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060U1333

IT - DPR

060U1333

Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonnellate stazza lorda. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1333)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relativi allegati, del 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T. S. L., stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, la Federazione italiana dell'Armamento di Linea e la Federazione Gente del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Cisnal-mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, il Sindacato Nazionale Autonomo Capitani di Macchina e l'Unione italiana Marittimi con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 23 del 12 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, relativo all'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T.S.L., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli appartenenti agli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 21. - VILLA

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 23 LUGLIO 1959 PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PASSEGGERI SUPERIORI A 50 T.S.L.
L'anno 1959, addi' 23 del mese di luglio, in Roma,
tra
il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal comandante Teodoro Rositani,
la FEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA, rappresentata dal dott. Errico Michesi, con la partecipazione del dott. Vittorio Soldo, del comandante Gianpaolo Rizzi e dell'avv. Luigi di Serafino,
e
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico:
FEDERAZIONE GENTE DEL MARE (FEGEMARE), rappresentata dal Segretario Naz. Reggente dott. Giuseppe Lagorio, dal capitano Pietro Borghero e dal comandante Salvatore Mosca, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (CISL), nelle persone del dott. Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ingegnere Salvatore Bruno,
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Responsabile dott. Renzo Ciardini, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Mario Colzi e dal Segretario Nazionale sig. Silvano Barbon, assistiti dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro nella persona dell'on. Fernando Santi, Segretario Generale Aggiunto,
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CISL), rappresentata dal Segretario Nazionale dottor Mario Mangiapane, dal sig. Gaetano Cotronei e dal sig. Osvaldo Busuoli, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del dottor Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ing. Salvatore Bruno,
FEDERAZIONE NAZIONALE CISNAL-MARE, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Vittorio Dongo, assistito dalla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori nelle persone del prof.
Giuseppe Landi, Segretario Generale Confederale e sig. Verledo Guidi, Segretario Confederale,
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO CAPITANI DI MACCHINA (SANCAM), rappresentato dal Segretario Responsabile cap. Mario Montano assistito dall'Unione italiana del Lavoro, nelle persone del dott.
Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare,
SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE DI NAVIGAZIONE (SINDAN), rappresentato dal Segretario Generale dott. Giuseppe Auricchio, con la partecipazione del cap. Giovanni Nordio, del cap. Michele Bevilacqua, del comandante Luciano Abbate, del comandante Filippo Rosada, del D. M. Vincenzo Costa e del cap. Antonio Messina,
UNIONE ITALIANA MARITTIMI (UIM), rappresentata dal Segretario Responsabile comandante Andrea Proto e dal cap. Euclide D'Agostino, assistiti dalla Unione italiana del Lavoro nelle persone del dott.
Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare,
hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di Livorno per l'arruolamento degli equipaggi delle navi passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.
Il presente Contratto collettivo, nazionale di lavoro regola i rapporti fra gli armatori e gli arruolati delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l.
Agli effetti del presente Contratto, per navi da passeggeri si intendono:
- le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte;
- le navi da 2001 a 4000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 30 passeggeri di cabina e 30 di ponte;
- le navi da 4001 a 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte;
- le navi oltre 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte.
Agli Ufficiali, ai Marconisti, ai Sottufficiali e Comuni delle navi addette a servizi locali, intendendosi per servizi locali quelli definiti nell'art. 72 del presente Contratto, si applicheranno le norme del presente Contratto, salvo le varianti stabilite nel detto art. 72.
Art. 1.
TIPI DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO
La convenzione di arruolamento puo' essere stipulata con uno dei seguenti tipi di convenzione:
a) per un dato viaggio o per piu' viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
Per i medici di bordo saranno stipulate convenzioni a viaggio.
Se, in forza di una o piu' convenzioni a viaggio od a tempo determinato ovvero di piu' convenzioni dell'uno o dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a un anno, il rapporto di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, con diritto per l'arruolato al riconoscimento di tutta l'anzianita' di servizio maturata con le successive convenzioni di arruolamento.
Agli effetti del comma precedente sono considerate successive tutte le convenzioni intervenute fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'una e l'altra non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrera' dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Qualora in conseguenza della risoluzione delle singole convenzioni a viaggio o a tempo determinato siano state liquidate indennita' di licenziamento, l'importo di tali indennita' verra' considerato come acconto da detrarsi dalla indennita' di anzianita' spettante alla risoluzione della convenzione a tempo indeterminato.
La convenzione di arruolamento sara' sempre valida, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia la nave dell'armatore e, salvo il caso di arruolamento a viaggio, qualunque sia la destinazione. Il personale sara' tenuto, a richiesta dell'armatore, ad imbarcare o trasportare, in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da passeggeri dell'armatore o noleggiata dall'armatore".
Le convenzioni di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorita' marittima a sensi di legge saranno redatte in conformita' dei modelli V (convenzione a viaggio), T.D. (convenzione a tempo determinato), T.I. (convenzione a tempo indeterminato), allegati al presente Contratto (Allegati nn. 1, 2, 3).
Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, arruolati fuori d'Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulate convenzioni speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 2

Art. 2.
CONVENZIONE A VIAGGIO
La convenzione di arruolamento a viaggio e' valida per la durata del viaggio o dei viaggi in essa previsti.
Il contratto a viaggio o per piu' viaggi non puo' essere stipulato per durata superiore a un anno; se e' stipulato per durata superiore, si considera a tempo indeterminato.
Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre la eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
La convenzione a viaggio si esaurisce dopo la discarica nel porto di arrivo indicato nella convenzione.
Qualora, per concorde volonta' dell'armatore e dell'arruolato, il marittimo non venga congedato nel porto di ultima destinazione, la convenzione di arruolamento si intende prorogata per un ulteriore viaggio e cosi' di seguito.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 3

Art. 3.
CONVENZIONE A TEMPO DETERMINATO
La convenzione a tempo determinato ha la durata convenuta all'atto della stipulazione e non puo' essere stipulata per un periodo di tempo superiore a un anno ne' inferiore a sei mesi.
Se il termine venga a scadere in corso di viaggio, la convenzione e' prorogata fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione e' estero, l'arruolato dovra' restare a bordo alle stesse condizioni previste dalla convenzione quando la nave intraprenda un viaggio direttamente per l'Italia.
Se invece la nave non intraprendesse il viaggio di ritorno direttamente per l'Italia, l'arruolato avra' facolta' di farsi rimpatriare con le modalita' previste nel contratto oppure di accordarsi con il Comandante per un ulteriore servizio. In questo secondo caso l'arruolato avra' diritto ad una indennita' pari al 15% della paga base piu' indennita' di contingenza per il primo mese di proroga della convenzione e ad una indennita' pari al 25% della paga base piu' indennita' di contingenza per gli eventuali mesi successivi, fino all'arrivo in un porto nazionale.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 4

Art. 4.
CONVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulata all'inizio del rapporto di lavoro ovvero puo' risultare di diritto costituita come conseguenza di precedenti convenzioni a viaggio od a tempo determinato, come indicalo all'articolo 1.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
Nell'ipotesi che come inizio del rapporto contrattuale sia stipulata fra, l'armatore e il marittimo la convenzione a tempo indeterminato, il primo periodo di arruolamento e' considerato periodo di prova.
Il periodo di prova e' stabilito per gli Ufficiali e per gli Allievi ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data della prima partenza su di una nave di un determinato armatore.
Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze e in precedente arruolamento a tempo indeterminato abbia felicemente superato il periodo di prova o abbia felicemente superato in precedenti arruolamenti a viaggio od a tempo determinato corrispondente periodo di arruolamento, la prova non sara' ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da una nave dello stesso armatore e purche' lo ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
Entro il periodo di prova l'armatore puo' risolvere la convenzione di arruolamento in qualunque porto, corrispondendo all'arruolato la paga, panatica e altre indennita' fisse sino al giorno dello sbarco nonche' la indennita' di risoluzione del contratto di cui all'art. 69, con il minimo garantito.
La convenzione di arruolamento puo' essere risolta durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 69 (lettera A) e con diritto alla paga, panatica ed altre indennita' fisse sino al giorno dello sbarco nonche' alla indennita' di anzianita' stabilita nell'anzidetto articolo, escluso il minimo garantito.
Se la convenzione e' risolta in un porto che non sia quello di arruolamento, l'armatore dovra' provvedere a rimpatriare il marittimo a tale porto secondo quanto stabilito all'art. 70.
L'armatore e' tenuto a comunicare od a far comunicare all'arruolato il risultato della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti, restando in sua facolta' di provvedere a questa comunicazione, ove il termine venga a scadere in corso di viaggio, al primo approdo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, non oltre pero' 48 ore dopo la ultimazione della discarica, intendendosi ad ogni effetto prorogato il periodo di prova fino a tale limite. In difetto di questa comunicazione, la prova si intendera' felicemente superata.
Il periodo di prova sara' riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianita' di servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 6

Art. 6.
TABELLE DI ARMAMENTO
Le tabelle minime di armamento in relazione alla coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio) saranno stabilite nave per nave dall'Autorita' marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.
Il numero del personale di macchina sara' determinato osservando le disposizioni che seguono.
Per le motonavi il numero del personale di macchina sara' determinato caso per caso dall'Autorita' marittima, sentite le Organizzazioni sindacali interessate e, ove occorra, il Registro italiano Navale.
Per i piroscafi il numero del personale di macchina sara' determinato secondo le norme seguenti:
FUOCHISTI
Il numero dei fuochisti sulle navi a carbone sara' determinato in modo che ciascuno di essi debba maneggiare non piu' di quattro tonnellate di carbone al giorno (calcolate sul consumo effettivo medio del piroscafo), accudendo a non piu' di tre forni, ovvero non piu' di tre tonnellate di carbone al giorno, accudendo a non piu' di quattro forni.
Nel caso in cui si superino i limiti sopra indicati si procedera':
a) nel primo caso (quattro tonnellate e tre forni):
- all'imbarco di un fuochista in piu' se il consumo medio del piroscafo superi le 12 tonnellate e fino al massimo di 16 tonnellate oppure superi le 24 tonnellate e fino al massimo di 28 tonnellate;
- all'imbarco di tre fuochisti in piu' se il consumo medio superi le 16 oppure le 28 tonnellate;
b) nel secondo caso (tre tonnellate e quattro forni):
- all'imbarco di un fuochista in piu' se il consumo medio superi le 9 tonnellate fino al massimo di 12 tonnellate, oppure superi le 18 tonnellate e fino al massimo di 24 tonnellate;
- all'imbarco di tre fuochisti in piu' se il consumo medio superi le 12 oppure le 24 tonnellate.
Ove il consumo medio superi, rispettivamente nei casi a) e b), le tonnellate 36 o 27 senza raggiungere un multiplo di 12 o di 9, il numero dei fuochisti sara' stabilito d'accordo fra le Organizzazioni sindacali e con l'approvazione dell'Autorita' marittima.
Per i piroscafi con caldaie a tubi d'acqua, trattandosi di speciali tipi di caldaie con piu' bocche di forno, il numero dei fuochisti sara' determinato con il medesimo procedimento sopra stabilito per quanto riguarda il maneggio di non piu' di quattro tonnellate di carbone, ma senza tener conto del numero delle bocche di forno.
Per i piroscafi dotati di caldaie a combustione liquida il numero dei fuochisti sara' determinato in modo che ognuno di essi debba accudire a non piu' di nove forni sulla stessa fronte.
Per forni si intendono i "polverizzatori".
Se il numero dei polverizzatori fosse superiore a nove, ma inferiore a multiplo di nove, si imbarchera', oltre il personale normale, un carbonaio che sara' particolarmente adibito alla pulizia dei polverizzatori.
Sulle navi da 1001 a 2500 tonnellate di stazza lorda non adibite a traffici mediterranei sara' imbarcato, a scelta dell'armatore, un diplomato macchinista, od un fuochista, oppure un operaio meccanico, il quale durante la navigazione disimpegnera' le mansioni di ingrassatore. Per le navi adibite a traffici mediterranei tale obbligo vigera' per quelle superiori a 1250 t.s.l.
Per le navi di stazza lorda superiore alle 2500 tonn. saranno imbarcati, a scelta dell'armatore, due diplomati macchinisti, o un diplomato macchinista ed un fuochista od operaio, oppure un fuochista ed un operaio, oppure due fuochisti, i quali durante la navigazione disimpegneranno le mansioni di ingrassatore.
CARBONAI
Il numero dei carbonai sara' tale che ciascuno di essi abbia da maneggiare nella giornata da cinque a otto tonnellate di carbone, tenendo conto, piroscafo per piroscafo, della ubicazione dei carbonili, in base alla quale verra' determinato il numero dei carbonai.
Quando i fuochisti non maneggino in media piu' di tre tonnellate di carbone al giorno ed il consumo medio normale giornaliero non superi le 18 tonnellate, non sara' obbligatorio l'imbarco di carbonai sui piroscafi adibiti a traffici mediterranei, mentre sui piroscafi adibiti a viaggi di gran cabotaggio si imbarchera' un carbonaio che fara' servizio di giornaliero.
Personale eccedente le tabelle minime di armamento.
Servizio passeggeri e merci.
Per il personale eccedente le tabelle minime di armamento e per la organizzazione del servizio passeggeri e merci, le Organizzazioni sindacali interessate potranno intervenire solo per quanto riguarda l'orario e la intensita' del lavoro.
Sostituzione mancanti in corso di viaggio.
Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno degli arruolati prescritti dalla tabella di armamento, spettera' all'Autorita' marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l'equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l'Autorita' marittima o consolare provvedera' soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 7

