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060U1271

IT - DPR

060U1271

CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Impiegati (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1271)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo di lavoro 20 gennaio 1959, e relative tabelle, per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, stipulato tra l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Autoferrotranvieri e Internavigatori, la Federazione nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori, la Federazione Nazionale autonoma Autoferrotranvieri; e' in pari data, tra l'Associazione Nazionale Autoservizi in Concessione, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Autoferrotranvieri ed Autointernavigatori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 del 27 gennaio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo di lavoro 20 gennaio 1959, relativo al personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese private esercenti autoservizi in concessione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 148. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL 20 GENNAIO 1959 PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE PRIVATE ESERCENTI AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE
Addi', 20 gennaio 1959
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE (A.N.A.C.), rappresentata dal proprio Presidente On. Prof. Giuseppe Vedovato, dal Segretario Generale avv. Valerio Jacobini e dai seguenti Componenti la Commissione Sindacale Comm. Rag. Enrico Ferrari, Ing. Luigi Cecala, il Sig. Enzo Cervolini Forlini, Dr. Ludovico Cagnoli, Geom.
Franco Toniolo, Dr. Bruno Trapolin, Dr. Aldo Valle, Dr. Renato Testori, Dr. Massimo Fabio, Dr. Egidio Marcolin, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona
dell'Avv. Enzo Bajocco
e
la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI (C.G.L.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Mario Torricini, dal Vice Segretario Attilio
Bennati, assistiti dal Sig. Aldo Melucci
la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI ADERENTE ALLA C.I.S.L., rappresentata dal segretario Generale Prof.
Giulio Martelli, dal Segretario Nazionale Lauro Morra, dal Vice Segretario Rag. Angelo Alfano e dai Signori Vincenzo Guidotti e Nino Arman, assistiti dal Dr. Ing. Salvatore Bruno;
la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA AUTOFERROTRANVIERI (U.I.L.), rappresentata dal Segretario Sig. Luigi Chiucini, dai Vice Segretari Rag. Carlo Caimmi e Sig. Francesco Raffaele, assistiti dai Signori Luciano Durante, Poggelli Steno, Angelo Maggi e dal Dr. Raffaele Vanzi, Segretario della Unione italiana del Lavoro.
Addi', 20 gennaio 1959
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOSERVIZI IN CONCESSIONE (A.N.A.C.), rappresentata dal proprio Presidente On. Prof. Giuseppe Vedovato, dal Segretario Generale avv. Valerio Jacobini e dai seguenti Componenti la Commissione Sindacale Comm. Rag. Enrico Ferrari, Ing. Luigi Cecala, il Sig. Enzo Cerolini Forlini, Dr. Ludovico Cagnoli, Geom.
Franco Toniolo, Dr. Bruno Trapolini, Dr. Aldo Valle, Dr. Renato Testori, Dr. Massimo Fabio, Dr. Egidio Marcolin, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona
dell'Avv. Enzo Bajocco
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI ED AUTOINTERNAVIGATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal reggente la Segreteria Enrico Bruni assistito dal Sin. Magnagno per gli impiegati e dai Sigg. Evelino Vaudi e Pilotti Emilio per gli operai.
Si sono stipulati i presenti contratti collettivi di lavoro da valere per gli impiegati e per gli operai dipendenti da imprese esercenti autoservizi in concessione.
CONTRATTO IMPIEGATI
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria alla quale l'impiegato viene assegnato a norma dell'art. 3 e in modo sommario le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo del lavoro.
L'azienda puo' far sottoporre preventivamente a visita medica l'impiegato da assumere.
Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda e offerta di lavoro relative agli impiegati.
All'atto dall'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti:
1) carta di identita' o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso;
4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti particolari disposizioni;
5) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso al tre Aziende.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 37 si considera come contratto a tempo indeterminato sia il primo contratto a termine, sia la rinnovazione o proroga di esso che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine il lavoro per cui lo impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 3

Art. 3.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate:
1ª Categoria, tecnici-amministrativi.
Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª Categoria, tecnici-amministrativi.
Appartengono al la seconda categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª Categoria, tecnici-amministrativi:
Gruppo A) - appartengono al gruppo A) della terza categoria gli impiegati con mansioni d'ordine;
Gruppo B) - appartengono al gruppo B) della terza categoria gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedano alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica, d'ufficio.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova, e' ridotto rispettivamente a 3 mesi e a 2 mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non ne e' ammessa ne' la protrazione ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso, ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene a tempo indeterminato e la anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta, per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di prima, categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di seconda e terza categoria. Decorsi tali periodi, l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino a meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale per la sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi 4 nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di 2 mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma, dei singoli periodi con rispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla prima categoria e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc., non di luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

Art. 6

Art. 6.
CUMULO DI MANSIONI
Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diversa categoria o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni 3 anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.

Art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA INTERMEDIA (EX EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso da licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di intermedio.

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le otto ore giornaliere o le 48 settimanali.
Per il personale addetto al movimento che compia operazioni esclusivamente di vigilanza e disciplina del traffico caratterizzate da discontinuita', l'orario di lavoro e' di 60 ore settimanali ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere.
Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 settimanali dagli impiegati a regime normale e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 75% di altrettante quote orarie della retribuzione calcolata ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 28 del presente contratto, con l'aggiunta di altrettante quote orarie delle eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato.
L'applicazione delle norme di cui sopra non deve in ogni caso portale a ridurre gli importi corrisposti antecedentemente al 10 giugno 1954, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 ore settimanali.
Per orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina puo' adottarsi, ferma restando la durata stabilita il presente articolo, la retribuzione determinata per tali operai.
Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente articolo non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite presso ogni azienda o complesso aziendale.

Art. 10

Art. 10.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 9.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 12.
Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale; tuttavia nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale): 25 %
2) lavoro straordinario notturno(feriale) 50 %
3) lavoro notturno compreso in turni avv-
icendati.............................. 15 %
4) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati........................... 30 %
5) lavoro in giorni festivi:
per prime otto ore.................... 50 %
per le successive..................... 60 %
6) lavoro straordinario notturno festivo. 75 %
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28 e non sono comulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre la retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria di cui ai punti a) e b) dell'art. 28, debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

Art. 11

Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALI
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe ed eccezioni di legge. Gli impiegati, che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita all'art. 10 per il lavoro festivo, sempreche' non sia stato preavvisato entro il 5° giorno precedente.

Art. 12

Art. 12.
FESTIVITA'
Agli effetti del presente contratto, sono considerati festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 11 (riposo settimanale);
b) le festivita' nazionali stabilite dalla legge;
c) le altre seguenti festivita':
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Lunedi successivo a Pasqua;
5) Ascensione (mobile);
6) Corpus Domini (mobile);
7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
9) Ognissanti (1 novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Festa del Patrono del luogo dove ha sede la azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. La festa del S. Patrono sara' spostata d'accordo fra le organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, qualora questa coincida con uno dei giorni festivi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo.
Le ore di lavoro compiuto nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora talune delle festivita' di cui alle lettere b) e c) esclusa la festivita' del Santo Patrono per cui vale il trattamento previsto al n. 13 della lettera c) del presente articolo, cadano di domenica e' dovuta una giornata di retribuzione, in aggiunta a quella mensile, calcolata sulla base di 1/26 della retribuzione mensile stessa.
Lo stesso trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza delle festivita' col giorno di riposo compensativo. Per le provincie (o zone provinciali) od aziende, nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive, derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo dovuto ai sensi del comma precedente sara' dedotto, per ogni festivita' cadente di domenica, un quarto delle dette quote.

