Monitoring Gesetzessammlung

060U1053

IT - DPR

060U1053

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1053)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, la Federazione Nazionale Barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed Affini e la Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri, al quale, in data 16 maggio 1960, ha aderito la Federazione italiana Lavoratori Barbieri, Parrucchieri misti ed Affini; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 48 del 9 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 1947 per le aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, nonche' per i lavoratori dipendenti sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 48. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21 NOVEMBRE 1947
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI BARBIERI E MISTI, PARRUCCHIERI
PER SIGNORA ED AFFINI
Addi' 21 novembre 1947 in Roma,
tra
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, rappresentata dal Consigliere confederale Sig. Diego Di Natale (Udine, per delega del suo Presidente Sig. Gino Varlecchi, con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.: Padovani Mario (Reggio Emilia), Consigliere confederale; Rutigliani Bruno (Milano); Ginassi Giuseppe (Firenze); Lossani Luigi (Milano), assistiti dal Dott. Giorgio Coppa della Confederazione stessa;
la FEDERAZIONE NAZIONALE BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente Alessandro Cosolari, con la partecipazione di una Delegazione composta dai Presidenti di Sezione nazionale di categoria Sigg.: Napolitano Paolino (Genova) e De Luca Euschio (Roma), e dai Signori: Cafiero Umberto (Napoli), Castelli Duilio (Como), Conti Giovanni (Genova), De Ruvo Emanuele (Roma), Giordano Taddeo (Bari), Parisi Giuseppe (Messina), Ribera Curio (Terni), Stringhini Spartaco (Cremona), Zambarbieri Ambrogio (Milano).
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORANTI PARRUCCHIERI, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Giannini Francesco, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Sigg. Cecchi Bruno, Martelli Ugo, Pinzan Emilio, Turino Carmelo, membri del Comitato Centrale, Berti Sergio del Sindacato di Roma, Fiume Mario del Sindacato di Bologna, assistiti dall'Avv. Fenizi Fenizio della Confederazione Generale italiana del Lavoro;
si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le aziende di Barbieri e Misti, Parrucchieri per Signora ed Affini, nonche' per i Lavoranti dipendenti.
Art. 1.
ASSUNZIONE.
L'assunzione del personale maschile e femminile sara' effettuata tramite gli Uffici di Collocamento di categoria in base alle disposizioni di legge vigenti, salvo eventuali accordi locali.
In ciascuna Provincia verra' istituita una Commissione paritetica fra le rispettive Associazioni di categoria, con funzioni consultive su ogni questione attinente all'Ufficio di Collocamento.

Art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti:
a) Carta di identita';
b) Libretto di lavoro;
c) Tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie;
d) Certificato che dimostri la precedente occupazione;
e) Libretto sanitario;
f) Nulla-osta rilasciato dall'Ufficio di Collocamento.
Il datore di lavoro potra' eventualmente richiedere il certificato penale, in data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovra' comunicare al datore di lavoro la propria residenza ed i successivi cambiamenti.

Art. 3

Art. 3.
VISITA MEDICA
Il dipendente potra' essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
Il personale di nuova assunzione e' soggetto ad un periodo di prova della durata di sei giorni per i barbieri ed i misti e di dodici giorni per i parrucchieri per signora.
Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso di indennita', col solo pagamento delle ore di lavoro compiuto, in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato, senza alcun altro indennizzo.
Al dipendente confermato in base all'esito della prova il datore di lavoro fissera' la relativa retribuzione che non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal contratto integrativo vigente per la categoria alla quale il dipendente stesso viene assegnato.
Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianita'.

Art. 5

Art. 5.
ASSUNZIONE PROVVISORIA
Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre due mesi consecutivi in sostituzione di altro personale assente per malattia; esso dovra', al momento dell'assunzione, essere avvisato per iscritto, tramite l'Ufficio di Collocamento della provvisorieta' del rapporto, restando inteso che, alla scadenza del rapporto stesso in conseguenza del ritorno al lavoro del personale assente per malattia, non gli competeranno ne' la indennita' di licenziamento, ne' le ferie, ne' la gratifica natalizia.
Le condizioni salariali per i "cambi" saranno stabilite nei contratti integrativi provinciali.