Art. 7.
UFFICIALI MARCONISTI
Agli effetti del trattamento di bordo il marconista imbarcato come 1° Marconista, cioe' con uno o piu' marconisti in sottordine, ovvero come Marconista unico, e' equiparato a Secondo Ufficiale.
Il marconista imbarcato in sottordine e' equiparato a Terzo Ufficiale.
Per i marconisti che siano direttamente assunti dall'armatore si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, secondo il grado di equiparazione sopra specificato.
Qualora gli Ufficiali Marconisti siano forniti da Societa' concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo, il loro trattamento e' regolato dagli appositi Contratti e Regolamenti organici.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 8

Art. 8.
ALLIEVI UFFICIALI E DIPLOMATI NAUTICI
I diplomati nautici (capitani di 1. c. e capitani di macchina) possono essere imbarcati come allievi ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
Gli Allievi ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l'equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo stato maggiore.
Ove siano imbarcati allievi di coperta e macchina, e' dovere dei superiori diretti curarne durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
I diplomati nautici (capitani di 1. c. e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno arruolati come comuni, oltre gli allievi previsti dalla tabella di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati.
Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sara' fatto il possibile perche' siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni.
I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel terzo comma del paragrafo "servizio di coperta" del Regolamento annesso al presente contratto (art. 71).
Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica, e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualita' di Comuni.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 9

Art. 9.
TRATTAMENTO SOTTUFFICIALI
Sono sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
in copertura: 1° e 2° nostromo, carpentiere, ottonaio, capitan d'arme;
in macchina: 1° e 2° capo fuochista, operai meccanici, operai motoristi capi guardia, 1° elettricista.
Ai soli effetti del trattamento di bordo sono considerati sottufficiali:
il maestro di casa, il 1° cuoco di prima e seconda classe, il 1° dispensiere, il dispensiere dell'equipaggio, il 1° cambusiere quando abbia almeno un dipendente, i primi camerieri quando il numero dei camerieri da essi dipendenti sia superiore a tre, il 1° panettiere quando abbia almeno tre panettieri in sottordine, il 1° infermiere quando abbia almeno un infermiere dipendente, gli elettricisti, il tanchista e il frigoriferista.
Agli arruolati considerati sottufficiali agli effetti del trattamento di bordo compete il trattamento economico stabilito per i sottufficiali, ivi compresa la misura del compenso per lavoro straordinario.
Sono considerati Capi servizio: il 1° nostromo, il 1° capo fuochista sui piroscafi oppure il 1° capo fuochista o il capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi.
Gli arruolati con qualifica di "amanuense" sono equiparati ai sottufficiali non capi servizio.
Nota
Le parti contraenti dichiarano che con la elencazione di cui sopra non intendono apportare innovazioni al presente stato di fatto per quanto riguarda eventuali altre categorie che godano del trattamento dei sottufficiali o del riconoscimento della qualifica di sottufficiale capo servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 10

Art. 10.
RAPPORTI GERARCHICI E DISCIPLINARI
Durante l'arruolamento i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente Contratto collettivo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 11

Art. 11.
SALUTO ALLA BANDIERA E AI SUPERIORI
Gli arruolati in servizio sono tenuti al saluto alla Bandiera e ai superiori gerarchici.
Il superiore che riceve il saluto e' tenuto a contraccambiarlo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 12

Art. 12.
CONDOTTA DEGLI ARRUOLATI
L'arruolato ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorita' nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per cio' che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
I rapporti tra gli arruolati devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 13

Art. 13.
ASSENZE DA BORDO
Nessuna persona dell'equipaggio - anche se franca di servizio - potra' assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
Durante le ore di lavoro sara' vietato al personale di intrattenersi con persone estranee al servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 14

Art. 14.
CONTRABBANDI, PACCOTTIGLIE, CLANDESTINI, ECC.
Tutto l'equipaggio, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, ha il dovere di esercitare la piu' attenta sorveglianza affinche' non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini.
Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
L'armatore ha il diritto di risolvere la convenzione senza indennita' di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali o estere, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 15

Art. 15.
INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI
Le eventuali infrazioni degli arruolati ai propri doveri di servizio saranno puniti in relazione alla loro gravita' ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
Le punizioni inflitte dal Comandante dovranno essere annotate sul Giornale di bordo e gli interessati avranno facolta' di reclamo all'armatore oltre che all'Autorita' marittima.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 16

Art. 16.
LICENZIAMENTO PER COLPA GRAVE DELL'ARRUOLATO
Sara' in facolta' dell'armatore di licenziare senza indennita' gli arruolati in conseguenza di colpa grave. Si reputera' tra l'altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza e la recidiva in disobbedienza, salvo al marittimo cosi' punito il diritto di contestare presso l'Autorita' marittima o consolare la legittimita' del provvedimento.
Qualora, il reclamo del marittimo fosse riconosciuto giusto, dovranno essergli corrisposte le indennita' previste per il licenziamento per fatto dell'armatore.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 17

Art. 17.
RECLAMI DEGLI ARRUOLATI
Gli eventuali reclami degli arruolati sulla liquidazione delle competenze e sulla interpretazione ed applicazione del presente Contratto debbono essere presentati al Comando di bordo prima di qualsiasi azione in sede sindacale o contenziosa.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 18

Art. 18.
INIZIO DEL SERVIZIO A BORDO
L'arruolato sara' tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore. In difetto di tale indicazione, dovra' trovarsi a bordo almeno due ore prima dell'ora stabilita per la partenza.
Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di arruolamento sara' risolto per fatto del marittimo se la nave fosse gia' partita o se il marittimo fosse stato gia' sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l'ora della partenza.
Il contratto di arruolamento sara' risolto per forza maggiore qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato: in tal caso l'arruolato conservera' il diritto alla indennita' di risoluzione spettante in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con un minimo complessivo garantito di 15 giorni, fermo restando il diritto all'iscrizione nel turno di precedenza.
Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel secondo comma, il marittimo potra' riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potra' essere sottoposto a provvedimento disciplinare.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 19

Art. 19.
ORARIO DI LAVORO NEI PORTI, CON TURNO DI PORTO
L'orario normale di lavoro nei porti o rade, quando non funzioni il turno di navigazione, sara' di otto ore giornaliere per tutto l'equipaggio, compresi gli Ufficiali, e si effettuera' dalle ore otto alle dodici e dalle tredici alle diciassette.
L'orario di lavoro per il personale di camera, cambusa e cucina adibito al servizio delle cucine e mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, sara' distribuito fra le ore 6 e le ore 19, oppure fra le 7 e le 20 con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
E' in facolta' del Comandante, fermo restando quanto sopra per il personale di camera, cucina, e cambusa, di modificare, anche per una sola categoria del restante personale, questi orari secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purche' l'ora del pranzo sia inclusa fra le 11 e le 14 e l'orario sia compreso fra le 6 e le 19, ovvero fra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore, con le sole interruzioni per la consumazione dei pasti.
Seguiteranno in porto i consueti turni di guardia come in effettiva navigazione: per il personale di macchina quando i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali per il personale di camera, cambusa e cucina, quando vi siano passeggeri a bordo. Il tutto per il personale strettamente necessario a giudizio del Comandante.
Qualora il Comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell'equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra - anche dopo l'orario normale, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni impiegati avranno diritto al compenso per lavoro straordinario per tutte le ore impiegate in piu' dell'orario normale di lavoro.
Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente Contratto come semifestivi, sara' retribuito con il solo compenso per il lavoro straordinario festivo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 20

Art. 20.
SERVIZIO DI GUARDIA NEL PORTO DI ARMAMENTO OD IN QUELLO ITALIANO CAPOLINEA
Nei giorni feriali gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Comuni, hanno l'obbligo di presentarsi a bordo alle ore 8 del mattino e debbono lavorare secondo il disposto del primo, secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Alle ore 17 scende a terra il personale franco di guardia e rimangono a bordo di guardia i Sottufficiali e Comuni di coperta, di camera, cucina e cambusa ed il personale di macchina strettamente necessari alle esigenze del servizio notturno, a giudizio del Comandante. Questo personale avra' diritto a 24 ore di franchigia nel giorno successivo.
Compiuto il servizio notturno, se la giornata e' domenicale o festiva, la franchigia dovra' essere concessa nel giorno feriale che segue il festivo o rinviata ad altro giorno feriale oppure pagata in occasione della risoluzione del contratto o a fine d'anno a giudizio del Comandante. Se, compiuto il servizio notturno, la giornata coincidesse con la partenza della nave, la franchigia potra' essere concessa anche per meta', purche' il marittimo possa usufruirne dalle ore 7 alle ore 13 senza interruzione. L'altra meta' restera' a credito del marittimo per essere poi fatta usufruire o pagata a giudizio del Comandante.
La franchigia non goduta viene pagata colle stesse norme che regolano l'indennizzo per i riposi festivi (art. 51).
Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Comuni di guardia con veglia avranno inoltre diritto ad una indennita' per ogni ora di guardia con veglia (Allegato 13).
La "guardia con veglia" comprende la normale vigilanza per il buon andamento dei servizi ai quali il personale di guardia e' preposto; se durante il periodo di detta guardia occorresse compiere un effettivo lavoro, questo verra' compensato come lavoro straordinario per il tempo impiegatovi, escludendo in questo caso il compenso orario per guardia con veglia.
Per i servizi di bordo che non consentono interruzioni, a giudizio del Comandante, il personale (Stato maggiore, Sottufficiali e Comuni) necessario al loro funzionamento continuera' il servizio di guardia in analogia a quanto disposto al quarto comma dell'art. 19. I turni relativi saranno distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche, oppure dodici di servizio e ventiquattro franche. Applicando questo sistema, non si fara' luogo al pagamento del compenso per guardia con veglia ne' di quello per lavoro straordinario.
Di regola il personale franco di guardia non sara' chiamato a prestare lavoro oltre l'orario normale.
Dalle ore 17 fino alle ore 8 del mattino seguente restano a bordo, quando il Comandante non disponga altrimenti, un Ufficiale di coperta ed uno di macchina, con l'incarico della guardia; dopo di che questi ufficiali godranno di 24 ore di franchigia con le stesse modalita' previste al terzo comma del presente articolo.
Nei giorni festivi tutto il personale, ad eccezione di quello di guardia, stabilito di volta in volta a giudizio del Comandante, e' franco di servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 21

Art. 21.
SERVIZIO NEI PORTI INTERMEDI O CAPOLINEA NON ITALIANI
Nei giorni feriali e festivi dovranno rimanere a bordo di notte: un ufficiale di coperta ed uno di macchina, un terzo del personale di coperta (purche' la guardia stessa risulti di almeno quattro persone), un terzo del personale di macchina ed il personale di camera, cucina e cambusa necessario per le esigenze del servizio.
Qualora qualche componente la guardia (Ufficiali compresi) di cui al comma precedente, fosse obbligato a vegliare, questi avra' diritto nel giorno successivo, ove la nave resti in porto, ad un periodo di riposo continuo di durata pari a quello trascorso nella guardia attiva.
In ogni caso la durata del riposo non potra' mai essere inferiore a sei ore continue.
Per il servizio di guardia attiva non spetta compenso di lavoro straordinario a meno che durante la guardia stessa non sia stato compiuto effettivo lavoro.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 22

Art. 22.
FRANCHIGIA A MEZZO DI TRASPORTO
Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, mettera' a disposizione un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 23