Art. 13

Art. 13.
SOSPENSIONI DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.

Art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 15

Art. 15.
TRASFERIMENTI
All'impiegato che sia trasferito per ordine dell'Azienda da una sede aziendale ad altra della stessa ditta e situata in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari (i viaggi in ferrovia verranno effettuati in 1ª classe) e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una, mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto contingenza) l'ordine di trasferimento sara' comunicato all'impiegato almeno 20 giorni prima del giorno in cui dovra' essere raggiunta la nuova residenza.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dello impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte a meta'.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione di trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
All'impiegato trasferito verra' conservata ad personam la differenza risultante dall'eventuale maggiore stipendio della zona di provenienza, mentre l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella misura prevista per la nuova localita' di destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 133 mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita' non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 16

Art. 16.
TRASFERTE
All'impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe se effettivamente incontrate;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennita' verra' ridotta al 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente dell'impiegato, l'indennita', verra' ridotta al 15%.
Le indennita' di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l'assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore, tali indennita' verranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa.
Le indennita' di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
Puo' essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.

Art. 17

Art. 17.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolga normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 18

Art. 18.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro, vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Art. 19.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione dei rapporti di lavoro e in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 20

Art. 20.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamo alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulta in forza presso la azienda da almeno un anno ha diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Ai fini del computo dell'indennita' di anzianita' e dell'anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda, senza dimettersi.
Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennita' spettantegli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si fa riferimento all'art. 1° della legge 10 giugno 1940.

Art. 21

Art. 21.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza, e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti;
b) nove mesi per anzianita' di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti;
c) dodici mesi per anzianita' di servizio oltre i sei anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per l'anzianita' di cui al punto a): intera retribuzione globale per i primi due mesi; meta' retribuzione globale per i quattro mesi successivi;
per l'anzianita' di cui al punto b): intera retribuzione globale per i primi tre mesi; meta' retribuzione globale per i sei mesi successivi:
per l'anzianita' di cui al punto c): intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; meta' retribuzione globale per gli otto mesi successivi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennita' per licenziamento.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche la infermita' derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, 13ª mensilita', ecc.).

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale circostanza conservarle il posto all'impiegata per un periodo di 8 mesi corrispondendone l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e meta' retribuzione globale per il quinto e sesto mese.
L'assenza di cui al comma precedente potra' avere inizio successivamente al compimento del sesto mese di gravidanza.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo; pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla impiegata.
L'assenza per gravidanza o puerperio nei limiti del periodo fissato per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento e per dimissioni, ferie, festivita', 13ª mensilita', ecc.).
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo e' assorbito e sostituito fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.

Art. 23

Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'impiegato che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione.
Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.

Art. 24

Art. 24.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Sempre che ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.

Art. 25

Art. 25.
FERIE
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 18 di calendario in caso di anzianita' da 1 a 2 anni;
giorni 23 di calendario in caso di anzianita' da oltre 2 anni e sino a 8 anni;
giorni 26 di calendario in caso di anzianita' da oltre 8 anni e sino a 18 anni;
1 mese di calendario in caso di anzianita' oltre i 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze della azienda e dell'interesse dell'impiegato.
Le ferie saranno calcolate per anno solare; nel caso di assunzione nel corso dell'anno l'impiegato maturera' al 31 dicembre dell'anno stesso il diritto ai corrispondenti ratei di ferie che gli verranno concessi con le modalita' previste dal comma precedente.
Qualora l'impiegato verra' richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento previsto dallo art. 16 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi motivo da' diritto al compenso, per le ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'annata l'azienda corrispondera', all'impiegato non in prova, i ratei di ferie maturate e non godute ed ha diritto di ripetere la quota corrispondente al periodo di ferie godute e poi non maturate.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Non e' ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprenscindibili esigenze di lavoro dell'azienda, ed in via del tutto eccezionale, l'impiegato non sia ammesso al godimento delle ferie, e' ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.

Art. 26

Art. 26.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13ª mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dallo impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente non oltre il 20 dicembre. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto d'impiego durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dello ammontare della 13ª mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 27

Art. 27.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e della medesima categoria di avranno diritto, mensilmente, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% da calcolarsi sul minimo contrattuale di stipendio mensile e sulla indennita' di contingenza propria, della categoria cui appartiene l'impiegato.
Al fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria, per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1937 con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria, i futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore intervenuto dopo il 1 giugno 1952 la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia', maturati sara' riportata nella misura del 50% in oggi giunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita' nonche' il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione della, nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui al comma precedente. La cifra corrispondente al 50% degli aumenti periodici gia' maturati da riportare in caso di passaggio di categoria degli impiegati, sara' assorbita in occasione della maturazione degli ultimi scatti di anzianita', in modo che l'importo dei dieci scatti biennali non venga ad essere superiore al 50% del minimo di stipendio della categoria.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa, categoria (dal gruppo B al gruppo A della terza categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
NORME TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SUGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate.
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva l'impiegato alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita', le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzioni esistenti anteriormente al giugno 1954.
L'impiegato che abbia scatti di anzianita' antecedente al 1 giugno 1952 di cui alla precedente tabella, continuera' a beneficiare di ulteriori scatti biennali del 5% oltre i previsti fino a raggiungere il 50% dello stipendio sul quale si calcolano gli aumenti periodici di anzianita'.

Art. 28

Art. 28.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza.
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili, nonche' con premi di produzione e in tali casi gli sara' garantito, come media annuale il minimo di retribuzione in vigore nella localita' dove avviene la prestazione di lavoro a seconda, della categoria dell'impiegato.
In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai puniti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 180 (centottanta).
DICHIARAZIONE A VERBALE
Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento agli accordi internofederali in vigore.

Art. 29

Art. 29.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine di mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza, di cui al comma precedente; in tal caso l'impiegato avra' anche facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Art. 30

Art. 30.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di danaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a norne del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 31

Art. 31.
MENSA
Tenendo conto delle varieta' della situazione in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le indennita' sostitutive finora corrisposte agli impiegati o le mense esistenti, salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 32

Art. 32.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli; osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai Superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria negli interessi dell'attivita' aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore a sua volta, non potra', con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33

Art. 33.
DIVISA
Qualora l'azienda prescriva che l'impiegato, per le mansioni che esplica, indossi una divisa, la relativa spesa sara' sostenuta per il 50% dal datore di lavoro e per il 50% dal prestatore d'opera.
Il pagamento della somma a carico dell'impiegato verra' fatto in quote mensili da trattenere sullo stipendio. sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 34

Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennita' di anzianita' ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi' gravi da rendere applicabile una mag giore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 35

Art. 35.
BENEMERENZE NAZIONALI.
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno;
2) ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazione o ad essi parificati a norma di legge 6 mesi;
3) decorati al valore, decorati all'ex ordine militare di Savoia (secondo la denominazione odierna), promossi per merito di guerra, feriti di guerra: 6 mesi.
Le predette anzianita' sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve, a norma dell'art. 1 del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'autorita' militare, nonche' integrata dalla prova di mancato godimento precedente.