Art. 6

Art. 6.
DISCIPLINA DEL PERSONALE
Il personale nei rapporti del lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori con urbanita' ed equanimita' verso i colleghi.
Il personale non deve fumare ne' introdurre nella bottega oggetti o altro non autorizzati dal datore di lavoro.
Il personale ha l'obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprieta', di tela bianca in buono stato e pulito.
Il personale non deve esplicare nell'azienda altra attivita' che non sia quella attinente al servizio dell'azienda stessa e comunque ricevere e intrattenersi nell'azienda con estranei. Non e' consentito esercitare fuori orario e fuori bottega l'attivita' attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 7

Art. 7.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere comunicate, salvo casi di giustificato motivo, entro mezza giornata dall'assenza.
Nel caso di malattia il datore di lavoro ha la facolta' di fare controllare dal suo medico di fiducia il decorso della malattia.
L'assenza ingiustificata o non permessa potra' essere punita con la multa nella misura del 10% della retribuzione normale che il dipendente avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Art. 8

Art. 8.
QUALIFICHE
1) Barbiere.
E' considerato lavorante di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme il taglio dei capelli di qualunque foggia, l'abbruciatura delle punte, la rimessa in ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, il massaggio normale o con mezzi meccanici.
E' considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire correttamente il taglio dei capelli e il taglio di barba con rasatura ai lati e con sole forbici sul mento ed il taglio dei canelli per bambini, e, con perfezione, la rasatura della barba.
E' considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni e la rasatura della barba.
E' considerato mezzo lavorante il dipendente che abbia superato il periodo di apprendistato e purche' abbia compiuto il 17° anno di eta': dopo un anno trascorso con la qualifica suddetta e dopo il compimento del 18° anno di eta' il mezzo lavorante passa alla 3ª categoria.
2) Lavorante delle aziende miste.
Per le qualifiche dei lavoranti delle aziende miste, che disimpegnano esclusivamente mansioni di parrucchiere per signora, dovra' farsi riferimento alla categoria anzidetta.
3) Parrucchiere per signora.
E' considerato lavorante parrucchiere di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanente su capelli corti e lunghi di diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da essi preparata, deve corrispondere alle necessita' occorrenti a quella determinata qualita' fisica di capelli, pettinature fantasia eseguite su capelli lunghi e corti, acconciature da modello, disegni, stampe, fotografie, ondulazioni all'acqua su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro su capelli lunghi e corti, lavatura, della testa, taglio dei capelli, bruciatura delle punte, massaggi alla testa con lozioni ed olii speciali, applicazioni di posticci in genere e pettinature su manichini e possegga cognizioni di acconciature storiche.
E' considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture o decolorazioni, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro o all'acqua su capelli lunghi o corti, lavatura di capelli, taglio bruciatura delle punte, massaggi alla testa e frizioni.
E' considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente capace di eseguire permanente, tintura e decolorazioni, ondulazione a ferro e all'acqua, messa in piega, lavatura della testa, taglio o sfumatura dei capelli, massaggi alla testa e frizioni ed abbia buone nozioni di carattere generale.
E' considerato aiuto lavorante colui che, trascorso il periodo di apprendistato sappia eseguire: lavaggio dei capelli lunghi e corti, massaggi, bagni d'olio e frizioni, preparazione per l'avvolgimento della permanente, passaggio del preparato decolorante.
La qualifica di manicure aiuto-lavorante di nuova istituzione puo' essere attribuita solo al personale femminile in grado di esplicare le mansioni dell'aiuto-lavorante.
Nei contratti integrativi saranno qualificate le pettinatrici di 1ª, 2ª e 3ª categoria.
4) Altre categorie.
a) Manicure, b) pedicure, c) manicure-pedicure, d) manicure massaggiatrice, e) manicure-pedicure massaggiatrice.
Per essere qualificata manicure occorre un periodo massimo di sei mesi di apprendistato.
Laddove alla data di stipulazione del presente contratto non sia possibile determinare la qualifica dei lavoranti per uomo e misti, sia per ragioni tecniche sia per consuetudine locale, la qualifica sara' determinata dalla categoria del negozio ove gli stessi prestano servizio.