Art. 23.
PASSAGGIO DAL SERVIZIO DI PORTO A QUELLO DI NAVIGAZIONE E VICEVERSA
L'inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e la sicurezza della nave.
Il servizio di navigazione continuera' anche nei porti di scalo, come detto al quarto comma dell'art. 19.
Il turno di navigazione per il personale di macchina comincera' sui piroscafi alle ore 8 del giorno dell'accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
Il turno di navigazione per il personale di coperta e camera comincera' alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
Il personale che iniziera' il turno di navigazione non potra' essere quello che abbia lavorato durante la notte in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno.
Qualora la partenza sia stabilita prima delle ore 8, il turno di navigazione per il personale di coperta e camera e sulle motonavi anche per il personale di macchina comincera' all'ora della partenza, ma al personale spettera' un compenso o sotto forma di altrettante ore di franchigia (con un minimo di 4 ore) da godersi nel giorno precedente o sotto forma di compenso per lavoro straordinario per le ore di servizio compiute prima delle ore 8.
Alla partenza e all'arrivo, tutto il personale di coperta necessario, a giudizio del Comandante, sara' a posto di manovra e vi restera' fino a che la nave non sara' ormeggiata e rassettata.
Il personale di camera restera' a bordo e prestera' servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati.
All'arrivo nei porti, ultimate le manovre delle macchine e spenti i fuochi, il personale di macchina di servizio completera' il suo turno, dopo di che avra' diritto a otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
Il personale di macchina che all'arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia incomincera' il servizio di porto.
All'arrivo nei porti, dopo l'ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta, il personale di coperta di servizio completera' il suo turno ed avra' quindi il diritto alle quattro ore di franchigia. Il personale di coperta che era franco completera' la franchigia prima di incominciare il servizio di porto.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 24

Art. 24.
ORARIO DI LAVORO IN NAVIGAZIONE O CON TURNO DI NAVIGAZIONE IN PORTO
In navigazione l'orario normale di lavoro e' di otto ore per tutto il personale.
Il servizio di navigazione per lo Stato maggiore, sia di coperta che di macchina, sara' di otto ore sulle ventiquattro. Il turno sara' di quattro ore di lavoro con otto franche, salvo che per le navi che abbiano stato maggiore inferiore a tre persone di coperta e di macchina, o che compiano servizi di breve navigazione, per le quali i turni di guardia possono essere diversamente distribuiti ma egualmente ripartiti.
Per i marconisti l'orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, e' regolato in conformita' alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio r. t. di bordo.
Il Comandante e il Direttore di macchina sono esclusi dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine almeno tre ufficiali ciascuno. Sulle navi adibite a lungo corso il servizio di guardia in coperta e macchina, dovra' essere disimpegnato esclusivamente dagli ufficiali col turno di quattro ore di guardia e otto di riposo con esclusione del Comandante e del Direttore di macchina.
I sottufficiali e comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di coperta e di macchina, per i sottufficiali e comuni, potranno essere diversamente distribuiti, entro i limiti delle ore di lavoro giornaliere stabiliti dal presente contratto.
L'orario del personale di camera, cucina e famiglia e' di otto ore giornaliere, da effettuarsi in due o piu' turni, fra le ore 6 e le 24, con la corresponsione del normale compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere e con diritto per il marittimo ad in riposo continuativo di otto ore.
Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell'equipaggio.
Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione.
Durante il viaggio le guardie di servizio sono obbligate ad eseguire nelle ore notturne e nei giorni festivi i lavori richiesti dal Comandante per la navigazione, per la sicurezza della nave e del materiale, per il funzionamento delle macchine, per il servizio delle persone imbarcate, per l'ordinario lavaggio dei ponti e per il getto delle ceneri. Per altri lavori, quando richiesti dal Comandante, sara' corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 18 e le ore 6.
Agli effetti dell'applicazione delle varie misure dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le 6.
Gli arruolati che non hanno oltrepassato il 15° anno di eta' saranno esclusi dal servizio di guardia notturna.
Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l'orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sara' regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovra' eccedere le 8 ore di servizio sulle 24.
I fuochisti e i carbonai di ogni guardia, con l'eventuale aiuto del personale di guardia di coperta, dovranno alzare e gettare in mare le ceneri, guardia per guardia.
Il personale di coperta potra' essere chiamato a sostituire il personale di macchina, quando il Comandante lo ritenga indispensabile.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 25

Art. 25.
LAVORI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, ECC.
Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
Saranno altresi' tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sara' determinato, in difetto di accordo, dall'Autorita' marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore. (2)

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 26

Art. 26.
LAVORI CHE NON RIENTRANO NELLE ORDINARIE MANSIONI DELL'ARRUOLATO
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facolta' di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche' non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessita' per la sicurezza della nave, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 27

Art. 27.
LAVORI PER MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA NAVE
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovra' eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 28

Art. 28.
LAVORI INERENTI LA PULIZIA DEGLI ALLOGGI
L'equipaggio dovra' mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per cio' aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale da' diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 29

Art. 29.
SERVIZIO MERCI, POSTA E PROVVISTE
L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l'imbarco e lo sbarco della zavorra, l'imbarco e lo stivaggio del carbone, l'imbarco e lo sbarco del bagaglio sara' fatto dai lavoratori di terra specializzati.
In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati con un supplemento di lire 200 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza.
La somma complessiva dovuta al personale che ha compiuto tali operazioni sara' suddivisa in ragione delle rispettive paghe e liquidata contemporaneamente alle paghe stesse.
Se i lavori suddetti sono compiuti oltre l'orario normale, daranno diritto - oltre che al supplemento sopra indicato - al compenso per lavoro straordinario.
Se le operazioni di cui al primo comma del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, l'arruolato che presti la propria opera ai verricelli avra' diritto per il lavoro compiuto durante l'orario normale, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario, e per il lavoro compiuto oltre l'orario normale al compenso per lavoro straordinario maggiorato del 100%.
La ricezione e la consegna degli effetti postali sara' normalmente eseguita sotto bordo. Quando sia effettuata negli Uffici postali a terra, il personale adibitovi fuori orario avra' diritto al compenso per lavoro straordinario.
Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta sara' corrisposto un compenso di lire 200 a metro cubo da ripartirsi tra il personale stesso in ragione delle rispettive paglie.
Sara' inoltre corrisposto il compenso per lavoro straordinario al personale che esegue tale lavoro oltre l'orario normale.
Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso di verricelli, e curarne la sistemazione nelle cambuse e nei depositi frigoriferi.
L'imbarco di provviste, quando sia compiuto oltre l'orario di servizio, dara' luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di famiglia che sia adibito.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 30

Art. 30.
SOSTITUZIONE DI AMMALATI E DI INFORTUNATI
Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli arruolati durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sara' disimpegnato, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto e' disposto all'art. 40.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 31

Art. 31.
OGGETTI IN CONSEGNA
Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo e' tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 32

Art. 32.
PAGHE
Le paghe mensili spettanti agli arruolati a seconda del grado e della qualifica risultanti a ruolo sono indicate nelle tabelle paghe allegate al presente contratto (Allegati 4, 5 e 6).
La paga giornaliera e' ragguagliata a un trentesimo della paga mensile. La quota oraria e' ragguagliata a un ottavo della quota giornaliera.
A tutti gli effetti del presente Contratto la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 33

Art. 33.
INDENNITA' DI CONTINGENZA
Agli arruolati e' corrisposta l'indennita' di contingenza secondo le modalita' e le misure stabilite per i lavoratori dell'industria del gruppo territoriale A con l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957.
L'importo in lire giornaliere delle variazioni della indennita' di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita rispetto alla base e' stabilita per i vari gradi e qualifiche nelle misure indicate nella tabella allegata al presente Contratto (Allegato 7).
L'indennita' di contingenza, giornaliera e' ragguagliata a un trentesimo dell'indennita' di contingenza mensile agli effetti della determinazione delle indennita' e dei compensi da calcolarsi per giorni correnti (esempio: ferie, preavviso, indennita' risoluzione rapporto di lavoro); e' ragguagliata a un ventiseiesimo dell'indennita' di contingenza mensile agli effetti della determinazione delle singole indennita' e dei compensi da calcolarsi per giorni lavorativi (esempio: riposi compensativi per giorni festivi trascorsi in navigazione).

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 34

Art. 34.
INDENNITA' RISCHIO MINE
Oltre la paga e altre competenze previste dal presente Contratto e' dovuta agli arruolati una indennita' per rischio mine nei limiti in appresso specificati e nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente Contratto (Allegati 8 e 9).
La indennita' rischio mine e' dovuta per ogni giorno di arruolamento e quindi anche per ogni giorno di ferie e riposo compensativo fruito dal marittimo durante il corso del rapporto di arruolamento. Non e' dovuta agli equipaggi delle navi ferme per inoperosita' nei porti nazionali o esteri che non producano reddito.
Sono considerate a questo effetto inoperose anche le navi requisite per le quali non e' corrisposto il compenso di requisizione. Nel caso di trasferimento di navi inoperose da un porto ad altro la indennita' rischio mine e' corrisposta per i giorni di navigazione.
L'indennita' rischio mine e' compenso di natura eccezionale e transitoria e viene corrisposta agli arruolati in funzione di un particolare contingente rischio professionale. Essa non costituisce coefficiente della retribuzione. Non va quindi computata sui supplementi di qualsiasi natura, anche se fissi o continuativi, quali la indennita' sostitutiva di ferie e di riposi compensativi, i compensi per lavoro straordinario, i premi di rendimento e operosita', la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, i compensi per festivita' nazionale, la indennita' sostitutiva del preavviso, la indennita' di risoluzione del rapporto di lavoro e simili.
L'indennita' rischio mine non e' da considerarsi come accessorio della retribuzione a carattere continuativo a mente dell'articolo 71 del Regolamento per l'esecuzione della legge infortuni approvato con R. D. 25 gennaio 1937, n. 200 , e non va in conseguenza computata agli effetti della liquidazione delle indennita' di infortunio e malattia.
La indennita' per rischio mine non va calcolata per determinare la retribuzione agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali; per i Padroni al comando e i Direttori di macchina o Capi macchinisti non va altresi' calcolata per determinare la "indennita' di rappresentanza durante l'imbarco".
Le misure dell'indennita' rischio non sono stabilite in ragione del mese commerciale.
L'indennita' rischio mine giornaliera e' ragguagliata a un trentesimo dell'indennita' rischio mine mensile.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 35

Art. 35.
INDENNITA' RISCHIO GUERRA
Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra riconosciuto dagli Enti assicuratori Corpi, le parti stipulanti si riuniranno per concordare l'importo della indennita' di rischio guerra da corrispondere agli equipaggi, fissando inoltre le modalita' e il periodo di tempo per il quale l'indennita' dovra' essere corrisposta.
La decorrenza e la cessazione dell'indennita' si identificheranno con l'inizio e la cessazione del riconoscimento del rischio da parte degli Enti assicuratori Corpi.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 36

Art. 36.
EVENTUALE PERIODO DI INGAGGIO
Qualora l'arruolamento sia preceduto da un periodo di ingaggio (decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione) il marittimo avra' diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di arruolarsi, alla paga, all'indennita' di contingenza, al supplemento paga per anzianita' per il personale di stato maggiore, all'indennita' speciale per i sottufficiali, all'indennita' speciale per il personale di macchina e all'indennita' sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avra' inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente.
Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco sara' corrisposta, in luogo dell'indennita' sostitutiva della panatica, una indennita' giornaliera che consenta l'acquisto di viveri di valore nutritivo non inferiore a quello di tabella del presente Contratto.
Il periodo di ingaggio, seguito da arruolamento, sara' considerato utile agli effetti della determinazione della anzianita' di servizio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 37

Art. 37.
TERMINI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E ALTRE COMPETENZE DEGLI ARRUOLATI - LIBRETTO PAGHE
La paga, l'indennita' di contingenza, l'indennita' rischio mine, il supplemento paga per l'anzianita', la indennita' per sottufficiali, l'indennita' speciale per il personale di macchina e i soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe sono corrisposti alla fine di ogni mese, o alla fine di ogni viaggio quando la durata del viaggio superi un mese, entro tre giorni (esclusi i festivi), in porto nazionale.
Sempre in porto nazionale gli altri compensi, soprassoldi e indennita' spettanti agli arruolati per qualunque altro titolo a norma del presente Contratto saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese o del viaggio.
Durante l'arruolamento il Comandante corrispondera' acconti all'equipaggio sulla disponibilita' per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%.
Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti nelle misure concessa dal competente Ministero e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in lire al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potra' superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
Ad ogni arruolato, a termini di legge, sara' fornito, a spese dell'armatore, un libretto od altro documento equipollente, sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 38

