Art. 27.
SERVIZIO MILITARE
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di impiego. Pero' se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennita', competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso cosi' non ricorre il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per l'impiegato non in prova il servizio militare e' computato quale anzianita' utile agli effetti della presente regolamentazione.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi all'azienda nei termine di giorni trenta per riprendere servizio: in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi a favore dell'impiegato sara' continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidita', e vecchiaia o alle altre forme di previdenza sostitutive od integrative di essa.
AI momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennita' mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Le norme stabilite con il presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.

Art. 28

Art. 28.
TRASFERTA
All'impiegato in missione per servizio, l'azienda, e' tenuta a corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il di rito alla 2ª classe);
b) il rimborso delle spese di Vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato
ad incontrare tali spese
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari ai 50% della retribuzione giornaliera di cui ai puniti 1) e 2) dell'art. 1, se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario.
Nei caso in cui l'impiegato venga Inviato in missione presso altra sede di lavoro o altre localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui al punto d), viene corrisposta dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica, propria delle mansioni che l'impiegato normalmente disimpegna.
La indennita' di cui al punto 4) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 29

Art. 29.
TRASFERIMENTO
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto normalmente con congruo preavviso.
L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per a mancanza accettazioni' del trasferimento, ha diritti alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli. di prima e seconda categoria sia stato sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di liceziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'im piegato dipenda da comprovata l'orza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia non inferiore alla 2° classe) e di vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nei trasferimento (coniuge figli parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° nonche' il rimborso delle speso di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' anche dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, la indennita(di trasferta di cui al punto d) dell'art. 28.
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia detta indennita', e' commisurata alla intera mensilita' (stipendio e indennita' di contingenza). Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato ai datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha, diritto al rimborso di tale indennizzo.
All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Chiarimenti a verbale:
1) Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento dell'impiegato, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
2) L'espressione "normale indennita' di liquidazione" significa che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E Di INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza;
in mancanza;
della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) e' dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 3 anni
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 6 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 6 anni.
Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per due mesi ed alla meta', di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contigenza compresa) per tre mesi ed alla meta', di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla meta' di essa per gli altri otto mesi.
Per gli impiegati assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto - d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti de] preavviso e della indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 31

Art. 31.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla legge 26; agosto 1950, n. 850, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
E' tuttavia in facolta' dell'impiegata - all'atto della presentazione del certificato medico di gravidanza - di optare tra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di mesi 8, di cui i primi 4 mesi con la corresponsione della; intera retribuzione ed i successivi 2 con la corresponsione della meta', della retribuzione.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo,- mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.°

Art. 32

Art. 32.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda, avra' cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33

Art. 33.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto d'impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l'azienda non puo' esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attivita' professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque quelli previsti dall' art. 2125 del Codice civile 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34

Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell'art. 6 della parte comune possono essere unito a seconda della gravita della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, il compito di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 35

Art. 35.
SOSPENSIONI
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 33, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 36

Art. 36.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con Immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al (divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 35 sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza, passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell'art. 35 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo:
h) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato gia' comunicato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 35.
2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi alla azienda grave documento morale e materiale, che compia, azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio.
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 37

Art. 37.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato:
ANNI DI SERVIZIO 1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 36, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1934, n. 1825 (15, 39 - quindici trentesimi - di retribuzione per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, numero 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento), portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuita personae per i quali varra' la norma dell'art. 12 della parte comune;
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o se l'impiegato non abbia compiuto i tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui prestato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quegli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 40 della presente regolamentazione.

Art. 39

Art. 39.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 38 della presente regolamentazione:
il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, e alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Lo stesso trattamento verra' usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le (dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.

Art. 40

Art. 40.
PREVIDENZA
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 41

Art. 41.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituisce titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 38; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e' temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.

Art. 42

Art. 42.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione dell'indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro;
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizione di miglior favore;
decorrenza e durata.

CCNL 12 marzo 1959 parte III-Tabelle

Tabella A. - IMPIEGATI
UOMINI. - Stipendi minimi mensili in vigore dal 1 marzo 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B. - IMPIEGATI
DONNE. - Stipendi minimi mensili in vigore dal 1 marzo 1959
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 1

Art. 1.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissare da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 2

Art. 2.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 3

Art 3.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Al riguardo dispongono le norme del Codice civile (art. 2122 ) che disciplinano la materia.
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennita' sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile .
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittime ( art. 565 Codice civile , libro delle successioni).

