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056U1578

IT - DPR

056U1578

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956 n. 1578)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 ; 26 marzo 1942, n. 328; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027 ; 11 aprile 1951, n. 565 ; 23 gennaio 1952, n. 365 ; 26 ottobre 1952, n. 4542 ; 10 febbraio 1953, n. 550 ; 30 luglio 1953, n. 716 ; 6 ottobre 1953, n. 1097 ; 29 maggio 1954, n. 752 ; 24 settembre 1954, n. 1206 ; 16 febbraio 1955, n. 137 ; 15 luglio 1955, n. 759 ; 8 agosto 1955, n. 911 ; 21 settembre 1955, n. 955 ; 20 giugno 1956, n. 728 e 5 settembre 1956, n. 1209 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 87 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in pediatria con sede presso la clinica pediatrica di questa Universita' e con il numero di diciotto iscritti fra i tre anni di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
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