Art. 38.
GRATIFICA NATALIZIA E GRATIFICA PASQUALE
A) Gratifica natalizia.
In occasione del Natale sara' corrisposta agli arruolati che abbiano compiuto un anno di arruolamento una gratifica costituita da una mensilita' dei seguenti elementi:
a) paga e soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe;
b) supplemento paga per anzianita' al personale di stato maggiore;
c) indennita' speciale sottufficiali;
d) indennita' di contingenza;
e) indennita' di rappresentanza durante l'imbarco per i Padroni al comando e Direttori di macchina;
f) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 52;
g) indennita' speciale personale di macchina.
B) Gratifica pasquale.
In occasione della Pasqua sara' corrisposta agli arruolati che abbiano compiuto un anno di arruolamento una gratifica nella misura dell'85% (ottantacinque per cento) degli elementi presi a base per la corresponsione della gratifica natalizia.
Agli arruolati entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di arruolamento compiuti, calcolando come mese intero la frazione uguale o superiore a quindici giorni e non computando quella inferiore.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parte della gratifica natalizia e della gratifica pasquale.
Nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un arruolato presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sara' effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 39

Art. 39.
ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni familiari sono corrisposti agli arruolati nelle misure e con le modalita' stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge (Allegato 10).
Nota. - In base alle vigenti disposizioni di legge gli assegni familiari sono pure dovuti per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facolta' di sostituire ad esso la relativa indennita', e per il periodo di ferie.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 40

Art. 40.
COMPENSI PER FUNZIONI DI GRADO O CATEGORIA SUPERIORE
Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 41

Art. 41.
COMPENSI PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE MANCANTE
Qualora risultasse mancante alcuno degli arruolati (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella di armamento, il Comandante regolera' il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro.
Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre il proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verra' corrisposto un compenso complessivo pari alla paga e indennita' di contingenza (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti durante il periodo della effettiva sostituzione.
Tale compenso sara' ripartito fra gli interessati in proporzione delle rispettive paglie e indennita' di contingenza (esclusa panatica e ogni altro accessorio).
Se, nonostante la mancanza di alcuno degli arruolati, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, la paga e la indennita' di contingenza (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti saranno ripartite fra gli arruolati delle singole sezioni alle quali appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe e indennita' di contingenza.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 42

Art. 42.
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO
Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti nei precedenti articoli e' considerato lavoro straordinario.
I compensi orari per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 11 e 12).
Non sara' considerato lavoro straordinario quello relativo ai calcoli di navigazione e dei diagrammi di macchina, nonche' a qualunque lavoro per la sicurezza della nave, dei passeggeri e del carico. La presente disposizione riguarda tutte le categorie e specialita' dell'equipaggio, siano o non siano di servizio gli arruolati che vi appartengono, nel momento in cui il lavoro stesso viene compiuto.
Sono esclusi dal compenso per lavoro straordinario i Padroni al Comando, i Direttori di macchina, i Medici, i Capi o Primi Commissari, i Maitres d'Hôtel, i Maestri di casa.
Ai Maestri di casa e Maitres d'Hôtel, esclusi dai compensi per lavoro straordinario, sara' corrisposto un supplemento mensile tale da assicurare ad essi una retribuzione complessiva superiore almeno del 10% a quella del primo cameriere, computando in quest'ultima anche il compenso per lavoro straordinario.
Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dal comando della nave.
Gli infermieri e le infermiere avranno diritto a compensi per lavoro straordinario, intendendosi ore straordinarie quelle di servizio compiute oltre le otto ore di servizio effettivo sulle ventiquattro.
E' sempre ammessa la forfetizzazione del compenso per lavoro straordinario, da convenirsi caso per caso fra le Organizzazioni sindacali interessate mediante contratto collettivo.
Movimenti in porto.(3)
Sara' riconosciuto il compenso per lavoro straordinario al personale chiamato, fuori del proprio turno di lavoro, per i movimenti in porto e per l'entrata e uscita dal bacino.
Per i movimenti di arrivo e partenza il compenso di cui sopra sara' riconosciuto solo quando abbia luogo piu' di un movimento di arrivo o partenza nella medesima giornata. Il movimento di un arrivo o di una partenza, in una giornata, non da' luogo ad alcun compenso per lavoro straordinario.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 43

Art. 43.
INDENNITA' DI RAPPRESENTANZA DURANTE L'IMBARCO (SOSTITUTIVA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO) PER PADRONI AL COMANDO E DIRETTORI DI MACCHINA
Ai Padroni al comando e ai Direttori di macchina sara' corrisposta, in luogo del compenso per eventuale lavoro straordinario, una indennita' di rappresentanza durante l'imbarco pari al 60% della paga base, esclusa la indennita', di contingenza, la panatica ed ogni altro compenso o indennita', con il limite massimo di lire 57.750 mensili o pro-rata.
La predetta indennita' e' considerata elemento della retribuzione a tutti gli effetti; e' computata ai fini della liquidazione della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della indennita' sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, del trattamento per festivita' cadenti di domenica, dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' di anzianita' e del trattamento economico in caso di infortunio o malattia.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 44

Art. 44.
SOPRASSOLDO PER TRASPORTO MATERIE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE
Qualora la nave fosse adibita al trasporto di materie infiammabili, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza, lorda della nave, sara' corrisposto a tutti i componenti l'equipaggio un soprassoldo nella misura del 15% (quindici per cento) della paga e della indennita' di contingenza, esclusa la panatica e ogni altra indennita' o compenso, per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo.
Ferme restando le altre condizioni, l'indennita' predetta sara' elevata al 20% (venti per cento) quando la nave sia adibita a trasporto di esplosivi e il carico di tali materie raggiunga almeno una tonnellata.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 45

Art. 45.
SOPRASSOLDO PER PROLUNGATA NAVIGAZIONE ALL'ESTERO
Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero per oltre quattro mesi a contare dall'ora della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale all'ora dell'arrivo della nave al primo porto nazionale, sara' corrisposto all'arruolato un soprassoldo in misura pari all'8% (otto per cento) della paga piu' indennita' di contingenza, con decorrenza dal giorno di partenza dallo nazionale.
Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 48 ore.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 46

Art. 46.
INDENNITA' RISCHI EPIDERMICI
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidermica con ordinanza del Ministero competente verra' corrisposta a tutto l'equipaggio una indennita' pari al 10% (dieci per cento) della paga per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
L'indennita' e' pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza della nave in detto porto.
L'indennita' e' pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione della esistenza di uno stato epidemico di colera, o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testuale la espressione "epidemia" o "stata epidemico".
Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, e dovuta all'equipaggio la stessa indennita' sopra prevista dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 47

Art. 47.
DELEGHE DELL'ARRUOLATO PER IL PAGAMENTO DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE
L'arruolato ha facolta' di delegare una o piu' persone della propria famiglia a riscuotere parte delle sue competenze, fino all'80%. Per avvalersi di tale facolta' lo arruolato deve presentare all'armatore o al Comandante apposita domanda, con la designazione della persona, o delle persone delegate alla riscossione.
Il pagamento delle somme cedute verra' fatto mensilmente, a cura dell'armatore, alla persona o alle persone designate dall'arruolato, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 48

Art. 48.
DIVISE EQUIPAGGIO
Quando sia prescritta dall'armatore, gli Ufficiali, i sottufficiali ed i Comuni di coperta e di camera dovranno possedere e mantenere in buone condizioni la divisa, indossandola quando il Comandante lo prescriva.
Dette divise verranno fornite ai Sottufficiali e ai Comuni dall'armatore, che concorrera' per due terzi della spesa, entro il limite di due divise all'anno.
L'armatore disporra' affinche' a bordo siano disponibili le tenute di fatica necessarie per il personale di coperta, da indossarsi secondo le disposizioni del Comandante.
Agli Ufficiali, se imbarcati o in licenza, spettera' una indennita' per il mantenimento della divisa, se prescritta, nelle seguenti misure mensili:
Direttori di macchina:
per viaggi di lungo corso e gran cabotaggio......... Lire 6.500 per viaggi mediterranei............................. " 5.000
Ufficiali di macchina............................... " 4.000
Ufficiali di coperta................................ " 3.500 Allievi Ufficiali................................... " 2.500

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 49

Art. 49.
CORREDO CUCCETTE
Allo Stato Maggiore sara' provveduto, a cura dell'armatore, il corredo di letto e cabina: due materassi, dei quali uno di lana; due guanciali, dei quali uno di lana; due coperte di lana; quattro lenzuoli; due federe bianche per guanciali.
Ai Sottufficiali e Comuni saranno forniti: un guanciale di lana e un materasso o di lana o di gomma piuma o di pullmann; due coperte di lana; quattro lenzuoli; due federe bianche per guanciali.
A ciascun componente l'equipaggio saranno forniti due asciugamani, da cambiarsi una volta la settimana.
La fornitura del corredo predetto e' obbligatoria da parte dell'armatore e non puo' essere compensata con indennita' in contanti.
Gli arruolati sono tenuti alla buona conservazione ed alla restituzione dei corredi.
Sara' provveduto a cura dell'armatore al cambio dei corredi di biancheria, di regola, una volta ogni quindici giorni.
Norma transitoria.
Le dotazioni esistenti a bordo per i Comuni, non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, saranno sostituite gradualmente in occasione del rinnovo delle dotazioni stesse, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 50

Art. 50.
VITTO, QUALITA' E QUANTITA' DEI VIVERI
Le razioni viveri sono determinate nelle quantita' e qualita' risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 14, 15, 16 e 17).
Il vitto dovra' essere confezionato e consumato a bordo.
L'armatore provvedera' all'equipaggio le stoviglie in terraglia, e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti.
Norma transitoria.
Le dotazioni esistenti a bordo, non conformi a quanto stabilito nel terzo comma del presente articolo, saranno sostituite gradualmente, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 51

Art. 51.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA PANATICA
Durante l'arruolamento, nei porti nazionali, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione pure senza servizio di mensa, e negli altri casi speciali in cui non possa essere somministrato dall'armatore il vitto in natura (ad esempio: periodi di ingaggio, giorni di disinfestazione della nave, giorni di cucina chiusa, ecc.) l'armatore dovra' corrispondere in sostituzione del vitto le seguenti indennita' giornaliere:
Ufficiali:
a) per gli Ufficiali domiciliati nel Comune che in-
clude il porto nel quale si trova la nave................ Lire 1.500 b) per gli Ufficiali domiciliati in Comune diverso
da quello che include il porto nel quale si trova la nave " 1.800 Allievi ufficiali..................................... " 1.200 Sottufficiali......................................... " 1.000 Comuni................................................ " 800
Tale indennita' sara' corrisposta anche per i giorni di viaggio in Italia, e in particolare per prendere imbarco, per trasbordo e per rientrare nella localita' di ingaggio dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nei viaggi all'estero per prendere imbarco o per rimpatrio durante i quali non sia somministrato il vitto in natura, sara' corrisposta in sostituzione della panatica una indennita' che consenta l'acquisto di viveri di valore nutritivo corrispondenti a quelli di tabella.
In caso di restrizione della razione giornaliera, sara' corrisposta all'equipaggio la differenza in contanti, secondo il prezzo dei viveri nei porti di usuale rifornimento.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 52

Art. 52.
VALUTAZIONE DELLA PANATICA QUALE COEFFICENTE DELLA RETRIBUZIONE
In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente alla retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennita' ad esempio: indennita' sostitutiva del preavviso; indennita' di risoluzione del rapporto di lavoro; indennita' sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi;
indennita' giornaliera in caso di malattia o infortunio; gratifica natalizia; gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica e' determinato nelle misure seguenti:
Padrone al comando e direttore di macchina... Lire 15.000 mensili Ufficiali e Allievi Ufficiali................ " 13.500 "
Sottufficiali................................ " 11.400 "
Comuni....................................... " 9.600 "
CAPO VIII
RIPOSI FESTIVI
FERIE - CONGEDI MATRIMONIALI
AVVERTENZA. - Nel testo del presente Contratto per "festivita' nazionali" si intendono, oltre la ricorrenza del 2 giugno, le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre. Per "festivita' infrasettimanali" si intendono le festivita' che normalmente cadono in giorno infrasettimanale, escluse Le quattro "festivita' nazionali".

