057U0857
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Rettifica della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Caorle (Venezia). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957 n. 857)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93 ; - Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417 , che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 , concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto il regio decreto 1 agosto 1904, n. 477 , contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Caorle;
Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere motivato del Consiglio provinciale di sanita', per la esclusione dalla dichiarazione predetta della parte di territorio - comprendente il centro abitato ed un tratto di spiaggia - racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia tra Porto Santa. Margherita e Porto Falconera; canale Micessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta; tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1 agosto 1904, n. 477 , per l'intero territorio del comune di Caorle e' rettificata in modo che rimanga esclusa dalla dichiarazione stessa la parte di territorio - comprendente il centro abitato e tratto della spiaggia - racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia, tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta, tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1957 GRONCHI ZOLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1957 Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 155. RELLEVA