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
L'orario settimanale di lavoro, di 48 ore ordinarie, viene maggiorato di ore straordinarie come segue:
a) fino ad un massimo di 54 ore (comprensive di 6 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al di sopra di 500 mila abitanti;
b) fino ad un massimo di 5 ore (comprensive di 8 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 500 mila abitanti e fino a 100 mila abitanti. E' consentito di concordare nei contratti integrativi un'ora in piu' di straordinario, in relazione alle necessita' ambientali
c) fino ad un massimo di 58 ore (comprensive di 10 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 100 mila abitanti.
E' consentito di concordare nei contratti integrativi provinciali due ore in piu' di straordinario, in relazione alle necessita' ambientali.
Le migliori condizioni orarie restano acquisite; esse possono essere modificate con il pagamento delle ore stabilite in piu', entro i massimi previsti dal presente contratto, con accordi integrativi provinciali,

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALI
Il riposo settimanale per i barbieri e misti deve avere luogo nella giornata del lunedi o della domenica compatibilmente con le necessita' di carattere locale.
Il riposo settimanale dei parrucchieri per signora deve aver luogo nella giornata della domenica. Si conviene che puo' essere consentita, in caso di necessita', attraverso i contratti integrativi provinciali, la concessione di mezza giornata, nel corso della settimana con l'obbligo di recupero.

Art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
1) Giorni festivi con chiusura totale.
Sono considerati giorni festivi nei quali non e' dovuta alcuna retribuzione salvo le condizioni piu' favorevoli gia' acquisite provincialmente, il 1 gennaio, il 15 agosto, il 26 (od il 25) dicembre.
Nei contratti integrativi e' in facolta' delle parti di posporre le date su accennate.
2) Giorni semi-festivi.
Sono considerati giorni semi-festivi con apertura regolare e continuativa lino alle ore 13, salvo le consuetudini locali, il 6 gennaio (Epifania), il 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1 novembre, Natale, ed il giorno del Patrono di ogni singolo comune o capoluogo.
Nei giorni semi-festivi il personale ha diritto alla completa corresponsione della giornata di salario. Nel caso dovesse verificarsi il fatto di due o piu' festivita' consecutive sara' concordato di comune accordo tra le organizzazioni sindacali l'orario da effettuarsi.
3) Festivita' nazionali con totale chiusura.
Saranno considerate festivita' nazionali quelle stabilite dalla legge (25 aprile, 1 maggio, 8 maggio, 2 giugno, 4 novembre).
Per tutte le festivita' nazionali sopra elencate sara' corrisposto al personale il salario globale che avrebbe percepito come se avesse lavorato. Nel caso in cui il personale dovesse lavorare in tali giornate (fatta eccezione per il 1 maggio) esso ricevera' in piu' la retribuzione per le ore lavorate.

Art. 12

Art. 12.
TRATTAMENTO MALATTIA
Nel caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia indennizzato dall'istituto di Assistenza. Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il dipendente o la malattia debitamente accertata non consenta a quest'ultimo di riprendere il lavoro, il dipendente stesso avra' diritto alla liquidazione regolare, senza preavviso.
Per il personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 13

Art. 13.
VENDITA DELLA PROFUMERIA
Nei contratti integrativi sara' fissata una percentuale silla vendita della profumeria eseguita direttamente da ciascun lavoratore.

Art. 14

Art. 14.
PAGHE
La determinazione delle paghe corrispondenti alle categorie di lavoranti sara' stabilita nei singoli contratti integrativi provinciali. Nel caso di retribuzione a percentuale e' d'obbligo che sia fissato prima un minimo di paga.
Per il lavorante occupato presso un'azienda mista nella quale esplichi le due attivita' per uomo e signora, verra' disposta nei contratti integrativi provinciali una percentuale di maggiorazione sui minimi di paga stabiliti nei contratti integrativi per le aziende da uomo nella misura non inferiore al 20%.
Nei contratti integrativi provinciali saranno stabilite altresi' le condizioni in base alle quali sara' effettuato il lavoro a domicilio del cliente.
La paga deve essere corrisposta allo scadere della settimana di lavoro. I reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente e sulla qualita' della moneta debbono essere fatti immediatamente all'atto della riscossione della paga.

Art. 15

Art. 15.
LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario sara' retribuito con una maggiorazione da stabilire nei contratti integrativi provinciali.