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 53

Art. 53.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) la festa nazionale (2 giugno), l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1 maggio), il giorno dell'unita' nazionale (4 novembre);
c) le seguenti ulteriori festivita':
1 gennaio (Capodanno);
6 Gennaio (Epifania);
19 Marzo (San Giuseppe);
Lunedi di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 Giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 Agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti);
8 Dicembre (Immacolata Concezione);
25 Dicembre (Natale);
26 Dicembre (S. Stefano).
Nei porti sono considerati semifestivi, e cioe' festivi nelle sole ore pomeridiane, i giorni seguenti:
vigilia di Pasqua;
vigilia di Natale.
Nei porti esteri ove vige tale consuetudine e' inoltre considerato non lavorativo il pomeriggio del sabato.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 54

Art. 54.
GIORNI FESTIVI TRASCORSI IN NAVIGAZIONE
Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro.
a) Domeniche e festivita' infrasettimanali (escluse festivita' nazionali).
A tutti gli arruolati, compreso il Padrone al comando e il Direttore di macchina, saranno riconosciuti tanti giorni di franchigia (riposi compensativi) quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festivita' infrasettimanali trascorsi in navigazione.
I riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile, in porto nazionale, in giorni feriali, con facolta' di scendere a terra.
Qualora l'arruolato, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale del turno di navigazione, verra' corrisposto il compenso per lavoro straordinario nelle misure stabilite per il lavoro straordinario in navigazione per le ore eccedenti l'orario normale.
Nel caso in cui esigenze di servizio, delle quali sara' giudice il Comandante, non permettessero durante il corso della convenzione di arruolamento la concessione dei riposi compensativi per i giorni festivi trascorsi in navigazione, l'armatore indennizzera' l'arruolato mediante il pagamento di tante giornate di paga, indennita' di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all'art. 52, ed eventuali indennita' fisse, quante saranno le giornate di riposo dall'arruolato stesso non fruite.
b) Festivita' nazionali (infrasettimanali).
Agli arruolati, esclusi il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che si trovino in navigazione in giorno di festivita' nazionale sara' riconosciuto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate, nelle misure vigenti per il lavoro straordinario festivo in porto, con esclusione del riposo compensativo.
Al Padrone al comando e al Direttore di macchina sara' corrisposto un importo pari ad 1/26 della retribuzione mensile se il Padrone al comando o Direttore di macchina, sia tenuto a prestare la propria opera in navigazione per l'intera, giornata; meta' di detto importo se il Padrone al comando o Direttore di macchina, sia tenuto a prestare la propria opera per non piu' di mezza giornata. Sono considerate intere giornate in navigazione quelle in cui sia in funzione il turno di navigazione per piu' di dodici ore, e mezza giornata in navigazione quelle in cui il turno di navigazione sia in funzione per piu' di un'ora e non piu' di dodici ore.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, agli effetti del precedente comma saranno considerati i seguenti elementi della retribuzione: paga, supplemento paga per anzianita', indennita' di contingenza e indennita' di rappresentanza durante l'imbarco; per i Direttori di macchina anche l'indennita' speciale di macchina.
La indennita' di cui alla presente norma, pari a 1/26 della retribuzione, non puo' essere sostituita con un giorno di riposo compensativo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 55

Art. 55.
GIORNI FESTIVI NEI PORTI
Agli arruolati, esclusi il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festivita' nazionale o di altra festivita' infrasettimanale (escluso il servizio di guardia, per il quale si applicano le norme degli articoli 20 e 21) spetta il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Al Padrone al comando e al Direttore di macchina che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di festivita' nazionale spetta un importo pari a 1/26 della retribuzione se siano tenuti a prestare la loro opera per l'intera giornata, la meta' di detto importo se siano tenuti a prestare la loro opera per non piu' di mezza giornata.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 56

Art. 56.
FESTIVITA' NAZIONALI E ALTRE FESTIVITA' NORMALMENTE INFRASETTIMANALI CADENTI DI DOMENICA
Qualora una delle festivita', nazionali o una delle altre festivita' normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica, e' dovuta all'arruolato, in piu' del trattamento spettante ai sensi dei precedenti articoli 54 e 55 un importo pari a 1,26 della retribuzione mensile (paga, indennita' di contingenza, supplemento paga per anzianita', indennita' fisse). E' in facolta' dell'armatore di concedere, in sostituzione di tale importo, una giornata di riposo compensativo.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 57

Art. 57.
FERIE
A tutti i componenti l'equipaggio e' riconosciuto un periodo feriale retribuito (paga, indennita' fisse e valore convenzionale della panatica di cui all'art. 52) di diciotto giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata. Per il Direttore di macchina detto periodo e' elevato a 26 giorni.
L'armatore dovra' accordare il periodo feriale all'arruolato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento.
L'arruolato avra' normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel qual caso sara' consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.
Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali a sensi dei commi precedenti, corrispondera' all'arruolato altrettante giornate di paga, indennita' di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all'art. 52, ed eventuali indennita' fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 58

Art. 58.
CONGEDO MATRIMONIALE
a) Personale di Stato Maggiore.
Agli Ufficiali, ai Marconisti e agli Allievi ufficiali che contraggano matrimonio sara' concesso un congedo straordinario di giorni quindici. Il congedo verra' accordato nel porto di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento.
Per fruire di tale congedo l'interessato dovra' presentare domanda con congruo preavviso.
Il congedo di cui sopra non potra' essere computato nel periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
Il periodo di congedo matrimoniale e' computato agli effetti della determinazione dell'anzianita' di servizio.
Prima della concessione della licenza dovra' essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro il mese successivo.
b) Sottufficiali e comuni
Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sara' concesso un congedo straordinario di otto giorni consecutivi.
Il congedo di cui al primo comma del presente articolo spetta all'arruolato il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana.
Il congedo verra' accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento.
Per fruire di tale congedo l'interessato dovra' presentare domanda con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale non potra' essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
Durante il periodo di congedo matrimoniale sara' corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche il valore convenzionale dello panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennita', anche occasionali, eccettuate soltanto le indennita' di risoluzione del rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennita' sostitutive di riposi maturati non fruiti ed eventuali indennita' corrisposte una tantum.
Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo, all'epoca del matrimonio e' lasciata al marittimo la facolta' di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di arruolamento con diritto alla corresponsione dell'indennita' di risoluzione del rapporto, escluso il preavviso.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 59

Art. 59.
ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA' E LA VECCHIAIA
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per l'invalidita' e la vecchiaia presso la Cassa Nazionale Previdenza Marinara, secondo le apposite disposizioni di legge.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 60

Art. 60.
ASSICURAZIONI CONTRO LA TUBERCOLOSI E LA DISOCCUPAZIONE
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di legge e di regolamento.
Note. - Ove l'arruolato chieda la risoluzione del rapporto di lavoro, gli sara' concessa, al termine del congedo, l'iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell'armatore dal quale ha ottenuto il congedo. In mancanza di tale turno gli sara' concessa l'iscrizione con precedenza nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovra' farne richiesta all'armatore (per l'iscrizione nel turno particolare), ovvero all'Autorita' marittima (per l'iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio.
Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'armatore per conto dell'I.N.P.S.
Il rimborso all'armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sara' effettuato dall'I.N.P.S. successivamente all'invio, a cura dello stesso armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalita' stabilite dall'Istituto stesso.
Hanno diritto all'assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno quindici giorni nei novanta giorni precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l'eventuale periodo passato in servizio militare per richiamo alle armi o per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva.
Ai marittimi disoccupati l'assegno per il periodo di congedo matrimoniale sara' corrisposto dalla Sede dell'I.N.P.S. competente per il luogo di residenza del marittimo. La corresponsione dell'assegno sara' effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata del certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonche' il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.
Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell'assegno sara' effettuato direttamente dalla Sede competente dell'I.N.P.S.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell'I.N.P.S. entro un anno dalla data del matrimonio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 61

Art. 61.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER NAUFRAGIO
in caso di risoluzione della convenzione di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di convenzione, e' dovuta al marittimo oltre alle indennita' previste dal presente contratto, la indennita' di disoccupazione a termini della Convenzione internazionale di Genova 15 giugno 1920, approvata con R. D. 27 dicembre 1925, n. 2544 . (4)

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 62

Art. 62.
ASSICURAZIONI MALATTIE E INFORTUNI
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie a sensi di legge.
L'armatore assicurera' inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 18 e 19).
La malattia non dara' luogo alla risoluzione della convenzione di arruolamento, sempreche' l'arruolato sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza della nave, e cio' consti all'armatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 63

Art. 63.
SERVIZIO MILITARE DI LEVA E RICHIAMI ALLE ARMI
In caso di chiamata o richiamo alle armi gli arruolati hanno diritto al trattamento previsto dalle apposite disposizioni di legge applicabili alla loro categoria.
L'arruolato richiamato alle armi avra' diritto alla conservazione del posto e sara' reintegrato nel primitivo imbarco non appena la nave sosti nel porto di armamento o in quello nazionale di ultima destinazione o capolinea, sempreche' nel frattempo non sia comunque venuta a scadere la convenzione con la quale era arruolato al momento del suo richiamo alle armi.
Indennita' di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio.
Art. 1. - Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine "marittimi" comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima.
Per l'applicazione della presente Convenzione, il termine "nave" e' applicabile a tutti i bastimenti di qualsiasi natura, di proprieta' pubblica o privata adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.
Art. 2. - In caso di perdita per naufragio di una nave qualsiasi, l'armatore o la persona con la quale il marittimo ha stipulato un contratto per prestare servizio a bordo della nave, dovra' pagare ad ogni marittimo imbarcato sulla nave una indennita' per fare fronte alla disoccupazione derivante dalla perdita della nave per naufragio.
Questa indennita' sara' pagata per tutti i giorni dell'effettivo periodo di disoccupazione del marittimo in ragione del salario dovuto in base al Contratto, ma l'ammontare totale dell'indennita' dovuta a ciascun marittimo per la presente Convenzione potra' essere limitato a due mesi di salario.
Art. 3. - Tali indennita' godranno degli stessi privilegi che gli arretrati di salario per il servizio prestato, ed i marittimi, per il recupero di esse, avranno diritto a ricorrere agli stessi mezzi di procedimento che per gli arretrati.
(Omissis).
In ogni caso l'armatore, tenute presenti le particolari attitudini professionali dell'arruolato, avra' facolta' di imbarcarlo su altra sua nave, con il grado e alle condizioni del precedente arruolamento.
Perde il diritto alla conservazione del posto l'arruolato che non si presenti all'armatore, dopo il congedo dal servizio militare, entro i termini stabiliti dalle disposizione di legge, o che si rifiuti di prendere imbarco su altra nave come indicato al precedente comma, oppure si arruoli al servizio di altro armatore senza il consenso del precedente armatore.
Quando l'interessato lo richieda, l'armatore sara' tenuto a liquidargli la indennita' di anzianita', in proporzione alla anzianita' maturata, nelle misure previste all'art. 69, lettera B), punto 2. L'eventuale liquidazione di tale indennita' non pregiudichera' il diritto alla conservazione del posto, ma estinguera' l'anzianita' di servizio dell'arruolato.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 64

Art. 64.
INDENNITA' PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI ED UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (Allegato 20).
Per perdite parziali le indennita' massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
L'indennita' relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sara' dovuta, quando risulti che gli arruolati non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 65

Art. 65.
RISOLUZIONE DI DIRITTO QUALUNQUE SIA IL TIPO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO
Qualunque sia il tipo di convenzione, il contratto di arruolamento si risolve di diritto ( art. 343 Codice della Navigazione )
1) In caso di perdita totale, ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda.
2) In caso di perdita della nazionalita' della nave.
3) In caso di vendita giudiziale della nave.
4) In caso di morte dell'arruolato.
5) Quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo.
6) Quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave.
7) In caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato.
8) In caso di revoca da parte dell'esercente la patria potesta' o la tutela del consenso all'iscrizione nelle matricole del minore di anni 18.
9) Quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'Autorita'.
10) Quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo, salvo quanto previsto all'art. 18.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 66

Art. 66.
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A VIAGGIO
Il contratto di arruolamento a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti.
Il marittimo ha facolta' di risolvere il contratto di arruolamento per piu' viaggi, prima del compimento dell'ultimo viaggio, quando la nave si trovi nel porto italiano di ultima destinazione, compiuta che sia la discarica e con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso puo' essere dato dal marittimo anche in navigazione. Per le navi a itinerario circolare sara' considerato porto di ultima destinazione quello "capolinea".
Alla risoluzione della convenzione a viaggio sara' corrisposta al marittimo una indennita' proporzionata alla durata del servizio prestato, in misura pari al 100% della indennita' di licenziamento prevista per la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, di cui all'art. 69 lettera B), punto 2, con esclusione del minimo garantito e del preavviso.
L'armatore ha facolta' di risolvere il contratto prima del compimento del viaggio corrispondendo all'arruolato le seguenti indennita':
1) se la risoluzione avviene nel porto di arruolamento prima della partenza:
a) se la presumibile durata del viaggio e' inferiore a 45 giorni: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni della presumibile durata del viaggio;
b) se la presumibile durata del viaggio e' di almeno 45 giorni: 45 giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse;
2) se la risoluzione avviene dopo la partenza: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio.
Nel caso di risoluzione del contratto dopo la partenza, l'armatore e' inoltre tenuto a provvedere al rimpatrio del marittimo ai sensi dell'art. 70.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 67