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 4

Art. 4.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 5

Art. 5.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovra' consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati e il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria.
Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovra' rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 6

Art. 6.
ASSENZE
Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
Le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra - per le operaie e per le aventi "qualifica speciale" - entro il limite massimo di 6 mesi - salvo quanto previsto dall' art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860 per l'ulteriore prolungamento della astensione obbligatoria dal lavoro - protraibile a mesi 8 per le lavoratrici adibite a lavori per i quali siano corrisposte le indennita' previste per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate, le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate, agli effetti di cui trattasi, entro il limite massimo di mesi 8.
Ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 7

Art 7.
REGOLAMENTO INTERNO
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2 n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 8

Art. 8.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' d'intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 9

Art. 9.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 10

Art. 10.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali di categoria, delle Camere di lavoro e delle Unioni provinciali dei lavoratori, dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 11

Art. 11.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' gli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 12

Art. 12.
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell'ambito di ciascuno degli istituiti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per l'opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 13

Art. 13.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 14

Art. 14.
PICCOLE AZIENDE
Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori, si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potra' addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

CCNL 12 marzo 1959 parte IV - art. 15

Art. 15.
DECORRENZA E DURATA
La validita' del presente contratto decorre dal 1 marzo 1959 e scadra' il 28 febbraio 1962. Qualora almeno due mesi prima della scadenza non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Contratto s'intendera' successivamente rinnovato di anno in anno.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 1

ALLEGATO 1
ACCORDO AGGIUNTIVO PER LE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessita' che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocivita', si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria conciaria, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuita' alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennita' proporzionata alla nocivita', pericolosita' o particolare gravosita' ambientale di lavoro.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 2

Art. 2.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicita' allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute, croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche', nonostante l'adozione di normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli, sia di nocivita' e sia di nocivita' e pericolosita', possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennita'.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi' sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennita' da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo L. 23,45 orarie;
2° gruppo L. 13,65 orarie;
3° gruppo L. 9,70 orarie.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 3

Art. 3.
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli
impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello
svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole
insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la
fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornici mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 4

Art. 4.
Le indennita' di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore
intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari
condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, al 1 gennaio e al 1 luglio, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre precedente il minimo contrattuale
nazionale per il manovale comune, aumentato della indennita' di
contingenza da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni e Foggia.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 5

Art. 5.
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per
modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le
condizioni per le quali l'indennita' era stata concordata, si fara'
luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennita'.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 6

Art. 6.
L'indennita' di cui al presente accordo deve essere corrisposta
anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori,
elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla
indennita', purche' questa si svolga durante la loro prestazione.
Comunque la indennita' deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati
al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti
considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo della indennita'.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 7

Art. 7.
L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sara' fatto mediante accordo diretto tra le parti.
In caso di controversia sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale
commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 8

Art. 8.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la
fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia gia'
stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti e le organizzazioni interessate
concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello
derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di migliore favore eventualmente in atto.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 9

Art. 9.
In relazione al precedente art. 4, e' stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dello invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita' sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'. - Agli effetti di tali istituti l'indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva dei le prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di
liquidare la quota di gratifica afferente alla indennita' in parola
o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla
indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, ed a periodi piu' lunghi o a fine d'anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 10

Art. 10.
Per i lavoratori ausiliari cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennita' da computarsi per ogni giorno di ferie e di festivita' infrasettimanali e nazionali si intendono ragguagliate alla durata media, di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive- art. 11

Art. 11.
Il presente accordo fa parte, integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro cui e' allegato.

Allegato 2

ALLEGATO 2
CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE NELL'INDUSTRIA CONCIARIA DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO PER LE LAVORAZIONI NOCIVE, PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLAR MENTE GRAVOSE
A) Riconosciuta la opportunita' di indicare, alle parti direttamente interessate all'applicazione dell'accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose - di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 marzo 1959 - criteri orientativi uniformi in relazione alla esistenza nelle aziende concordate di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate le facolta' di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli articoli 2 comma 2°, 4, 5 e 6 dell'accordo aggiuntivo sopra citato, si conviene:
Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.
Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni 1) riduzione del bicromato in estratto conciante;
2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a ricupero;
3) preparazione di vernici a colori a base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone);
4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione;
5) applicazione a mano di poste contenenti piu' del 3% di formalina;
6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa);
7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti.
Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) spruzzatura di fissatoi con formalina;
2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno nella concia al cromo a due bagni;
3) spruzzatura di colori basici di anilina;
4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere;
5) spaccatura del solfuro e preparazione relative soluzioni concentrate;
6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati 7) lavori che comportino l'uso della maschera;
8) smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico igieniche efficienti);
9) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40° C.).
B) Considerata inoltre la singolare condizione di particolare gravosita' del lavoro svolto per l'ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40° C - condizione gia' in precedenza riconosciuta - si conviene: di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione una indennita' di L. 13,65 orarie, da aggiornare successivamente nelle epoche e nei modi previsti per le indennita' in genere dall'art. 4 dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare per quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine - esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per la quale si provvedera' localmente, tra le parti direttamente interessate, a termine dell'accordo aggiuntivo di cui sopra - e si danno altresi' atto che l'applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell'accordo aggiuntivo in questione.
Visti il contratto, le tabelle e gli allegati 1-2 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
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