Art. 16

Art. 16.
MANCE
Sono ammesse le mance ad esclusivo vantaggio del personale. Nessuna partecipazione spettera' al conduttore dell'esercizio, al quale spetta tuttavia quanto il cliente lascia in piu', indipendentemente dalla mancia al lavoratore; se il lavorante non ha ricevuto a parte la mancia, quanto il cliente lascia in piu' e' di spettanza del lavoratore stesso.
Ad eccezione dei Parrucchieri per Signora per i quali le mance sono di regola individuali, le mance saranno divise in parti uguali fra i lavoranti; ai mezzi lavoranti sara' devoluto il 25% della parte spettante al singolo lavorante.
Il personale che esplica mansioni di parrucchiere misto partecipera' alle mance incassate nel reparto uomo nella misura del 10%. Nel caso di malattia durante le strenne di Natale e del Ferragosto (o di Pasqua) il lavorante conservera' il diritto alle mance nella stessa misura degli altri lavoranti; se sara' sostituito godra' il 50% e l'altra meta' andra' a beneficio del lavorante che prestera' servizio.
Se durante le feste sopra dette saranno assunti degli imprestiti, essi avranno diritto al 35% della quota spettante al singolo lavorante.
Il familiare del datore di lavoro che partecipera' al godimento delle mance, osservera' tutte le norme di lavoro a cui sono soggetti gli altri lavoranti

Art. 17

Art. 17.
FERIE
Ai lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini (manicure, pedicure, massaggiatrici, pettinatrici ecc.) saranno concessi anno otto giorni di ferie remunerabili godibili e continuativi, ed in piu' due giorni remunerati e frazionabili a facolta' del datore di lavoro, in base al salario globale fissato nei contratti integrativi provinciali.
Ai fini della liquidazione delle ferie il salario globale (del quale possono far parte sia i minimi di paga base, sia l'indennita' di contingenza ed il carovita) sara' calcolato in base all'ultimo salario globale giornaliero.
La liquidazione delle ferie dei lavoranti retribuiti soltanto a percentuale sara' calcolata in base all'ammontare dell'ultima quindicina di paga globale; laddove e' stabilito un minimo garantito, la liquidazione delle ferie non potra' essere inferiore al minimo stesso.
Laddove e' stata effettuata la scomposizione del salario nei due elementi di paga base e contingenza, la liquidazione delle ferie sara' corrisposta sull'ammontare dell'intera retribuzione.
L'epoca delle ferie sara' stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze del lavoro e compatibilmente con Le preferenze del personale, in genere nel periodo da giugno a settembre.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato come periodo di ferie.
In caso di dimissioni e di licenziamento, ove sia maturato il diritto alle ferie intere, al lavoratore spettera' il godimento delle ferie stesse.
In caso di licenziamento e di ferie collettive, ove non sia maturato il diritto alle ferie intere, al lavorante spettera' il godimento delle ferie, in ragione dei dodicesimi maturati. Eguale diritto spettera' al lavoratore dimissionario.

Art. 18

Art. 18.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Al lavorante per il primo anno di anzianita' trascorso ininterrottamente eccetto che per malattia, in caso di licenziamento o di dimissioni, sara' corrisposta una indennita' pari a quattro giorni di salario globale (comprensivo dei minimi di paga e dell'indennita' di contingenza o del carovita fissati nei contratti integrativi provinciali).
L'ammontare dell'indennita' di licenziamento o di dimissione spettante ai lavoranti retribuiti a percentuale sara' calcolata in base all'ultima quindicina di paga.
Per gli anni successivi al primo, sara' corrisposta una indennita' pari a due giorni di salario globale, per ogni anno di anzianita' di servizio.
Il lavorante che avra' compiuto i primi mesi di anzianita' in caso di licenziamento avra' diritto all'indennita' rispetto al servizio prestato.

Art. 19

Art. 19.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ai lavoranti potranno essere inflitte le seguenti punizioni:
a) multa fino a mezz'ora di salario;
b) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento in tronco.
Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi.
I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore.
I proventi delle multe, che non rappresentano comunque risarcimenti di danni dovranno essere versati non oltre 7 giorni dalla trattenuta alla cassa previdenziale interna del sindacato di categoria.