Art. 36

Art. 36.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato:
Anni di servizio
Fino a 5 anni: prima categoria 2 mesi - seconda categoria un mese e mezzo - terza categoria un mese;
Oltre i 5 e fino a 10 anni: prima categoria 3 mesi - seconda categoria 2 mesi - terza categoria 1 mese e mezzo;
Oltre i 10 anni: prima categoria 4 mesi - seconda categoria 2 mesi e mezzo - terza categoria 2 mesi.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che dissolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso di licenziamento l'azienda concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato Dell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita'.

Art. 37

Art. 37.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
Nei casi in cui non siano applicabili le disposizioni del successivo art. 41, all'impiegato licenziato non ai sensi dell'art. 34 si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 la indennita' di anzianita' verra' al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1945 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile, ivi compresa l'indenita' di contingenza, per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae";
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile, ivi compresa l'indennita' di contingenza, per ogni anno di ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del cappotto. Per quanto concerne il calcolo della indennita' di contingenza vedasi l'ultimo comma del presente articolo.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la 13ª mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte, con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di anzianita', le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del liceziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 dei presente contratto.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo art. 41, all'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita', per licenziamento di cui all'art. 37:
- 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennita' di anzianita' per licenziamento e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, e del 55° anno di eta', se donna, o per malattia od infortunio ai sensi dell'articolo 21, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Art. 39

Art. 39.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, nonche' alle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 40

Art. 40.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE O DI INVALIDITA'
Al riguardo dispongono le norme del Codice civile (art. 2122 ) che disciplina la materia.
In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore le indennita' previste dagli articoli 36, 37 e 41 saranno liquidate a titolo "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile .
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima ( art. 565 Codice civile Libro delle Successioni).
In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il declino anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.D.L. 1 agosto 1945, n. 708 , ed eventuali modificazioni.

Art. 41

Art. 41.
RISCATTI PREVIDENZIALI
In relazione alla legge 17-2-1958, n. 140 , viene stabilito quanto appresso:
A) A richiesta del lavoratore, le aziende presso le quali questi presta servizio - in relazione al disposto della legge 17-2 -9518 n. 140 - provvederanno a versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le somme occorrenti perche' l'iscritto al Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto possa conseguire il riscatto previdenziale del periodo di servizio prestato anteriormente al 1 marzo 1953. Il versamento da parte delle aziende avra' luogo mediante la utilizzazione da parte delle aziende medesime dei fondi maturati, per ciascun dipendente che ne ha fatto richiesta, a titolo di indennita' di anzianita' fino al 28 febbraio 1953. Detto versamento assorbe le indennita' di anzianita' per gli anni relativi al periodo di riscatto, salve le eccezioni previste nei successivi commi.
B) Al lavoratore che cessa dal servizio per essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sia che si sia avvalso o non della facolta' del riscatto oppure sia stato assunto dopo il 1 marzo 1953, compete, all'atto della cessazione dal servizio per il periodo successivo al 1 marzo 1953 una indennita' di buonuscita pari all'1% delle retribuzioni percepite dalla anzidetta data del 1 marzo 1953, con un minimo di 3 mensilita' della retribuzione ultima raggiunta, calcolando in questa un dodicesimo della tredicesima mensilita'.
A tale indennita' si aggiungono, per l'anzianita' antecedente all'1-3-1953, le giornate di indennita' di anzianita' previste dall'art. 37 relative al periodo non riscattato tramite l'azienda, con le modalita' previste alla lettere A) e calcolate sull'ultima retribuzione tabellare, all'atto della risoluzione del rapporto, per la categoria di appartenenza al 1 marzo 1953.
Per il lavoratore che non si avvalga della facolta' del riscatto oppure che provveda in proprio al riscatto non avvalendosi della facolta' prevista alla lettera A) del presente articolo, il periodo relativo sara' considerato per intero ai fini della corresponsione della indennita' di anzianita'.
C) Al lavoratore che cessa dal servizio senza essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il periodo successivo al 1 marzo 1953 compete l'indennita' di anzianita', calcolata nella misura prevista dall'art. 37 del presente contratto e sulla base della ultima retribuzione percepita.
Qualora il fondo di previdenza, su richiesta del lavoratore, restituisca allo stesso i contributi versati, il lavoratore si impegna, all'atto della riscossione dei medesimi, a corrispondere all'azienda la quota parte afferente all'ammontare dei contributi da essa azienda versati.
Per il periodo precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del penultimo comma della lettera B).
Per i dipendenti licenziati in tronco valgono le disposizioni del presente contratto.
D) Al lavoratore che si dimette nel periodo di tre anni antecedente a quello del collocamento in quiescenza spetta il trattamento previsto dal combinato disposto degli artt. 37 e 38 del presente contratto per la indennita' di anzianita' e per la indennita' di dimissioni.
Tale trattamento non potra' superare, per coloro che si dimettono nei periodi di sei mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza, l'importo dell'indennita' di buonuscita.
Qualora le dimissioni avvengano nel periodo compreso tra i 12 ed i 6 mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza il trattamento di cui al 1° comma non potra' superare, nel suo complesso, di oltre il 30% l'importo della indennita' di buonuscita.
In caso di dimissioni nel periodo da 3 a 1 anno antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza, non si potra' superare di oltre il 50% l'importo della indennita' di buonuscita.

Art. 42

Art. 42.
CERTIFICATI DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'impiegato, che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesso come giustificazione.

Art. 43

Art. 43.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei delegati d'impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 44

Art. 44.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali di categoria che richiedano la sua continua presenza e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita', non pero' agli effetti della tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

Art. 45

Art. 45.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi confederali delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati provinciali e comunali, saranno concorsi brevi permessi senza retribuzione per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate organizzazioni tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.

Art. 46

Art. 46.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni stipulanti sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 47

Art. 47.
NORME GENERALI E SPECIALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'Azienda, purche' non contengano modifiche o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.

Art. 48

Art. 48.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.

Art. 49

Art. 49.
MINIMI DI STIPENDIO
La tabella dei minimi di stipendio base degli impiegati e' la seguente:
TABELLA
IMPIEGATI UOMINI - Stipendi mensili in vigore dal 1 agosto 1958
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA
IMPIEGATI
DONNE - Stipendi mensili in vigore dal 1 agosto 1958.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 50

Art. 50.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.

Art. 51

Art. 51.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore il 1 agosto 1958, avra' durata fino al 31 dicembre 1960 e sara' tacita - mente rinnovato di anno in anno, se non verra' disdetto 3 mesi prima della scadenza da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 1

CONTRATTO OPERAI
Art. 1.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il personale e' classificato come appresso:
a) personale in prova, per il periodo e con le modalita' di cui all'art. 3;
b) personale straordinario assunto a tempo determinato con le modalita' di cui all'art. 4;
c) personale effettivo.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
All'atto dell'assunzione il lavoratore, a richiesta dell'azienda dovra' presentare i seguenti documenti: carta d'identita' (o documento equipollente), libretto di lavoro, certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi, tessere e libretti di assicurazioni, certificati di studio e di lavoro che dimostrino le sue precedenti occupazioni, stato di famiglia. Inoltre il lavoratore deve esibire le patenti di abilitazione e gli altri documenti richiesti per l'esercizio di determinate attivita' lavorative. All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica.
In caso di nuove assunzioni costituira' titolo di preferenza l'aver gia' prestato servizio presso la stessa azienda con contratto a termine nella stessa qualifica e con piena soddisfazione dell'azienda stessa.
Il lavoratore deve pure dichiarare la sua abitazione e segnalazione ogni eventuale successivo cambiamento.
L'assunzione sara' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, specificando:
a) data di assunzione;
b) la classifica e la qualifica a cui il lavoratore e' assegnato;
c) il trattamento economico;
d) la residenza assegnatagli;
e) l'eventuale periodo di prova a cui sara' assoggetato ai sensi dell'art. 3.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Il personale assunto in servizio puo' essere assoggettato ad un periodo di prova la cui durata non puo' essere superiore ai tre mesi.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi contrattuali, salvo quanto eventualmente disposto in contrario nel presente contratto. Durante il detto periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' aver luogo, in qualsiasi momento per volonta' di ciascuna delle parti senza preavviso ne' indennita'. Qualora avvenga la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore verra' corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.
Durante il periodo di prova il personale ha diritto alla retribuzione minima della qualifica per la quale e stato assunto.
Trascorso il termine del periodo di prova, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte della azienda al lavoratore, questi si intendera' senz'altro tacitamente confermato in servizio effettivo.