Art. 67.
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine in esso previsto, salvo quanto stabilito all'art. 3.
Nel caso di risoluzione del contratto alla scadenza, l'armatore corrispondera' all'arruolato una indennita' di anzianita' nella misura stabilita all'art. 69, lettera B), punto 2, per la risoluzione della convenzione a tempo indeterminato, escluso il preavviso e il minimo garantito.
L'arruolato ha facolta' di risolvere il contratto a tempo determinato, prima; del termine convenuto, quando la nave si trovi nel porto italiano di arruolamento o di ultima destinazione o capolinea, compiuta che sia la discarica e con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso puo' essere dato dal marittimo anche in navigazione.
L'armatore ha facolta' di risolvere il contratto a tempo determinato prima del termine convenuto corrispondendo all'arruolato le seguenti indennita':
1) se la risoluzione avviene nel porto di arruolamento:
a) se la durata residua del contratto e' inferiore a 45 giorni: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni residui di durata del contratto;
b) se la durata residua del contratto e' di almeno 45 giorni: 45 giorni di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse;
2) se la risoluzione avviene dopo la partenza: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni della residua durata del contratto.
Se la risoluzione avviene in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto inoltre a provvedere al rimpatrio del marittimo ai sensi dell'art. 70.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 68

Art. 68.
NORME COMUNI ALLE CONVENZIONI DI ARRUOLAMENTO A VIAGGIO E A TEMPO DETERMINATO
Le indennita' di cui al quarto comma, dell'art. 66 e al quarto comma dell'art. 67 non sono dovute se la risoluzione del contratto avviene:
a) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.
In tali casi l'armatore corrispondera' all'arruolato la indennita' di cui al terzo comma dell'art. 66 e al secondo comma dell'art. 67.
La stessa indennita' sara' corrisposta se il contratto sia risolto per causa di forza maggiore non dipendente da fatto imputabile all'arruolato.
Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennita' all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita' previste agli articoli 66 (4° comma) e 67 (4° comma) e non a quella prevista dal precedente comma, ma l'ammontare dell'indennita' da corrispondersi all'intero equipaggio non puo' superare il terzo della indennita' conseguita dall'armatore.
Se la risoluzione e' dovuta a colpa del marittimo, si applicano anche per le convenzioni di arruolamento a viaggi e a tempo determinato le disposizioni dell'articolo 69, lettera F).

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 69

Art. 69.
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato puo' essere risolta:
a) per volonta' del marittimo;
b) per volonta' dell'armatore;
c) per forza maggiore o giusta causa;
d) per richiesta del marittimo in caso di prolungata permanenza della nave all'estero;
e) per chiamata o richiamo alle armi del marittimo (Allievi ufficiali, Sottufficiali e Comuni);
f) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volonta' del marittimo.
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato puo' essere risolta dall'arruolato, sia durante il periodo di prova sia dopo il compimento di tale periodo, quando la nave si trovi nel porto di arruolamento, o in quello di armamento, o nel porto italiano di ultima destinazione o capolinea, compiuta che sia la discarica, con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso puo' essere dato dal marittimo anche in navigazione. L'armatore corrispondera' all'arruolato una indennita' di anzianita' proporzionale alla durata del servizio prestato, nelle misure indicate alla lettera B) punto 2 del presente articolo, escluso qualsiasi minimo garantito.
L'arruolato non potra' peraltro sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorita' marittima ove non sia possibile sostituirlo.
L'arruolato che si dimetta per contrarre matrimonio ha diritto alla indennita' di anzianita' di cui alla lettera B), punto 2 del presente articolo. Lo stesso diritto ha l'arruolata che si dimetta a seguito di gravidanza o puerperio.
B) Risoluzione per volonta' dell'armatore.
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato puo' essere risolta dall'armatore in qualunque tempo e qualunque luogo (salvo l'obbligo del rimpatrio) accordando all'arruolato un termine di preavviso e una indennita' di anzianita' nelle misure in appresso indicate:
1 - Preavviso.
- per il Direttore di macchina: 25 giorni nel caso abbia una anzianita' di servizio presso lo stesso armatore non superiore ad un anno e 35 giorni nel caso la anzianita' di servizio sia superiore ad un anno;
- per il personale di Stato maggiore: giorni 18;
- per i Sottufficiali e Comuni: giorni 12.
Il preavviso in servizio puo' essere dato nei porti nazionali di arruolamento o di ultima destinazione.
E' in facolta' dell'armatore di sostituire al preavviso una indennita' pari a tante giornate di paga, indennita' di contingenza, panatica e pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica
pasquale, quanti sono i giorni di preavviso non osservati. (5)
2 - Indennita' di anzianita'.
=====================================================================
| Numero di giorni di
|retribuzione per ogni
| anno di anzianita'
---------------------
| Stato |Sottufficiali
|maggiore| e comuni.
---------------------
| |
Per l'anzianita maturata dal 24 maggio 1915 al| |
31 dicembre 1935............................| 10 | 6
Per l'anzianita maturata dal 1 gennaio 1936| |
al 30 aprile 1947...........................| 16 | 9
Per l'anzianita maturata dopo il 30 aprile| |
1947........................................| 25 | 18
Per i Padroni al comando e per i Direttori di macchina, l'indennita' di risoluzione della convenzione a tempo indeterminato e' stabilita in giorni 35 di retribuzione per ogni anno di anzianita'.
Qualora lo sbarco avvenga prima di dodici mesi per volonta' dell'armatore, il marittimo avra' diritto a un minimo di 30 giornate di retribuzione, tra indennita' sostitutiva del preavviso e indennita' di risoluzione del contratto.
Agli effetti del presente articolo per "retribuzione" si intende:
- la paga;
- il supplemento paga per il personale di Stato maggiore;
- l'indennita' speciale per i Sottufficiali;
- l'indennita' speciale per il personale di macchina;
- i soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe (Sottuff. e Comuni);
- la indennita' di contingenza;
- il valore convenzionale della panatica di cui all'articolo 52;
- il rateo della gratifica natalizia;
- il rateo della gratifica pasquale;
- per il Padrone al comando e il Direttore di macchina: indennita' di rappresentanza (art. 43).
L'anzianita' di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal marittimo presso lo stesso armatore, anche con convenzioni di arruolamento a viaggio o a tempo determinato, purche' fra l'una e l'altra convenzione non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni (ved. art. 1). Le frazioni di anno sono calcolate pro-rata, trascurando le frazioni di mese.
C. Risoluzione per forza maggiore o giusta causa.
Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza, di uno dei casi sottoelencati, l'arruolato di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto alla indennita' di risoluzione del contratto in relazione alla anzianita' maturata e a meta' del preavviso con un minimo di quindici giorni complessivi di indennita':
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte, infortunio o malattia dell'arruolato;
- disarmo della nave per difetto di traffico per un periodo superiore a quindici giorni;
- disarmo della nave per riclassifica o riparazioni di durata superiore a trenta giorni;
- naufragio o altro sinistro marittimo;
- chiamata o richiamo alle armi dell'arruolato;
- interdizione del commercio;
- sbarco dell'arruolato per avvicendamento.
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato e' risolta per forza maggiore nei casi indicati all'art. 65.
Nelle ipotesi di disarmo della nave per difetto di traffico per un periodo superiore a quindici giorni e di disarmo della nave per riclassifica o riparazione di durata superiore a trenta giorni, sara' in facolta' dell'armatore di sospendere, d'accordo con gli arruolati, il rapporto di arruolamento, in attesa che vengano a cessare le cause che avranno determinato il disarmo o la riduzione di personale. Il periodo dell'eventuale sospensione non dovra' essere computato per la determinazione dell'anzianita' di servizio dell'arruolato.
D) Risoluzione per richiesta del marittimo per prolungata permanenza della nave all'estero.
Se l'arruolato rimanesse lontano dai porti nazionali di arruolamento di ultima destinazione per un periodo ininterrotto di diciotto mesi e non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno a uno di questi porti per le normali vie di traffico, l'arruolato avra' la facolta' di risolvere la convenzione in qualunque porto ove la nave sosti almeno per 48 ore, facendovi operazioni di carico e scarico, con diritto alla indennita' di anzianita' di cui alla lettera B), punto 2, del presente articolo, nonche' alla indennita' sostitutiva del preavviso di cui alla stessa lettera B), punto 1, e al rimpatrio a spese dell'armatore secondo le norme dell'art. 70.
Sempre nell'ipotesi che il viaggio di ritorno non sia per essere iniziato, l'arruolato sara' tuttavia tenuto a continuare nel servizio a bordo, qualora l'armatore lo richieda, per un ulteriore periodo massimo di due mesi, verso corresponsione di un soprassoldo pari al 25% della paga e della indennita' di contingenza.
Per le navi stazionarie nella zona tropicale e per quelle la cui navigazione si effettua per una serie ininterrotta di viaggi per la massima parte nella zona predetta, il termine di 18 mesi e' ridotto a 12 mesi.
Per le navi che esercitano traffici tra Suez e il Golfo Persico lo stesso termine e' ridotto a 9 mesi, e il marittimo non potra' essere obbligato a, continuare nel servizio oltre tale termine, purche' preavverta tempestivamente il comando di bordo della sua intenzione di essere rimpatriato.
E) Risoluzione per chiamata o richiamo alle armi del marittimo.
Per gli Allievi ufficiali, i Sottufficiali e i Comuni, la chiamata o il richiamo alle armi determinano la risoluzione della convenzione di arruolamento. L'arruolato ha diritto alla indennita' di anzianita' di cui alla lettera B), punto 2, del presente articolo.
F) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione della convenzione di arruolamento e' dovuta a colpa del marittimo l'armatore non e' tenuto a corrispondere alcuna indennita', e ove ne ricorrano gli estremi di diritto l'arruolato e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.
Sono considerate, colpe gravi, fra l'altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva in disobbedienza.
L'arruolato ha facolta' di contestare la legittimita' del provvedimento presso l'Autorita' marittima o consolare, e qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato ha diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso e alla indennita' di anzianita' nelle misure stabilite alla lettera B), punti 1 e 2, del presente articolo, con il minimo garantito di 30 giorni di indennita' fra indennita' sostitutiva del preavviso e indennita' di risoluzione del contratto.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 70

Art. 70.
RIMPATRIO
A) Diritto al rimpatrio e modalita' relative.
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.
Il rimpatrio si compie con il ritorno dell'arruolato al porto di arruolamento o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra localita' da lui indicata.
Il rimpatrio e' effettuato a cura dell'armatore a mezzo di piroscafo, motonave, ferrovia, automezzo o aereo.
In caso di viaggi per via aerea e' in facolta' dell'armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, ove se ne presenti la possibilita'.
L'armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, la paga, l'indennita' di contingenza, la panatica in natura o l'indennita' sostitutiva: da concordarsi volta, per volta, e il pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale. Per i giorni di viaggio per mare sara' corrisposta anche la indennita' rischio mine.
Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovra' essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente Contratto.
Al termine dell'arruolamento sara' corrisposto al marittimo il rimborso delle eventuali spese di viaggio (trasporto ferroviario o marittimo) per il ritorno al luogo di residenza.
B) Classi di viaggio e spese trasporto bagaglio.
Le classi di viaggio per mare sono stabilite come segue:
a) 1ª classe per il Padrone al comando, il Direttore di macchina e Capo macchinista, il Medico, il Primo Ufficiale di coperta e di macchina (qualora forniti di patente) e il Primo Commissario;
b) 2ª classe per gli altri Ufficiali e per gli Allievi ufficiali:
c) 3ª classe per i Sottufficiali e Comuni.
Le classi di viaggio per ferrovia sono stabilite come segue:
a) 1ª classe per gli Ufficiali e gli Allievi Ufficiali;
b) 2ª classe per i Sottufficiali e Comuni.
Fra le spese di rimpatrio e' compresa la eventuale spesa per trasporto del bagaglio nei seguenti limiti di peso:
Kg. 120 per gli Ufficiali e gli Allievi ufficiali;
Kg. 80 per i Sottufficiali;
Kg. 80 per i Comuni, Giovanotti e Mozzi.
C) Arruolamento sui altra nave in luogo del rimpatrio.
L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dallo arruolato a bordo della nave sulla quale e' imbarcato e' inferiore a quella del precedente arruolamento, lo armatore e' tenuto a corrispondere la differenza. ( Articolo 367 del Codice della Navigazione ).
D) Rimpatrio in caso di interdizione del commercio, ecc.
In caso di interdizione del commercio, di arresto della nave, di preda, di rottura, di naufragio ed anche in caso di vendita con trapasso di bandiera, il marittimo ha diritto di essere rimpatriato con paga, indennita' di contingenza e panatica fino al giorno dell'arrivo nel porto di arruolamento e, se arruolato a tempo indeterminato, alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso e della indennita' di anzianita', col minimo di trenta giorni complessivamente, ovvero col minimo di 15 giorni nei casi previsti dall'art. 69, lettera C).
E) Rimpatrio in caso di rinnovo della convenzione in luogo diverso da quello del primo arruolamento
Nel caso in cui l'arruolamento sia rinnovato in luogo diverso da quello ove fu stipulato il primo arruolamento l'arruolato conservera' il diritto di essere rimpatriato, con le competenze di cui ai precedenti paragrafi, al porto di primo arruolamento.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 71

Art. 71.
REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI BORDO
I - Servizio di coperta.
Il personale di coperta dovra' eseguire i lavori di raschiaggio, picchettaggio e pitturazione generale anche fuori bordo, eccezione fatta per quei porti nei quali i regolamenti locali dispongano altrimenti.
Il personale di coperta potra' essere adibito alla pitturazione dei fumaioli, trombe a vento, e dell'esterno dei cofani locali macchine e caldaie.
La pulizia dei gabinetti di decenza degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, nonche' di quelli dei passeggeri di 3ª classe, sara' eseguita dai giovanotti o dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio.
Sui piroscafi dove siano imbarcati due nostromi, il 1° nostromo sara' esentato dal servizio di guardia in navigazione.
Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curera', coadiuvato dagli operai indicati dal Comandante, l'apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo.
Esso sara' alle dipendenze degli Ufficiali di coperta.
Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sara' tenuto alla sorveglianza dell'imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio.
I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore, a giudizio del Comandante.
Durante la navigazione il timoniere di guardia, ma franco di timone, rimarra' alle dipendenze dell'Ufficiale di guardia che lo potra' adibire - nelle ore diurne a lavori di manutenzione sul ponte di comando e adiacenze.
II - Servizio di macchina.
Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando le esigenze del servizio lo richiedano, a giudizio dei Direttore di macchina.
Gli operai addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori nonche' alla sorveglianza delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura, nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina.
Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo ed alle relative motrici, alla sorveglianza ed al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione delle dinamo e loro motrici, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi, eventualmente, quelli per i servizi radioelettrici.
Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli Ufficiali macchinisti.
Il primo capo fuochista sara' escluso dal turno di guardia in navigazione quando il numero dei Sottufficiali e Comuni di macchina supera il numero di trenta.
Gli ingrassatori, durante la guardia sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l'impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 Kw. di potenza, senza diritto ad alcuna indennita'. Per gli impianti superiori ai 15 Kw, e quando per il numero degli elettricisti imbarcati, o in caso di assenza dell'elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l'ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia e uno degli operai di guardia dovra' curarne la lubrificazione, ed in tal caso ricevera' un compenso di L. 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso, e per le dinamo a lubrificazione automatica.
Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici, sara' provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialita'.
Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei porti o rade o per lavori alle macchine stesse, durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai.
Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso.
Il rifornimento dell'olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sara' fatto per turno da uno degli ingrassatori di guardia.
Quando il livello dell'acqua delle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvedera', a farlo regolare da un fuochista che avra' le mansioni di capo guardia. A seconda del numero e dell'ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sara' stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovra' governare.
Durante il turno di navigazione i fuochisti ed i carbonai di guardia, ai forni delle caldaie accesi saranno esclusivamente adibiti ai lavori inerenti ai governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuera' in porto con macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del Direttore di macchina, sara' tenuta ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai, e, durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie.
Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell'imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in piu' di quello che il Direttore di macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovra' prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi gabinetti di decenza purche' sotto coperta) destinati alla sezione macchine, sara' eseguita dai carbonai.
La pulizia delle tuberie, forni, pozzetti, ecc., delle caldaie (escluso l'interno di queste) sara' fatta dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina.
Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sara' eseguita guardia per guardia da uno dei carbonai di servizio mezza ora prima di ultimare il proprio turno.
Il carbone per le cucine e per i forni da pane sara' possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sara' alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai gestori di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore questa verra' manovrata da uno dei carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del Direttore di macchina.
Il trasporto del carbone dal carbonile di riserva ai carbonili permanenti sara' regolato come segue:
a) sui piroscafi che hanno un deep tank in diretta comunicazione col locale caldaie, il trasporto del carbone dallo stesso al locale caldaie sara' fatto dai carbonai di guardia. - fermo restando il massimo di 8 tonnellate di carbone maneggiato per ogni 24 ore da ciascun carbonaio - senza alcun compenso;
b) se un carbonile di riserva e' situato dopo un carbonile permanente trasversale prodiero, e fra questo e quello vi siano porte di comunicazione, il passaggio del carbone ai carbonili normali sara' eseguito dai carbonai franchi di guardia i quali percepiranno un compenso di L. 125 per tonnellata di carbone trasportata, ripartito proporzionalmente alle ore di lavoro prestate;
c) se il carbone e' situato in stiva o in carbonili di riserva (come nel caso precedente) senza pero' porte di comunicazione e per conseguenza il carbone debba essere alzato dai boccaporti coi verricelli per passarlo sia dalla coperta che dal ponte di corridoio, il passaggio nei carbonili permanenti sara' eseguito dal personale franco di guardia, sia di macchina sia di coperta dietro compenso di L. 250 per tonn. ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate;
d) se il carbone e situato nei ponte di corridoio sovrastante ai carbonili permanenti, che abbia portelli di comunicazione coi detti carbonili permanenti, sara' eseguito dai carbonai franchi di guardia dietro compenso di L. 100 per ogni tonn. di carbone trasportata ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate.
Quando sia necessario livellare il carbone, durante il servizio di navigazione per accertarne la rimanenza, il lavoro di livellamento sara' eseguito dai capitoli franchi di guardia, i quali avranno diritto al compenso per lavoro straordinario stabilito dall'art. 42 del presente Contratto.
Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verra' eseguita dai carbonai col diritto al compenso per lavoro straordinario.
III - Servizio di camera.
Per quanto e' possibile tutti i corredi di camera (biancheria, argenteria, cristalleria, terraglia, ecc.) saranno di tipo diverso e distinti con apposite marche a seconda del reparto all'uso del quale sono destinati e cioe': Ufficiali, Sottufficiali ed altro personale di bordo, classe di lusso, prima classe, seconda classe, ospedale ecc.
Il consegnatario della biancheria distribuira' alle persone addette ai servizi il corredo di biancheria necessario per le cabine, mensa, cucina, ecc. mediante buoni firmati dal ricevente, sui quali saranno poi indicati i quantitativi ritornati, in modo da accertare la responsabilita' di ciascun reparto per la biancheria non restituita.
Analogamente sara' fatto per quegli altri corredi che dovessero essere distribuiti a reparti diversi.
Il personale di camera, cucina, cambusa, infermeria, capitan d'armi e in genere tutto il personale che ha in uso oggetti di dotazione e corredo, deve, all'imbarco, prendere in consegna - e l'armatore e' tenuto ad eseguirla - gli oggetti e corredi dei rispettivi locali, facendone la riconsegna prima dello sbarco.
Periodicamente saranno fatti dall'incaricato dello armatore, in confronto e alla presenza dei rispettivi consegnatari, gli inventari degli oggetti di dotazione e di corredo, e le mancanze e i danneggiamenti riscontrati saranno pagati dal personale singolo o collettivo responsabile, ai prezzi di sostituzione con l'abbuono del 20% per le perdite e del 40% per i danneggiamenti dovute a rotture comprovate con l'esistenza della relativa marca, l'abbuono sara' dell'85%.
Quando della mancanza sia responsabile collettivamente il personale, il pagamento sara' ripartito fra i componenti in proporzione della paga di ciascuno di essi.
Il personale potra' ripetere l'indennizzo delle mancanze causate da passeggeri, a mezzo del Comando di bordo, dai passeggeri stessi.
Le rotture causate da forza maggiore, accertate dal Comando di bordo, saranno a carico dell'armatore.
Il maestro di casa e il maitre d'hotel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia.
Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficiente al servizio di guardia in navigazione, saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere ed il ripostiere.
Il servizio per il Comandante e per il Direttore di macchina sara' fatto da camerieri di 1ª classe.
Le cameriere saranno specialmente addette al servizio delle passeggere, saranno escluse dal servizio di grossa pulizia, ed aiuteranno - nei porti - i consegnatari della biancheria al controllo di essa.
La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sara' eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera.
I panettieri sono tenuti a curare l'ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali.
Nei giorni in cui non si pianifichi, i panettieri, oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all'equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il riassetto delle stoviglie dei passeggeri di 3ª classe e dovranno coadiuvare all'imbarco provviste come detto all'art. 29 del presente contratto.
Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovra' provvedere alla pulizia ed al riassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe, ed all'imbarco delle provviste, come detto allo art. 29 del presente contratto.
Di regola la cucina per l'equipaggio dovra' essere separata da quella per i passeggeri.
Venendo a mancare tutto o parte dei personale addetto alle cucine dell'equipaggio, di regola si provvedera' a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri.
IV - Servizio sanitario.
Gli infermieri e le infermiere, pur appartenendo al personale di coperta, godranno dello stesso trattamento del personale di camera, e dovranno essere adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto o in navigazione, di giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal Primo Medico.
Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per mancanza di malati potranno essere addetti alla vigilanza, rispettivamente, di alienati o di alienate.
Qualora venissero imbarcati dei passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza.
Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potra', ove occorresse - a giudizio del Comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero di marinai sufficiente per assicurare il turno di sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale di L. 100 per ogni ora di guardia.
V - Servizi speciali.
Di massima sono considerate appartenenti ai "servizi speciali" di bordo le categorie non comprese nella elencazione dei servizi che precede, e cioe': musicanti, barbieri, manicure, massaggiatori, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi.
L'imbarco di addetti a servizi speciali e' riservato al giudizio esclusivo dell'armatore.
Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 72

Art. 72.
VARIANTI DA APPORTARE AL CONTRATTO NELLA SUA APPLICAZIONE ALLE NAVI INFERIORI A 1.000 T.S.L. ADIBITE A SERVIZI LOCALI
In considerazione delle particolari caratteristiche del servizio esercitato dalle navi inferiori a 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali (intendendosi con questa definizione i servizi con simili a quelli previsti dalle convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati - linee indispensabili, gruppi A, B, C, D, E, F, G, H) vengono concordate le seguenti varianti al Contratto nazionale:
A) Servizio in porto ed in navigazione.
In deroga agli articoli 19, 20, 21, 23 e 24 il servizio di porto e navigazione sara' regolato come segue:
Durante le soste in porto che non eccedano la durata di 24 ore continuera' il turno di navigazione per tutto il personale, salvo diversa disposizione del Comandante, anche per singole categorie dell'equipaggio.
Durante le soste in porti o rade eccedenti le 24 ore di durata o quando non si effettui il turno di navigazione, l'orario normale di lavoro sara' di 8 ore giornaliere per il personale di coperta e macchina, e si effettuera' dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il personale di camera e cucina dovra' effettuare fino a 10 ore di servizio, ed avra' l'orario regolato fra le ore 6 e le ore 19 oppure fra le 7 e le 20, a seconda delle esigenze del servizio.
E' peraltro in facolta' del Comandante, avuta considerazione delle esigenze di servizio, degli orari e delle consuetudini locali, di modificare gli orari sopra stabiliti, anche per una sola categoria di personale.
Durante i giorni festivi trascorsi in porto, ed in cui non si effettui il turno di navigazione, il personale di coperta e macchina sara' franco, all'infuori di quello che a giudizio del Comandante sara' ritenuto necessario per il servizio di guardia in vista delle esigenze di servizio e della sicurezza della nave. Il personale di camera e cucina che nei giorni festivi trascorsi in porto deve provvedere al servizio di mensa delle persone imbarcate sara' corrisposto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro prestate.
Il passaggio dal servizio di porto al servizio di navigazione, e viceversa, avra' luogo con le modalita' determinate dal Comandante.
Durante le soste in cui non si effettui il turno di navigazione il personale sara' chiamato a provvedere al servizio di guardia, sia notturna che diurna, nel numero ritenuto sufficiente, a giudizio del Comandante, per le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.
Il personale comandato di guardia notturna, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, e di guardia diurna nei giorni festivi, avra' diritto ad usufruire nel giorno seguente di tante ore di riposo quante sono quelle trascorse nel servizio di guardia con veglia.
Nel caso in cui per la partenza della nave o per altra improrogabile esigenza di servizio - di cui sara' giudice il Comandante - non fosse possibile concedere all'arruolato il riposo di cui sopra, sara' invece corrisposta una indennita' di Lire 200 per ogni ora di guardia con veglia compiuta.
In navigazione l'orario normale di lavoro sara' di 8 ore sulle 24.
A cio' sara' provveduto distribuendo i turni di guardia e disponendo orari anche non continuativi a seconda delle esigenze di servizio, e compatibilmente con le tabelle di armamento.
B) Servizio merci, posta e provviste.
L'imbarco e lo sbarco della posta sara' sempre effettuato dall'equipaggio. Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta oltre l'orario normale di lavoro sara' corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l'imbarco e lo sbarco del bagaglio passeggeri, l'imbarco e lo stivaggio del carbone, sara' normalmente fatto dai lavoratori di terra specializzati.
In mancanza di detti lavoratori, oppure quando, si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati - anche se effettuati fuori orario - con un supplemento di L. 200 a tonnellata o metro cubo, secondo le indicazioni di polizza.
C) Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni dell'arruolato.
I Sottufficiali e Comuni dovranno eseguire tutti quei lavori che ad essi fossero richiesti dal Comandante o dal Direttore di macchina anche se eccezionalmente detti lavori fossero all'infuori delle proprie ordinarie mansioni, salvo il diritto agli eventuali compensi speciali contemplati dal Contratto.
D) Vitto.
L'armatore avra' facolta' di corrispondere in ogni caso il vitto in contanti, in misura da determinarsi caso per caso d'accordo fra le parti.
E) Divise.
Quando l'armatore prescriva per il personale di coperta l'uso delle divise di fatica, queste saranno a totale carico dell'armatore.
F) Allievi Ufficiali.
Gli allievi ufficiali di qualunque categoria saranno alloggiati anche in comune con i Sottufficiali.
G) Indennita' perdita corredo.
Le indennita' per perdita corredo, di cui all'art. 61 sono stabilite nelle seguenti misure massime.
Direttore di macchina................................. L. 200.000 Altri Ufficiali....................................... " 150.000 Altre persone dell'equipaggio......................... " 75.000
Restano ferme le disposizioni per la perdita di strumenti ed utensili, di cui all'articolo suddetto.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 73

Art. 73. (6)
ESCLUSIONE DI OGNI RAPPORTO IMPIEGATIZIO SALVO STIPULAZIONI ESPRESSE
Col presente Contratto collettivo le parti dichiarano di aver voluto regolare in ogni sua parte il rapporto di lavoro di tutte le categorie di personale a cui esso si riferisce, quale rapporto di arruolamento a carattere non impiegatizio, e con esclusione in via assoluta di ogni applicazione degli usi e delle consuetudini esistenti, salvo che il detto rapporto risulti da un regolare Contratto collettivo per determinate categorie di personale e di aziende, ovvero da regolare contratto individuale di impiego stipulato per iscritto. Nella ipotesi di coesistenza di un rapporto di arruolamento e di un rapporto di impiego comunque costituito, quest'ultimo - in quanto piu' favorevole nel suo complesso - sara' assorbente e sostitutivo del primo nelle parti che disciplinano le medesime provvidenze (ad esempio periodo di prova, modalita' di risoluzione del rapporto e relative indennita', ferie o licenze, indennita' in caso di decesso, ecc.).

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 74

Art. 74.
AFFISSIONE DEL CONTRATTO A BORDO
Il Comandante curera' che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente Contratto collettivo, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall'Autorita'.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 75

Art. 75.(7)
DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto decorre dalla data di stipulazione e avra' valore fino al 31 dicembre 1961. Esso si intendera' tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle parti non lo disdica almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 76

Art. 76.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Resta inteso che le condizioni di miglior favore acquisite in base a precedenti accordi scritti e regolarmente stipulati dalle Organizzazioni sindacali competenti, e non riportate per eventuale omissione, saranno applicate ed inserite nel presente Contratto.
L'applicazione del presente Contratto al personale dipendente dalle Societa' esercenti servizi di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle Societa' sovvenzionate minori e' subordinata all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 1

ALLEGATO 1
MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER ARRUOLAMENTO A VIAGGIO
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 2

ALLEGATO 2
MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 3

ALLEGATO 3
MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 4

ALLEGATO 4
PAGHE MENSILI PERSONALE DI STATO MAGGIORE
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 5

ALLEGATO 5
PAGHE MENSILI ALLIEVI UFFICIALI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 6

ALLEGATO 6
PAGHE MENSILI SOTTUFFICIALI E COMUNI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 7

ALLEGATO 7
INDENNITA' DI CONTINGENZA - SCALA MOBILE
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 8

ALLEGATO 8
INDENNITA' MENSILI RISCHIO MINE
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 9

ALLEGATO 9
INDENNITA' MENSILI RISCHIO MINE
SOTTUFFICIALI E COMUNI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 10

ALLEGATO 10
ASSEGNI FAMILIARI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 11

ALLEGATO 11
COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO
PERSONALE DI STATO MAGGIORE E ALLIEVI UFFICIALI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 12

ALLEGATO 12
COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO
SOTTUFFICIALI E COMUNI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 13

ALLEGATO 13
COMPENSI ORARI PER GUARDIA CON VEGLIA NEI PORTI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 14

ALLEGATO 14
TABELLA VIVERI
PERSONALE O STATO MAGGIORE E ALLIEVI UFFICIALI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 15

ALLEGATO 15
TABELLA VIVERI
SOTTUFFICIALI E COMUNI
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 16

ALLEGATO 16
TABELLA VIVERI (QUANTITATIVI) SPETTANTI AD OGNI ARRUOLATO
(SOTTUFFICIALI E COMUNI)
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 17

ALLEGATO 17
ANNOTAZIONI ALLA TABELLA VIVERI
SOTTUFFICIALI E COMUNI
1) Nei casi in cui non possa essere distribuito taluno dei generi alimentari della tabella, il Capitano avra' facolta' di distribuire dei generi equivalenti, tenuto conto che:
a gr. 300 di carne fresca o congelata equivalgono gr. 200 di carne in conserva;
a gr. 100 di pasta equivalgono gr. 100 di riso;
a gr 15 di caffe' equivalgono gr. 15 di cacao;
a gr 100 di olio equivalgono gr. 100 di lardo o strutto;
a gr. 15 di conserva di pomodoro equivalgono gr. 10 di estratto di pomodoro.
2) L'olio d'oliva, il lardo, lo strutto, la conserva di pomodoro, il formaggio e gli ortaggi saranno distribuiti giornalmente nella proporzione richiesta dal condimento delle vivande, ma sempre in modo che il quantitativo settimanale corrisponda a quello indicato.
3) Quando non sia possibile, in navigazione, tenute presenti le esigenze della nave e del servizio, distribuire della verdura, come pure nei porti di difficile rifornimento, essa sara' sostituita da gr. 50 di fagioli o gr. 200 di patate.
4) Lo stoccafisso ed il merluzzo s'intendono a peso secco. La razione di pesce fresco sara' di gr. 200.
5) Potra' essere distribuito in luogo del salame il salmone condito.
6) I generi si intendono pesati crudi, fatta eccezione del pane; nel peso della carne si intende sempre compreso un quarto d'osso come d'uso.
7) Tutti i generi alimentari debbono essere di buona qualita'.
8) La razione giornaliera di vino all'equipaggio verra' somministrata nella seguente misura: ai mozzi, giovanotti, garzoni e piccoli, mezzo litro al giorno; a tutti gli altri, tre quarti di litro; ai fuochisti ed ingrassatori, durante la navigazione, 1 litro;
ai sottufficiali 1 litro.
Nel caso non fosse possibile la somministrazione del vino, esso potra' essere sostituito con birra, o con la razione in contanti al prezzo del porto di armamento.
9) Anche ai sottufficiali e al personale di camera sara' fornito il vino in fusti.
10) Somministrazione gratuita del chinino.
Durante la permanenza delle navi in porti malarici dovra' essere gratuitamente e giornalmente somministrato il chinino alle persone dell'equipaggio.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegati 18

ALLEGATO 18
ASSICURAZIONI MALATTIE
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge:
1) Assicurazione in caso di morte per malattia.
A cura dell'armatore sara' provveduto ad una assicurazione in caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta durante l'arruolamento, a favore degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni. Tale assicurazione sara' fatta per la somma di L. 200.000 per gli Ufficiali e di L. 100.000 per i Sottufficiali e Comuni per il caso che l'arruolato lasci soltanto la vedova e di L. 300.000 per gli Ufficiali e L. 150.000 per i Sottufficiali e Comuni qualora lasci la vedova e figli minorenni o solo figli minorenni. Se l'arruolato non lascia ne' vedova ne' orfani minorenni, ma il padre in eta' di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro, o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che l'arruolato era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennita' uguale a quella che sarebbe spettata qualora l'arruolato avesse lasciato la sola vedova.
2) Assicurazione per il caso di invalidita' permanente.
In caso di invalidita' permanente assoluta, verificatosi entro dodici mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, sara' assicurata al marittimo una indennita' di L.
360.000 per gli Ufficiali e di L. 240.000 per i Sottufficiali e Comuni. In caso di invalidita' permanente parziale, l'indennita' sara' proporzionale al grado di invalidita'.
3) Ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico.
E' concesso il ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico per un periodo massimo di 30 giorni per ciascuna malattia fermo restando, per le malattie croniche, quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 15 della legge 24 aprile 1938, n. 831 .
Il ricovero ospedaliero sara' riconosciuto:
a) nella classe distinta immediatamente superiore alla comune ai familiari dei componenti lo Stato Maggiore;
b) nella classe comune ai familiari dei Sottufficiali e Comuni.
Con il ricovero ospedaliero si intendono assorbite le prestazioni di cui al secondo comma della lettera a) dell'art. 3 del regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria dei marittimi.
I familiari dei marittimi, conviventi ed a carico, ai quali e' concesso il ricovero ospedaliero, sono quelli indicati nell'art. 2 del regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi.
4) Fornitura medicinali in caso di malattie croniche.
La limitazione del rimborso della spesa dei medicinali, prevista dall'art. 3, lettera d) del regolamento di assistenza sanitaria dei marittimi assicurati e loro familiari, e' abrogata.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 19

ALLEGATO 19
ASSICURAZIONI INFORTUNI
Oltre alla assicurazione obbligatoria per legge, l'armatore assicurera' gli arruolati, per il caso di morte o invalidita' permanente conseguente da infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
1) In caso di morte:
a) Un'indennita' in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;
b) Un'ulteriore indennita' in capitale di L. 500.000 se trattasi di Ufficiale e di L. 360.000 se trattasi di Sottufficiale o Comune.
2) In caso di inabilita' permanente:
a) Un'indennita' in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;
b) Un'ulteriore indennita' in capitale di L. 500.000 se trattasi di Ufficiale e di L. 360.000 se trattasi di Sottufficiale o Comune quando l'inabilita' permanente sia assoluta. Nel caso di inabilita' permanente parziale, tali indennita' saranno proporzionalmente ridotte ai grado di inabilita' riconosciuto a sensi di legge.

CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 20

ALLEGATO 20
INDENNITA' PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggiore parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, gli arruolati hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
a) Indennita perdita corredo:
Direttore di macchina................................. L. 590.000 Altri Ufficiali, Medici e Commissari.................. " 470.000 Maestro di casa e Maitre d'Hôtel...................... " 300.000 Allievi Ufficiali e Allievi Commissari................ " 240.000 Sottufficiali......................................... " 240.000 Marinai, fuochisti, camerieri e personale famiglia.... " 180.000 Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli........ " 155.000 b) Indennita perdita strumenti ed utensili:
Ufficiali di coperta per perdita strumenti nautici.... L. 365.000 Direttore di macchina e 1° macchinista per perdita
strumenti professionali............................ " 90.000
Altri Ufficiali di macchina e Medici per perdita stru-
menti professionali................................ " 60.000
Orchestrali di bordo per perdita strumenti ad arco.... " 165.000 Orchestrali di bordo per perdita altri strumenti...... " 110.000 Operai ottonai ed operai ebanisti per perdita ferri... " 45.000
Carpentieri per perdita ferri......................... " 60.000
Primi cuochi e macellai per perdita utensili.......... " 25.000
Per perdite parziali le indennita' massime saranno proporzionali a quelle indicate nella presente tabella.
E' sempre in facolta' dell'armatore dispensare gli arruolati dal fornirsi di propri strumenti professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.
Visti il contratto e le tabelle da 1 a 20 che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO
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