Art. 20

Art. 20.
MULTE E SOSPENSIONI
Previa contestazione della mancanza all'interessato il datore di lavoro potra' infliggere la multa nei seguenti casi:
a) allontanamento arbitrario dal lavoro;
b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari;
c) introduzione di bevande alcooliche o fumare nel negozio senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
d) ritardo all'inizio di lavoro - conforme all'orario di apertura e chiusura - o anticipo nella cessazione del lavoro;
e) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla discipline, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda, nonche' al regolare andamento del lavoro.
Nei casi di recidiva e maggiore gravita', si potra' applicare la sospensione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

Art. 21

Art. 21.
LICENZIAMENTO IN TRONCO
Potranno essere licenziati senza preavviso ne' indennita' di licenziamento i lavoranti colpevoli di:
a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusto quanto detto al comma 1 dell'art. 6;
b) furti o danneggiamenti volontari al materiale;
c) rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
d) assenza non giustificata per tre giorni consecutivi, e per tre volte in un anno nei giorni seguenti i festivi;
e) risse nell'azienda;
f) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza si renda incompatibile la prosecuzione del lavoro; ed in genere mancanze cosi' gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
g) recidiva in qualunque mancanza che abbia data luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 22

Art. 22.
LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo soltanto all'atto della paga, in fine settimana, mediante preavviso di sei giorni a mezzo di lettera raccomandata.
E' in facolta' delle parti di sostituire al periodo di preavviso il pagamento integrale dei giorni di lavoro mancanti al compimento del periodo stesso.
Il licenziamento del personale, eccetto per motivi gravissimi non potra' avvenire nei sessanta giorni antecedenti il capo d'anno nel trenta giorni antecedendi il Ferragosto o la Pasqua, sempreche' in tali circostanze vengano raccolte per consuetudine mancie per le suddette ricorrenze.

Art. 23

Art. 23.
GRATIFICA NATALIZIA
Ai lavoranti dipendenti da aziende di barbiere e misti, parrucchiere per signora ed affini, sara' corrisposta ogni anno una gratifica natalizia.
1°) Per le province ove e' avvenuta la scomposizione della remunerazione in paga base e contingenza o carovita, la gratifica natalizia verra' corrisposta;
a) per i centri che hanno 250.001 abitanti ed altre, nella misura di duecento ore di paga base e del 12 - 20 - 25% delle 200 ore di contingenza o carovita in atto nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente per i negozi di 3ª 2ª e 1ª categoria.
b) per i centri che hanno meno di 250.000 abitanti, nella misura di 200 ore di paga base e del 5 - 8 - 12% delle 200 ore di contingenza o caro vita in atto nella prima quindicina di dicembre, rispettivamente per i negozi di 3ª, 2ª e 1ª categoria.
2°) Per le province ove viene pagato un salario unico, la gratifica natalizia verra' corrisposta:
a) per i centri superiori ai 250.001 abitanti nella misura del 20 - 25 30% delle 200 ore di salario unico rispettivamente per la 3ª, 2ª e 1ª categoria;
b) nei centri al disotto di 250 mila abitanti nella misura; del 15 - 20 - 25% delle 200 ore di salario unico, rispettivamente per la 3ª, 2ª e 1ª categoria.
3°) Per i centri in cui vige la remunerazione a percentuale, la gratifica natalizia verra' calcolata sulle 200 ore computate in base alla remunerazione della prima quindicina di dicembre con le percentuali e gli scarti sopra indicati, tranne che provincialmente sia stato stabilito l'assorbimento della gratifica nella remunerazione a percentuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Art. 24

Art. 24.
CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Nelle controversie individuali di lavoro dovra' essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive Associazioni di categoria.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le norme di legge vigenti.

Art. 25

Art. 25.
CONTRIBUTI ASSICURATIVI
Per quanto riguarda il trattamento assicurativo, mutualistico e previdenziale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26

Art. 26.
LAVORO ACCESSORIO
Il personale e' tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impannate, lucidatura del pavimento, ecc.).

Art. 27

Art. 27.
TRAPASSO DI AZIENDA
Il trapasso o qualsiasi altra trasformazione della azienda non risolvono il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale, questo conservera' il diritto alla indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli competa in base al presente contratto.