Art. 4

Art. 4.
ASSUNZIONE A TERMINE
Il personale con contratto a termine per servizi stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire personale assente per malattia, ferie, congedi straordinari, richiamo alle armi, ecc.
Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con l'indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e del periodo di durata del servizio.
Il personale assunto con contratto a termine gode di tutte le disposizioni previste dal presente contratto. salvo quelle che siano incompatibili con la natuara del contratto a termine e salvo quelle relative al preavviso e all'indennita' di licenziamento.
Il lavoratore che alla scadenza convenuta e' mantenuto in servizio senza proroga scritta e consensuale del contratto a termine si intende tacitamente confermato come effettivo con il relativo trattamento.
Date le speciali caratteristiche dell'industria, in caso di rinnovazione o proroga del contratto a termine, qualora questo venga stipulato per un periodo, in una o piu' volte, superiore ai tre mesi, il lavoratore avra' diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ai ratei della indennita' prevista dall'art. 33 anche per il periodo del primo contratto termine oltre che per la sua rinnovazione o proroga.
Qualora l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto e apparisca invece fatta, per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale effettivo.

Art. 5

Art. 5.
MUTAMENTO MANSIONI
L'azienda puo' adibire temporaneamente il personale a mansioni di qualifica diversa dalla propria, purche' queste non comportino peggioramenti del trattamento economico, ne' mutamenti sostanziali alla posizione del lavoratore e, in ogni caso, siano compatibili con le sue attitudini e condizioni.
Al lavoratore temporaneamente incaricato del disimpegno di mansioni superiori e' corrisposto, in aggiunta alla propria retribuzione, un supplemento di paga pari alla differenza fra la paga minima della propria qualifica e quella minima relativa alle nuove mansioni.
Il lavoratore che avra' svolto per due mesi consecutivi (o quattro mesi, anche a periodi non consecutivi in un anno) mansioni superiori alla sua qualifica, dovra' essere passato alla qualifica superiore, purche' vi sia la vacanza del posto. La nuova paga spettante al lavoratore per il passaggio definitivo di qualifica sara' corrisposta dal primo mese successivo a quello del passaggio stesso.
DICHIARAZIONI A VERBALE
In caso di inabilita' dovuta a causa di servizio la azienda, - esclusa l'ipotesi di lavoratori aventi diritto a pensione di invalidita' permanente - sempreche' ne abbia la possibilita', cerchera' di utilizzare il personale inabile in mansioni inferiori, a condizione che il lavoratore possa svolgere, nelle nuove mansioni, la normale attivita'.
In tal caso verra' corrisposta la retribuzione della categoria di nuova assegnazione.

Art. 6

Art. 6.
ORARIO DI LAVORO
La durata del lavoro del personale addetto agli a autoservizi di linea extraurbani e' regolato dalla legge 4 febbraio 1958, n. 138 .
Per il personale viaggiante degli autoservizi non previsti dalla predetta legge, valgono le seguenti norme.
La durata normale di lavoro effettivo e' di 8 ore giornaliere o 48 settimanali.
Rientrano nel computo dell'orario di lavoro effettivo:
a) quello impiegato per la guida e il periodo durante il quale il lavoratore e' comandato a disposizione dell'azienda;
b) quello corrente per eventuali servizi pre o post orario di linea (carico e scarico merci in magazzino, tempo per portare la vettura dalla rimessa al posto di partenza, carico e scarico bagagli, posta, ecc. e le soste di durata inferiore ai 30 minuti primi);
c) quello per i ritardi giustificati dovuti a causa di forza maggiore;
d) il 12% del periodo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilita', ed escluso il periodo di riposo di cui al comma seguente.
Il lavoratore che non sia in trasferta (intendendosi per tale anche il solo pernottamento) deve essere lasciato libera in residenza, per un periodo ininterrotto e di almeno 9 ore su 24.
Per il lavoratore in trasferta il periodo di lavoro e' sempre di 15 ore.
L'orario di lavoro deve essere predisposto dall'azienda in modo che il personale ne abbia preventiva e tempestiva conoscenza.
In caso di prestazione di lavoro in limiti eccedenti quello sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
Per il personale d'ufficio, di custodia, portieri, guardiani e fattorini, adibiti questi ultimi ad un lavoro discontinuo, l'orario di lavoro e' di ore 10 giornaliere e 60 settimanali.

Art. 7

Art. 7.
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoratore, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, e' tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenze dell'azienda, gli venissero richieste.
Il lavoratore ha diritto, per ogni ora di lavoro straordinario, notturno e festivo, ad un compenso pari alla quota di paga normale e contingenza, maggiorata delle percentuali di cui appresso:
1) lavoro straordinario diurno feriale.... 25 %
2) lavoro straordinario notturno.......... 56 %
3) lavoro straordinario festivo........... 60 %
4) lavoro straordinario notturno festivo.. 60 %
5) lavoro compiuto nei giorni considerati
festivi e di cui alle lettere a), b) e
c) dell'art. 10........................ 50 %
6) lavoro notturno normale compreso in
turni avvicendati...................... 20 %
7) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati............................ 25 %
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 6.
E' considerato lavoro notturno quello eseguito in ore comprese fra le 22 e le 5 del mattino. Al lavoratore che usufruisce dell'indennita' di pernottamento non compete il trattamento per il lavoro notturno di cui sopra.
E' considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica (o nel giorno destinato al riposo compensativo) oppure nei giorni di festivita' previsti dall'art. 10.
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 8

Art. 8.
PERMESSI E ASSENZE
Il personale non puo' rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.
Ogni assenza non giustificata da' luogo alla ritenuta della retribuzione per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 20.
Le giustificazioni debbono essere comunicate alla azienda al piu' presto possibile e comunque non oltre il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo imprevisto impedimento.
Il personale viaggiante deve di norma segnalare l'assenza in tempo utile per la sua sostituzione.
In casi speciali possono essere accordati dalla Direzione dell'azienda permessi straordinari, con o senza retribuzione.
Agli operai che sono membri di organi direttivi confederali delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi senza retribuzione per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate organizzazioni tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha, raggiunto presso l'azienda, un'anzianita' di servizio di 6 mesi sara' concesso un congedo di 12 giorni, non di calendario, retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di previdenza sociale.
Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.

Art. 9

Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale per il personale viaggiante addetto a servizi di linea extraurbani e' regolato dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138 .
Il restante personale ha diritto ad un riposo settimanale da usufruire nella sua residenza della durata, di un giorno (dalle 0 alle 24); il giorno di riposo deve cadere normalmente di domenica.
E' ammesso previo diretto fra la azienda e la Commissione interna o, in sua mancanza, con i lavoratori interessati, stabilire l'eventuale cumulo di due riposi.
Qualora nel giorno di riposo vi sia prestazione di lavoro, essa sara' considerata come lavoro festivo e compensata con la maggiorazione prevista dal precedente art. 7.

Art. 10

Art. 10.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo settimanale di cui all'art. 9;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, con le altre che eventualmente in sostituzione ed in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le seguenti tredici solennita':
1. Capodanno (1 gennaio);
2. Epifania (6 gennaio);
3. Giuseppe (19 marzo);
4. Lunedi successivo a Pasqua;
5. Ascensione (mobile);
6. Corpus Domini (mobile);
7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8. Assunzione (15 agosto);
9. Ognissanti (1 novembre);
10. Immacolata Concezione (8 dicembre);
11. S. Natale (25 dicembre);
12. S. Stefano (26 dicembre);
13. Festa del Patrono del luogo dove ha sede la azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera La festa del S. Patrono sara' spostata d'accordo fra le organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, qualora questa coincida con uno dei giorni festivi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo.
La retribuzione mensile di cui all'art. 15 assorbe quanto dovuto ai lavoratori per le giornate di festivita' infrasettimanali non lavorate.
Qualora talune delle festivita' (di cui alle lettere b) e c) (esclusa la festivita' del Santo Patrono per cui vale il trattamento previsto al n. 13 della lettera c) del presente articolo) cadano di domenica e' (dovuta una giornata di retribuzione, in aggiunta a quella mensile, calcolata sulla base di 1/26 della retribuzione mensile stessa.
Il lavoro eventualmente prestato in detti giorni da' diritto, ferme restando le retribuzioni mensili, alla retribuzione oraria del lavoro compiuto, aumentata della maggiorazione di cui all'art. 7.
Lo stesso trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana.
fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.

Art. 11

Art. 11.
FERIE
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite pari a:
16 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianita' di servizio; 19 giorni di calendario da 5 a 10 anni di anzianita' di servizio;
22 giorni di calendario oltre i 10 anni di anzianita' di servizio.
In detti periodi sono comprese le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo.
In caso di festivita' intrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sara' prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivita', a meno che il datore di lavoro non voglia retribuirle a parte senza prolungare il periodo feriale.
Le ferie devono essere conteggiate per anno solare: nel caso di assunzione nel corso dell'anno il lavoratore avra' diritto alla fine dell'anno stesso, a fruire delle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato oppure al pagamento dei ratei relativi.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'azienda deve liquidare al lavoratore il rateo di ferie maturate e non godute ed ha diritto di ripetere la quota corrispondente al periodo di ferie godute e poi non maturate.
In caso di pagamento delle ferie non godute verranno corrisposti al lavoratore tanti trentesimi della retribuzione mensile (equivalente a 26 giornate di paga e contingenza) per quanti sono i giorni di ferie da retribuire.
Il preavviso di licenziamento non puo' essere considerato periodo di ferie.
Il periodo feriale ha normalmente un carattere continuativo; esso verra' assegnato dalla ditta tenendo conto delle esigenze del servizio e dei desideri del lavoratore.
L'epoca delle ferie sara' esaminata in linea di massima con la Commissione Interna.
Qualora il lavoratore non possa, godere del periodo di ferie prefissato per malattia che insorga prima dell'inizio delle ferie, il godimento delle stesse verra' rinviato.
Il periodo di ferie puo' essere frazionato in due o piu' periodi per accordo tra l'azienda e il lavoratore.

Art. 12

Art. 12.
TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
Il trasferimento del lavoratore, da effettuarsi per accertate esigenze di servizio puo' avvenire con un preavviso di almeno due settimane. Puo' anche essere accordato dalla azienda su richiesta del lavoratore.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento avra' diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione della indennita' di licenziamento.
Il lavoratore trasferito avra' diritto:
a) al rimborso delle spese di viaggio e trasporto per se' e persone di famiglia conviventi e per effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) qualora l'azienda non provveda con i propri mezzi;
b) ad una indennita' pali a giorni 15 di trasferta per il lavoratore celibe e a 20 giorni per il lavoratore con famiglia a carico.
Qualora il lavoratore non riesca a trovare un alloggio la famiglia nella localita' di nuova residenza e sia quindi costretto a collocare una camera ammobiliata per solo proprio uso, lasciando la famiglia in altra localita', l'azienda - nel caso non possa e non ritenga mettere a disposizione del lavoratore un alloggio per pernottare - dovra' concorrere alla spesa che il lavoratore incontra per l'affitto con un massimo di L. 300 giornaliere e per un periodo non superiore a tre mesi, decorrenti dall'ultimo giorno di corresponsione dell'indennita' di cui al comma b).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore l'alloggio gratuitamente, tale concessione non potra' avere una durata superiore a quella indicata nel comma precedente.
L'indennita' ed il trattamento di cui sopra non competono nel caso che il trasferimento sia richiesto dal lavoratore.
Qualora, per effetto di trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico, e che venga licenziato non per motivi disciplinari, che comportino il licenziamento in tronco, nei primi 6 mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come al comma a) per ritrasferirsi al luogo di origine, purche' ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.

Art. 13

Art. 13.
CORREDO
Il personale viaggiante deve indossare in servizio la divisa che risulta composta dei seguenti capi:
berretto;
spolverino (o indumento sostitutivo);
giacca;
pantaloni;
cappotto oppure giubba di pelle.
Il berretto con fregio e lo spolverino (o indumento sostitutivo) vengono concessi gratuitamente dall'azienda.
Gli altri capi sopra elencati, verranno pagati per il 50% dall'azienda e per il 50% dal lavoratore.
Al personale di officina e di rimessa verranno fornite gratuitamente due tute all'anno. Agli autisti verra' fornita pure gratuitamente una tuta ogni due anni.
Il periodo di durata di ciascun capo di vestiario e cosi' stabilito:
- berretto (un anno);
- spolverino o indumento sostitutivo (un anno);
- pantaloni (un anno);
- giacca (due anni);
- cappotto (quattro anni);
- giubba di pelle (otto anni).
Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico, verra' fatto in quote mensili che il datore di lavoro tratterra' sulla paga. Il numero delle quote corrispondera' alla meta' dei mesi di durata di ciascun indumento.
La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l'uniforme di cui al primo comma, saranno disposti dalla direzione dell'azienda, previ accordi con la Commissione interna o il fiduciario aziendale.
Tutti i capi di uniforme di cui sopra saranno forniti sia quelli gratuiti, sia quelli a pagamento parziale, al personale che avra' superato il periodo di prova, eccezione fatta per il berretto e lo spolverino (o indumento sostitutivo) che saranno forniti all'atto di entrata in servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente dovra' trattenere gli indumenti corrispostigli dall'azienda (salvo quelli gratuiti) e versare le residui quote aziendali non maturate oltre naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo suo debito per le quote a suo carico.
E' concesso al lavoratore di restituire il cappotto o la giubba di pelle, nel qual caso l'azienda dovra' rimborsargli le quote di uso da lui versate e non usufruite.
L'azienda potra' rivalersi dell'importo delle quote rimaste a suo credito sull'indennita' di licenziamento e su ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Gli indumenti forniti gratuitamente dall'azienda dovranno essere restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora non siano trascorsi i termini di durata.
Al personale assunto a termine l'azienda fornira' in uso per la durata del servizio il berretto con fregio e lo spolverino o l'indumento sostitutivo.

Art. 14

Art. 14.
RITIRO PATENTE
L'autista al quale sia dall'autorita' per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avra' diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini:
- 6 mesi fino a 5 anni di anzianita';
- 8 mesi oltre i 5 anni di anzianita'.
L'autista durante questo periodo potra' essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepira' la retribuzione della categoria nella quale viene a prestare servizio.
Le aziende che occupano piu' di 15 lavoratori, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, adibiranno l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro in cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verra' corrisposta l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 33 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.

Art. 15

Art. 15.
RETRIBUZIONE
La retribuzione mensile (compresi in essa gli eventuali scatti di anzianita) viene ragguagliata a 26 giornate di paga e 26 giornate di contingenza.
Nel caso di sospensione temporanea o di riduzione pure temporanea della durata del lavoro dovute a cause indipendenti dalla volonta' del lavoratore (sospensioni temporanee di servizio dovute a frane, alluvioni, ecc. ed altri analoghi casi) competera' - a conguaglio di quanto corrisposto dalla Cassa Integrazioni guadagni (in base alle norme vigenti e nei casi di cui e' dovuta l'integrazione stessa) e la differenza per ricostituire l'intera retribuzione mensile di cui al penultimo comma.
In tutti i casi di cui al precedente comma al lavoratore e' comunque sempre dovuta l'intera retribuzione mensile sopra stabilita.
Le giornate od ore di inoperosita' del personale di officina dovute a cause indipendenti dalla volonta' del lavoratore potranno - sempre che lo stesso sia stato lasciato in liberta' - essere recuperate senza ulteriore corresponsione di retribuzione, ma con la sola maggiorazione di straordinario di cui all'art. 7 in altre giornate lavorative o, in caso di eccezionali esigenze di servizio, anche festive, entro i 30 giorni successivi al periodo di inoperosita'.
Il primo giorno di inoperosita' non potra' essere recuperato, a meno che non le sia stato dato tempestivo avviso al personale. La prestazione per recupero non puo' norma mente superare le due ore giornaliere e dovra' essere effettuata in aggiunta e continuazione al lavoro normale, salvo le maggiori possibilita' di recupero previste dalla legge.
Per il personale viaggiante potranno essere recuperate, con le modalita' di cui ai comma precedenti, le giornate di inoperosita' dovute a causa di forza maggiore. Tale recupero potra' essere effettuato anche adibendo il lavoratore ad idonei lavori di manutenzione.
La disciplina di cui sopra non si applica al personale di officina per le riduzioni dovute a mancanza di energia elettrica, nel qual caso verranno applicati gli eventuali accordi generali in materia.
Le quote espresse in ora effettivamente integrate dalla Cassa Integrazione guadagni sono da escludersi dal recupero di cui sopra.
Dalla retribuzione mensile vengono dedotte le quote giornaliere relative alle giornate di malattia o di infortunio per il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 25 nonche' le quote relative a permessi accordati dall'azienda, alle assenze del lavoratore avvenute per suo fatto o causa o colpa, e cio' salvo maggiori sanzioni di cui all'art. 26.
All'atto del pagamento, sara' fornita ai dipendenti la indicazione scritta degli elementi costitutivi del loro guadagno (busta paga o documento equipollente).

Art. 16

Art. 16.
SERVIZI PERIODICI
La retribuzione sara' limitata alle sole giornate lavorative nel caso di dipendenti assunti esclusivamente per l'effettuazione di servizi costantemente settimanali, bi o trisettimanali che non impegnino il personale oltre la giornata lavorativa per il viaggio di andata e ritorno, e che, per difficolta' di ordine tecnico od organizzativo o per ragioni di residenza, non possano in alcun modo essere adibiti ad altri servizi gestiti dalla stessa azienda.
Le concessioni derivanti dagli altri istituti del presente contratto (quali ferie, indennita' di licenziamento, ecc.) che sono in funzione di una determinata prestazione di servizio continuativo saranno analogamente ragguagliate alla effettiva prestazione dei servizi periodici.

Art. 17

Art. 17.
GRATIFICA NATALIZIA
Tutto il personale ha diritto alla gratifica natalizia nella misura della retribuzione mensile ultima raggiunta, da corrispondersi non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Si considera mese compiuto la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Art. 18

Art. 18.
MISURA GIORNALIERA ED ORARIA DELLA RETRIBUZIONE
A tutti gli effetti del presente contratto la retribuzione giornaliera dei lavoratori ai otterra' dividendo per 26 l'importo della retribuzione mensile (ivi compresi gli eventuali scatti di anzianita) e quella oraria dividendo per 8 o per 10 la retribuzione giornaliera a seconda che si tratti di lavoratori con orario di 8 o di 10 ore giornaliere.

Art. 19

Art. 19.
INDENNITA' DI TRASFERTA
L'indennita' di trasferta, le cui modalita' di erogazione sono determinate come appresso, e' corrisposta in base alle norme seguenti:
a) Calcolo della indennita' di trasferta:
si effettua sommando la paga media regionale giornaliera tabellare dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, alla indennita' di contingenza (nella misura in vigore nella regione alla data di applicazione del presente contratto) relativa all'operaio qualificato, moltiplicando il risultato per il coefficiente 1,6;
b) Variazione dei punti della contingenza:
in caso di variazione dei puniti della indennita' di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuera' al termine dell'anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo;
c) Variazione delle paghe tabellari:
in caso di variazione delle paghe minime tabellari, il ricalcolo avverra', tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si e' verificata la variazione;
d) Corresponsione della indennita' di trasferta:
l'indennita' di trasferta e' corrisposta nei casi e con le modalita' seguenti:
1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale, sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore nonche' i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per piu' settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse localita':
2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere;
3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea e' costituita da piu' atti di concessione;
4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestate la sua opera fuori residenza;
e) Frazionamento della indennita' di trasferta: nei casi di cui alla lettera d) l'indennita' di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, e' corrisposta:
- nella misura intera per assenza della residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24;
- nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21;
- nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore.
La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purche' detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioe' tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto;
f) Calcolo della durata di trasferta:
l'assenza dalla residenza viene calcolata dallo orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso.
Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dell'indennita' di trasferta.
g) Pernottamento:
qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennita' di trasferta sara' ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verra' corrisposta una indennita' di pernottamento nella misura di L. 150 (vedasi anche art. 21).
h) Servizi turistici:
nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purche' questo sia normale, l'azienda corrispondera' in sostituzione dell'indennita' di trasferta l'indennita' di L. 300 per ogni pasto. Analogamente si procedera' negli altri servizi turistici quando si aggiunga un accordo tra l'azienda e i lavoratori.
i) Altre modalita' di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti:
l'indennita' di trasferta assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all'art. 22 e il concorso pasti di cui all'art. 20.
Al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 20 si trovi fuori residenza, spettera' l'indennita' di cui allo stesso articolo.
Per residenza del personale si intende la localita' assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore.
Nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 7.
In tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verra' corrisposto, un compenso forfettario pari a:
una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore;
due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore;
tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore.
Restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' CONCORSO PASTO
Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trova abitualmente nelle stesse localita' diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o piu' pasti fuori della residenza medesima, percepira', per ogni pasto, una indennita' denominata "concorso pasto" di importo pari al 25% di una frazione dell'indennita' di trasferta, calcolata come previste all'art. 19.
L'indennita' non e' dovuta al personale che - fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto - permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti.
Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra.
L'indennita' assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all'art.
22.
La stessa indennita' di concorso pasto compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto.
Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avra' diritto alla indennita' di trasferta di cui all'art. 19.

Art. 21

Art. 21.
INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO
L'indennita' di pernottamento nella misura di un terzo della indennita' di trasferta di cui all'art. 19 compete a tutto il personale costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la quota di trasferta (un terzo) relativa al pernottamento. Qualora l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennita' di pernottamento viene ridotta a L. 150 (vedasi anche art. 19, lett. g).

Art. 22

Art. 22.
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA
A tutti i lavoratori verra' corrisposta una indennita' sostitutiva di mensa nella misura di L. 15 per ogni giornata di presenza.
Tale indennita' non compete al lavoratori in trasferta o che fruiscono del concorso pasto.
Saranno mantenuti gli eventuali migliori trattamenti economici in atto.

Art. 23

Art. 23.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda, o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avra' diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del salario minimo contrattuale della categoria sui appartiene il lavoratore e della indennita' di contingenza relativa, nella misura del 4% per ogni triennio di anzianita', con un limite massimo di 4 trienni di anzianita'.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri alimenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di salario in atto alle singole scadenze mensili.
Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' pari il servizio prestato dal 1 gennaio 1945, con esclusione di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. Per il coordinamento della presente disposizione con l'abrogata norma dell'art. 23 del contratto 7 luglio 1948 per il personale dipendente da aziende esercenti autoservizi di concessione valgono le disposizioni della norma transitoria dell'accordo 27 giugno 1951.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' del lavoratore, ai fini degli aumenti decorrera' dal giorno dell'assegnazione alla nuova categoria.
La retribuzione di fatto, ivi compresi gli aumenti periodici gia' concessi, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di salario mensile della nuova categoria.
NORME TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SUGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate.
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'.
Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
Il lavoratore che all'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato i previsti quattro scatti di anzianita' (ivi compresi quelli in cifra fissa di cui alla precedente tabella) avra' diritto ad un graduale ricalcolo degli aumenti periodici consolidati in cifra fissa, nel senso che al compimento del quinto triennio di anzianita' utile uno dei predetti aumenti periodici in cifra fissa verra' sostituito da uno scatto del 4% della paga minima e della indennita' di contingenza in vigore alla maturazione di detto quinto triennio.
Sara' cosi' ricalcolato l'eventuale secondo aumento periodico in cifra fissa al compimento di un ulteriore triennio sino a raggiungere il 16% della retribuzione sulla quale si calcolano gli aumenti periodici di anzianita'.

Art. 24

Art. 24.
BENEMERENZE NAZIONALI
Per tutti i lavoratori che avessero acquisito benemerenze nazionali, si applicheranno i benefici che verranno di volta in volta stabiliti dalla legge per i dipendenti delle aziende industriali.

Art. 25

Art. 25.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
IL lavoratore deve consegnare o far pervenire alla azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha la facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempreche' non siano causati da eventi colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, secondo i seguenti termini:
1) 6 mesi fino a 5 anni di anzianita';
2) 8 mesi oltre i 5 anni di anzianita'.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Ove la prosecuzione della malattia oltre i termini di cui sopra non permetta al lavoratore di riprendere il lavoro, il rapporto verra' risolto di pieno diritto con la liquidazione dell'indennita' di cui all'articolo 33.

Art. 26

Art. 26.
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
L'infrazione alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende, commessi dai lavoratori saranno puniti secondo la gravita' della mancanza con:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa;
licenziamento in tronco.
Il rimprovero verbale o scritto sara' applicato al lavoratore che commetta lievi mancanze.
La multa, fino ad un massimo di sei ore di retribuzione, verra' comunicata al lavoratore che:
a) gia' richiamato non osservi l'orario di lavoro;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso;
c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale;
d) effettui collette o sottoscrizioni durante le ore di lavoro;
e) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura piu' grave;
f) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie;
g) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio (fumare in posto non autorizzato, introduzione di bevande alcooliche, ecc).
L'importo delle multe che non costituiscano risarcimento di danni sara' devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattie Lavoratori (I.N.A.M.) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni.
E' punito con la sospensione dal servizio e con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che:
a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico;
b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo del lavoro;
c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarita' nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio;
d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza;
e) sia trovato addormentato sul lavoro;
f) pronunci apprezzamenti offensivi o schemevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni;
g) ecceda se capo-squadra o capo-operaio nel valersi della propria autorita' sul personale dipendente;
h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa;
i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione e' strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima.
Sono passivi di licenziamento in tronco senza preavviso ne' indennita' i lavoratori colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) appropriazione, furti, danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicita' anche non necessaria nelle suddette mancanze;
c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio;
d) mancanze da cui siano derivate gravi, irregolarita' nel servizio o danni alle persone o alle cose;
e) sia gia' stato punito due volte con la sospensione a norma del precedente comma e incorra nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione:
f) reati infamanti o atti illeciti o immorali;
g) ubriachezza in servizio;
h) non aver osservato le norme sulla viabilita' con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda;
i) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi;
l) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea, anche se gli stessi non hanno avuto conseguenze ne' alle persone ne' alle cose;
m) mancanze in genere di gravita' con simili.
Qualora il dipendente commetta mancanze tali da non provocare il suo licenziamento in tronco ma che rendano incompatibile la sua presenza presso la sede o una filiale dell'azienda e l'azienda a sua volta lo trasferisca, il dipendente non avra' diritto al trattamento previsto.
all'art. 12 salvo per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per se' e i suoi familiari.

Art. 27

Art. 27.
RESPONSABILITA' DELL'AUTISTA
L'autista e' responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed e' tenuto ad osservare tutte le norme di legge e i regolamenti per la circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare all'azienda tutte le deficienze tecniche del veicolo che gli e' affidato in consegna.
Egli rispondera' degli eventuali danni e delle contravvenzioni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

Art. 28

Art. 28.
CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DELLE MERCI DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
Al personale viaggiante incombe l'obbligo della piccola manutenzione e della pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento.
Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione, in linea di massima non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale e limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto all'art. 6 o sia assegnato a linee o gruppi di linee staccate di piccola importanza, anche se appartenenti a grandi aziende.
Durante dette operazioni il lavoratore avra' in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile.
Il lavoratore risponde dei danni, a lui imputabili causati al materiale ed alle merci che gli sono stati affidati; risponde inoltre degli smarrimenti e dei danni causati a bagagli avuti in consegna.
I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza della ditta, e valutati in contraddittorio.
L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, sara' ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sara' ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennita' dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

Art. 29

Art. 29.
CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, nazionali, regionali, provinciali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attivita' presso l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto, per la durata della carica, con un massimo di anni due.
Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, ad eccezione della decorrenza dell'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento.
Al lavoratore detenuto per cause di servizio, e che venga successivamente assolto per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato, spetta la riammissione in servizio, il mantenimento dell'anzianita' ai soli fini della determinazione della indennita' di licenziamento e la corresponsione del 50% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata durante il periodo della detenzione; corresponsione da effettuarsi dopo la notifica della suddetta decisione giudiziaria definitiva.
Tale indennita' viene portata al 75% per coloro che hanno persone a carico per le quali vengono percepiti gli assegni familiari.
Il personale assunto in sostituzione di quello che fruisce del trattamento di cui sopra si intende assumano con contratto a termine scadente al rientro dell'altro lavoratore.
Per il personale chiamato o richiamato alle armi valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti.

Art. 30

Art. 30.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Tutti gli accordi interconfederali vigenti, anche se non espressamente richiamati nel presente contratto si intendono applicabili a meno che le loro disposizioni non contrastino con quelle del presente contratto.

Art. 31

Art. 31.
PREAVVISO
In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento in tronco, ai lavoratori non in prova compete un preavviso di 15 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno.
I termini di preavviso sopraindicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni.
E' in facolta' dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondenti e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto od in parte nel periodo suddetto, l'azienda avra' diritto di trattenergli il corrispondente importo, dovutogli a qualsiasi titolo.

Art. 32

Art. 32.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo art. 35, al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'art.
33.
a) 100% nei seguenti casi:
1) uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta';
2) donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta' o che si dimettano per maternita' o matrimonio;
3) ai dimissionari per malattia, infortunio o trasferimento;
4) ai dimissionari che abbiano superato i 15 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda;
b) 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda;
c) 50% al dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda;
d) 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda.

Art. 33

Art. 33.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo art. 35, al lavoratore licenziato non ai sensi dell'art 26 verra' corrisposta l'indennita' di licenziamento nella misura di:
8 giorni per ogni anno fino a 5 anni;
10 giorni per ogni anno da 5 a 12 anni;
14 giorni per ogni anno oltre i 12 anni.
Agli effetti della liquidazione di tale indennita', le frazioni di anno si computano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Le indennita' di cui al primo comma si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dal 1 aprile 1948 e sono calcolate in base all'intera, retribuzione; l'anzianita' precedente sara' computata agli effetti del diritto alle maggiori indennita' stesse, per il periodo successivo alla data del 1 aprile 1948.
Per l'anzianita' precedente al 1 aprile 1948 valgono le norme dell'art. 17 del contratto di lavoro 21 marzo 1928 in base alle quali l'indennita' di licenziamento e' la seguente:
a) personale viaggiante: sette giorni di paga per ogni anno di servizio effettivo considerando come anno intero la frazione superiore a 6 mesi;
b) personale di officina, di custodia e di fatica: cinque giorni di paga per ogni anno di servizio.
Le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa non interrompono l'anzianita'.
Le indennita' di cui al presente articolo sono liquidate sull'intera retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro comprensiva dell'indennita' di contingenza.

Art. 34

Art. 34.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore l'azienda, ai sensi e con le modalita', previste dall' art. 2122 del Cod. Civ. , deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, l'indennita' prevista dagli articoli 31, 33 e 35 del presente contratto.

Art. 35

Art. 35.
RISCATTI PREVIDENZIALI
In relazione alla legge 17 febbraio 1958, n. 140 , viene stabilito quanto appresso:
A) A richiesta del lavoratore, le aziende presso le quali questi presto servizio - in relazione al disposto della legge 17 febbraio 1958, n. 140 - provvederanno a versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le somme occorrenti perche' l'iscritto al Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto possa conseguire il riscatto previdenziale dei periodo di servizio prestato anteriormente al 1 marzo 1953. Il versamento da parte delle aziende avra' luogo mediante la utilizzazione da parte delle aziende medesime dei fondi maturati per ciascun dipendente che ne ha fatto richiesta, a titolo di indennita' di anzianita' fino al 28 febbraio 1953. Detto versamento assorbe le indennita' di anzianita' per gli anni relativi al periodo di riscatto, salve le eccezioni previste nei successivi comuni.
B) Al lavoratore che cessa dal servizio per essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sia che si sia avvalso o non della facolta' del riscatto oppure sia stato assunto dopo il 1 marzo 1953, compete, all'atto della cessazione dal servizio per il periodo successivo al 1 marzo 1953 una indennita', di buonuscita pari all'1% delle retribuzioni percepite dalla anzidetta data del 1 marzo 1953, con un minimo di 3 mensilita' della retribuzione ultimata raggiunta, calcolando in questa un dodicesimo della tredicesima mensilita'.
A tale indennita' si aggiungono, per l'anzianita' antecedente al 1 marzo 1953, le giornate di indennita' di anzianita' previste dall'art. 33 relative al periodo non riscattato tramite l'azienda, con le modalita' previste alla lettera A) e calcolate sull'ultima retribuzione tabellare, all'atto della risoluzione del rapporto, per la categoria di appartenenza al 1 marzo 1953.
Per il lavoratore che non si avvalga della facolta' del riscatto oppure che provveda in proprio al riscatto non avvalendosi della facolta' prevista alla lettera A) del presente articolo, il periodo relativo sara' considerato per intero ai fini della corresponsione della indennita' di anzianita'.
C) Al lavoratore che cessa dal servizio senza essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il periodo successivo al 1 marzo 1953 compete l'indennita' di anzianita' calcolata nella misura prevista dall'art. 33 del presente contratto e sulla base dell'ultima retribuzione percepita.
Qualora il fondo di previdenza, su richiesta del lavoratore, restituisca allo stesso i contributi versati, il lavoriatore si impegna, all'atto della riscossione dei medesimi, a corrispondere all'azienda la quota parte afferente all'ammontare dei contributi da essa azienda versati.
Per il periodo precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del penultimo comma della lettera B).
Per i dipendenti licenziati in tronco valgono le disposizioni del presente contratto.
D) Al lavoratore che si dimette nel periodo di tre anni antecedenti a quello del collocamento in quiescenza spetta il trattamento previsto dal combinato disposto degli artt. 32 e 33 del presente contratto per la indennita' di anzianita' e per la indennita' di dimissioni.
Tale trattamento non potra' superare, per coloro che si dimettono nei periodi di sei mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza, l'importo dell'indennita' di buonuscita.
Qualora, le dimissioni avvengano nel periodo compreso tra i 12 ed i 6 mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza, il trattamento di cui al 1° comma non potra' superare, nel suo complesso, di oltre il 30% l'importo della indennita' di buonuscita.
In caso di dimissioni nel periodo da 3 anni ad 1 anno antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza, non si potra' superare di oltre il 50% l'importo della indennita' di buonuscita.

Art. 36

Art. 36.
CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di riconciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali stipulanti provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 37

Art. 37.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per se' il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Art. 38

Art. 38.
TABELLA DELLE PAGHE MENSILI
All'autista adibito in via continuativa alla guida di autobus con rimorchio non potra' essere ridotta la paga, quando venga adibito alla guida di autobus senza rimorchio.
La tabella delle paghe mensili degli operai e' la seguente:
TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI OPERAI IN VIGORE DAL 1 agosto 1958
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 39

Art. 39.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Ferma restando la inscindibilita' e la correlativita' di ogni istituto del presente contratto e la non cumulabilita' con alcun altro trattamento, le parti si danno atto di non aver inteso di sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore nei singoli istituti, condizioni che dovranno essere mantenute in vigore "ad personam".
Tale miglior trattamento assorbira', fino a concorrenza, gli eventuali miglioramenti accordati per lo stesso istituto successivamente ai lavoratori stessi.

Art. 40

Art. 40.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1 agosto 1958 e avra' durata fino al 31 dicembre 1960 con proroga tacita di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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