Art. 28

Art. 28.
DIRIGENTI SINDACALI
Per il licenziamento od il trasferimento dei lavoranti membri del Comitato Direttivo provinciale del Sindacato, la cui qualifica sia stata comunicata al datore di lavoro tramite l'Associazione Provinciale di categoria entro 15 giorni dell'avvenuta nomina, occorre il preventivo benestare di una Commissione paritetica di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 29

Art. 29.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I contratti collettivi provinciali vigenti per la categoria di cui al presente contratto saranno sostituiti di diritto dal presente contratto alla data della sua decorrenza; per la parte salariale e per le qualifiche rimangono in vigore le tabelle e le declaratorie contenute nei vigenti contratti provinciali fino all'entrata in vigore degli accordi integrativi che saranno stipulati entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Art. 30

Art. 30.
APPRENDISTATO
Per l'apprendistato valgono le seguenti norme:
1) E' considerato apprendista barbiere e parrucchiere colui che e' occupato in una azienda da barbiere o parrucchiere per imparare metodicamente il mestiere.
2) Non potra' essere considerato apprendista il prestatore d'opera che, pur volendo imparare il mestiere non abbia ancora 14 anni compiuti e che non sia prosciolto dall'obbligo dell'istruzione elementare, salvo celi nuove disposizioni di legge non abbassino il limite di eta' per l'ammissione al lavoro.
3) Puo' tenere apprendisti il datore di lavoro che abbia la patente di mestiere e che sia il conduttore tecnico dell'azienda.
Puo' essere privato di questo diritto il datore di lavoro che non offra sufficienti garanzie morali o quando reiteratamente la formazione professionale da lui data agli apprendisti si dimostri insufficiente.
Per il datore di lavoro non in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, l'assunzione degli apprendisti non e' regolata dal presente accordo.
4) L'assunzione di un apprendista nella bottega da' luogo ad un rapporto di lavoro tra il datore e prestatore d'opera alle condizioni stabilite nel paragrafo seguente.
5) La durata massima dell'apprendistato e' fissata come segue:
apprendisti barbieri:
eta 14 anni, durata anni 4
" 15 " " 31/2
16 " " 3
" 17 " " 2
apprendisti parrucchieri per signora
eta 14 anni, durata anni 5
" 15 " " 41/2
" 16 " " 4
" 17 " " 3
apprendisti manicure, durata mesi 6.
In circostanze speciali potra' essere concesso l'inizio dell'apprendistato, d'accordo fra le Associazioni professionali, ai giovani di eta' superiore ai 17 anni.
Nel computo del periodo di apprendistato si terra' conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende della stessa attivita'.
Il periodo di prova per l'assunzione dell'apprendista e' fissato in giorni 15, per i barbieri, in giorni 30 per i parrucchieri per signora.
Il periodo di preavviso per il licenziamento e' fissato in giorni sei.
Le retribuzioni dell'apprendista sono fissate come segue: per il primo quarto del periodo dell'apprendistato, retribuzione libera; per il secondo quarto del periodo di apprendistato 30% della paga globale del lavorante di 3ª categoria; per il terzo quarto del periodo di apprendistato 60% della paga globale del lavorante di 3ª categoria; per il quarto quarto del periodo di apprendistato 80% della paga globale dei lavorante di 3ª categoria.
6) Nel caso che il datore di lavoro non intenda concedere l'aumento di paga previsto, l'apprendista potra' appellarsi ad una Commissione paritetica costituita tra le due Associazioni di categoria interessate. Detta Commissione sentite le parti ed eventualmente sottoposto l'apprendista ad una prova pratica, deliberera' in merito.
Il giudizio della Commissione sara' inappellabile per entrambe le parti.
Nel caso che l'apprendista pur non avendo compiuto l'intero periodo di lavoro fissato nel paragrafo precedente, abbia raggiunto un grado di preparazione tale da ritenersi meritevole della retribuzione immediatamente superiore a quella spettantegli, potra' farne richiesta al datore di lavoro. Nell'eventualita' di un rifiuto da parte del datore di lavoro l'apprendista potra' ricorrere alla Commissione paritetica di cui sopra.
7) Il numero massimo di apprendisti per ogni bottega viene cosi' fissato:
Un apprendista per il titolare ed uno ogni tre lavoranti dipendenti per i barbieri; un apprendista per il titolare, ed uno per ogni due lavoranti dipendenti per i parrucchieri per signora.
L'apprendista che abbia raggiunto la meta' del periodo di apprendistato non viene considerato nel computo suddetto.
8) Per l'assunzione degli apprendisti i barbieri ed i parrucchieri, dovranno fare domanda all'Organizzazione di categoria della provincia. La stessa domanda con il parere dell'Organizzazione di categoria sara' presentata dal barbiere e parrucchiere all'Ufficio di Collocamento per l'autorizzazione.
Qualora dal datore di lavoro non venga osservato quanto stabilito nel presente paragrafo l'apprendista sara' considerato appartenente a tutti gli effetti all'ultima categoria di lavoranti prevista dalle norme contrattuali vigenti.
9) Il periodo di apprendistato si inizia dal giorno successivo a quello in cui viene rilasciata l'autorizzazione da parte dello Ufficio Provinciale di Collocamento.
10) L'apprendista ha il dovere di obbedire con zelo agli ordini del datore di lavoro barbiere e parrucchiere.
Conformarsi in tutto e per tutto alle regole della azienda e della casa, se vive nella cerchia familiare del datore di lavoro.
11) Il datore di lavoro barbiere e parrucchiere deve trattare l'apprendista come un buon padre di famiglia, sorvegliare la sua condotta ed insegnargli metodicamente il mestiere.
Egli non deve adibire l'apprendista a lavori non inerenti al mestiere.
12) Anche per gli apprendisti valgono le norme disciplinari vigenti del presente contratto.
13) Ogni controversia relativa al rapporto di apprendistato verra' demandata alle rispettive Organizzazioni di categoria ed in mancanza di accordo all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 31

Art. 31.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto di lavoro ha decorrenza dalla data di stipulazione ed avra' la durata di un anno.
Qualora una delle parti non ne dia disdetta a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza si intendera' rinnovato per il periodo di un anno e cosi' di seguito.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-Dichiarazione a verbale

DICHIARAZIONE A VERBALE
1) La Delegazione padronale dichiara di aver costituito una Commissione ristretta composta di Di Natale, Presidente; Cesolari, Conti, De Ruvo, Parisi, Rutigliani, membri, e di aver dato incarico a Di Natale di condurre le trattative a nome della Delegazione padronale stessa. I lavoratori ne prendono atto.
2) Il Sig. Crippa Renato, funzionario della Confederazione Generale dell'Artigianato, dichiara che la stessa non si ritiene piu' parte in causa nella discussione del contratto, poiche' essa non rappresenta contrattualmente i datori di lavoro barbieri e parrucchieri.
Le altre parti contraenti ne prendono atto.
3) La Delegazione padronale chiede che venga costituita una Commissione paritetica di studio per lo Statuto di una Cassa di categoria, per la liquidazione degli oneri annui. I lavoratori accettano la proposta.
4) Rutigliani per l'Associazione di Milano dichiara che i datori di lavoro barbieri e parrucchieri milanesi rinunciano al 50% della somma corrisposta a Pasqua 1947 a titolo di anticipo sulla gratifica natalizia allo scopo di rendere piu' agevole la conclusione dell'accordo nazionale.
Dichiara anche che in tal modo deve ritenersi normalizzata la situazione dei datori di lavoro milanesi, che per l'avvenire saranno tenuti a quanto disposto in sede nazionale. I lavoratori ne prendono atto.
5) In riferimento all'art. 9 (Orario di lavoro), si precisa che le paghe, attualmente in vigore nelle province, sono comprensive della remunerazione per le ore di lavoro in piu' delle 48 stabilite dal presente contratto.
6) In riferimento all'art. 23 (Gratifica Natalizia), si precisa che le 200 ore vanno conteggiate in base agli orari di lavoro, in atto alla firma del presente contratto. Per la corresponsione della gratifica ai lavoranti licenziati nel corso dell'anno, i dodicesimi della percentuale sulle 200 ore di indennita' di contingenza verranno calcolati sulla indennita' in atto al momento del licenziamento, applicando le aliquote previste dal presente contratto.
Si conviene che la gratifica natalizia annuale puo' essere corrisposta in tre rate consecutive quindicinali.
7) La maggiorazione di straordinario di cui all'art. 15 deve intendersi maggiorazione non complessiva bensi' oraria.
Visto, il Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht