Monitoring Gesetzessammlung

060U1045

IT - DPR

060U1045

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1045)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero, regolamentazione degli appartenenti alla qualifica operaia, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959, stipulato tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali sopra indicate, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle organizzazioni sindacali medesime, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 del 18 gennaio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai, 21 luglio 1959 per gli impiegati e 21 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica di intermedi, addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 69. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO
REGOLAMENTAZIONE APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAI
(testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959)
DATA DI STIPULAZIONE
E COSTITUZIONE DELLE PARTI
L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, e' stato stipulato il 19 giugno 1959 tra le organizzazioni nazionali cosi' costituite:
la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lavoro Alessandro Colli assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una Commissione composta dei sigg.: Achille Rossi, Giuseppe Mancosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rava, Dino Stefani, Augusto Mussato, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Gressani, Ercole Domadio, Cataldo Mancuso, Italo Ramorino, G. A. De Angelis, Fausto Arioti, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolo' Tucci, Mario Giovene, Edmondo Groppo, Renato Tordeschi, Virgilio Fazioli, Vincenzo Borrello, Mario Cao, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dottore Mario Rossi;
il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DEL LEGNO aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dal suo Comitato Direttivo nelle persone dei sigg.: Giacomo Bontempi, Chiappino Riserio, Crocchini Sergio, Di Lallo Mario, Diotti Giovanni, Frosini Gino, La Barbera Giuseppe, Mancini Giordano, Meroni Domenico, Mignani Icilio, Morotti Gino, Serafin Francesco, Toccane Antonio; assistiti da una delegazione di lavoratori con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra con la partecipazione dei sigg.: Giovanni Banchio, Giulio Corneo, Vincenzo Lettera, Giovanni Lievore, Giovanni Oggero, Carlo Prescenzi, Delfino Triacchini; con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. nelle persone del dott. Paolo Cavezzali Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna;
la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig.
Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale.
Identico accordo e' stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.).
A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 19 giugno 1959.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attivita' di produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone, ecc.).
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sara' provveduto con contratto a parte.
INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO
Gruppo A: mobili - infissi e avvolgibili - tappezzieri - bigliardi - carpenteria navale - carri e carrozze - botti e fusti dogati - articoli sportivi - pipe - tranciati e compensati - aste dorate - sediame curvato comune e di serie - tornerie - articoli da disegno - articoli sanitari e igienici - ghiacciaie in serie - forme per calzature - tacchi e cambrioni.
Gruppo B: lavorazione del sughero - segherie (produzione di tavolame squadrati e trucioli) - pavimenti in legno (esclusa la posa in opera); lavorazione del giunco.
Gruppo C: cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi - zoccolame e fondi per calzature - imballaggi comuni.
TABELLE SALARIALI
I minimi di retribuzione oraria - risultanti dalle tabelle allegate al contratto 24 luglio 1956, maggiorati del 4,75% (con arrotondamento ai 50 centesimi superiori per gli uomini e ai 25 centesimi superiori per le donne) - sono riportati nelle sei tabelle in calce al presente contratto, del quale fanno parte integrante.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Le assunzioni degli operai verranno effettuate tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformita' delle norme di legge.

Art. 2

Art. 2.
DONNE E MINORI
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 3

Art. 3.
DOCUMENTI E RESIDENZA
Per essere ammesso al lavoro l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;
3) carta di identita' o documento equivalente.
E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.
L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia.
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera' a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascera' regolare ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volonta' il datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione all'operaio stesso per chiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova della durata di sei giorni lavorativi, prorogabile, di comune accordo, fino a dodici giorni.
Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'.
All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fissera' la relativa paga che non potra' essere inferiore alla paga fissata, nei contratti vigenti, per la categoria alla quale l'operaio verra' assunto. In tale caso l'anzianita' dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione.
L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nel caso che la paga non sia stata prestabilita, e, in difetto di accordo, l'operaio verra' retribuito in base alla paga fissata contrattualmente per la categoria nella quale avra' prestato l'opera sua.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.

Art. 5

Art. 5.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima della assunzione in servizio.
Durante il rapporto di lavoro l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda in relazione a pericoli di contagio: in questo caso l'operaio potra' richiedere copia del referto medico.
Potra' ugualmente essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda durante il rapporto di lavoro l'operaio che contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosita', con la propria idoneita' fisica.

Art. 6

Art. 6.
APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Sono considerati apprendisti tutti i lavoratori di ambo i sessi assunti in eta' fra i 14 e i 20 anni - secondo le norme stabilite dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 - allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare, mediante addestramento, operaio qualificato.
La durata del periodo di apprendistato e' stabilita come segue:
I Gruppo uomini: attivita' produttive appartenenti alle seguenti categorie: mobili, bigliardi, carpenteria navale, serramenti e infissi, aste e cornici, carri e Carrozze, botti e fusti:
a) assunti in eta' dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 5 anni;
b) assunti in eta' dal 16° anno compiuto in poi: 4 anni;
II Gruppo uomini: attivita' produttive appartenenti alle altre categorie merceologiche non contemplate al primo gruppo:
a) assunti in eta' dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 4 anni;
b) assunti in eta' dal 16° anno compiuto in poi: 8 anni.
Donne appartenenti a qualsiasi attivita' produttiva: 8 anni.
La retribuzione sara' determinata per gli uomini in percentuale sulla paga base dell'operaio qualificato di eta' pari a quella che l'apprendista maturera' al termine del periodo prestabilito di apprendistato per il raggiungimento della qualifica, e per le donne in percentuale sulla paga base delle donne di seconda categoria di eta' superiore ai 20 anni, tenendo conto dei seguenti scaglioni di anzianita':
I Gruppo - uomini:
Assunti in eta Assunti in eta'
dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi
1° semestre......... 30% 1° semestre....... 30%
2° " ......... 33% 2° " ....... 33%
3° " ......... 35% 3° " ....... 35%
4° " ......... 40% 4° " ....... 40%
5° " ......... 45% 5° " ....... 50%
6° " ......... 50% 6° " ....... 60%
7° " ......... 60% 7° " ....... 75%
8° " ......... 70% 8° " ....... 90%
9° " ......... 80%
10° " ......... 90%
II. Gruppo - uomini:
Assunti in eta Assunti in eta'
dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi
1° semestre......... 30% 1° semestre...... 30%
2° " ......... 33% 2° " ...... 33%
3° " ......... 35% 3° " ...... 40%
4° " ......... 40% 4° " ...... 50%
5° " ......... 50% 5° " ...... 65%
6° " ......... 60% 6° " ...... 85%
7° " ......... 75%
8° " ......... 90%
Donne (per qualsiasi eta di assunzione):
1° semestre......... 30%
2° " ......... 33%
3° " ......... 40%
4° " ......... 50%
5° " ......... 65%
6° " ......... 85%
(Comunque la retribuzione relativa dovra' risultare inferiore di almeno il 4% rispetto alla retribuzione della donna di pari eta).
Sara' inoltre corrisposta la indennita' di contingenza rispettivamente vigente per il manovale comune e per la donna di 3ª categoria di pari eta' degli apprendisti.
Per il completamento della regolamentazione dell'apprendistato si provvedera' con accordi successivi entro 3 mesi dalla data del presente accordo. Detti accordi formeranno parte integrante del presente contratto.

Art. 7

Art. 7.
QUALIFICHE OPERAI
La classificazione dei lavoratori e' stabilita in base alle categorie qui sotto elencate:
I - OPERAI SPECIALIZZATI:
Sono coloro che, con perizia e capacita', svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione e sanno - ove occorra - interpretare il disegno.
A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai:
assortitore: classifica le tavole alla spedizione (personale di segheria);
attrezzista: provvede alla manutenzione di ogni macchina per la lavorazione del legno, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine, approntando a regola d'arte gli attrezzi relativi;
operatore alle macchine: e' il macchinista che ha una conoscenza perfetta della macchina affidatagli e la mette a punto, interpreta il disegno inerente alla lavorazione, esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro su materiale non tracciato o anche tracciato e, ove occorra, prepara, affida e salda ferri, lame e coltelli;
bottaio: che costruisce a regola d'arte, a tenuta di liquido, recipienti di qualsiasi tipo e misura;
carradore: che, specializzato nella costruzione e riparazione di carri e carrozze, compie qualsiasi lavoro senza bisogno di guida;
gessatore e pastellista: che provvede alla gessatura di cornici di qualsiasi genere, che sa modellare gli stucchi per cornici, che ha piena conoscenza delle materie usate e che e' in grado di provvedere all'attrezzatura e agli stampi occorrenti;
falegname ed ebanista: che con perizia e capacita' di costruire, su materiale non tracciato o anche tracciato, mobili, infissi o modelli per fonderia, portando a termine a regola d'arte ogni lavoro affidatogli, interpretando e, ove occorra, sviluppando schizzi e disegni;
lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore: che esegue qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, colorisce e accompagna il legno nelle varie essenze e all'occorrenza compone tinte, lacche, ecc., sia per se' che per gli operai delle categorie inferiori;
intagliatore ed intarsiatore: che, con perizia, esegue su preventivo disegno lavori sia di figura che di ornato in qualsiasi stile;
maestro d'ascia: che esegue la costruzione di tutte le parti in legno di una barca, battello o natante in genere;
Postatore di pavimenti in parchetto: che lavora senza bisogno di alcuna guida (gli aiutanti posatori sono manovali specializzati);
quadrettaio per turaccioli: che avendo una perfetta conoscenza della qualita' della materia prima, esegue con perizia la quadrettatura dei vari tipi di turaccioli;
sceglitori classificatori: di sughero per turaccioli;
addetti alle spaccatrici: per la confezione di piastrelle di agglomerati bianchi di sughero;
tappezziere: che con perizia sviluppa, taglia e prepara il lavoro di tappezzeria e di drappeggio ed esegue qualsiasi lavoro di imbottitura;
tornitore: che conosce ed interpreta il disegno e su di esso esegue lavori complessi oppure sui modello esegue lavori complessi; sediaio: che interpreta e sviluppa il disegno e su di esso esegue, senza alcuna guida, la costruzione di sedie, poltrone e divani;
segantino di segheria: che nelle segherie prepara ed usa seghe, eventualmente salda, affila e strada lame e conosce bene il legname per sceglierlo ed usarlo convenientemente nelle lavorazioni ad esso affidate;
tracciatore e preparatore: che, sulla base del disegno, traccia e prepara il lavoro per gli altri operai;
capo collaudatore di tronchi: per compensato che conosce perfettamente e sceglie e classifica il materiale;
responsabile delle presse: per la produzione del compensato, che calcola pressione e temperatura e, ove richiesto, prepari le varie colle;
tranciatore: di placcaggi e tranciati di legni pregiati che ha la responsabilita' delle macchine e della perfetta riuscita, della lavorazione;
ausiliari: vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti meccanici, conducenti di caldaie a vapore con patente di secondo grado, ecc.
II - OPERAI QUALIFICATI:
Sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco o alle macchine.
A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai:
bottaio: che e' addetto ai lavori normali;
carradore: che lavora sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso oppure esegue lavori con materiale gia' tracciato e preparato;
gessatore e pastellista: che provvede alla messa a punto della macchina e alla conseguente gessatura del prodotto o della stampa degli ornati;
falegname ed abanista: che lavora su materiale gia' preparato e gia' tracciato da altri od esegue ogni lavoro per il quale non e' richiesta la capacita', la perizia, la conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavoro nel grado richiesto agli operai specializzati;
lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore: che esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro di verniciatura o laccatura o lucidatura o smaltatura o doratura, sotto la guida del datore di lavoro o di chi per esso;
intagliatore ed intarsiatore: che esegue su materiale gia' tracciato lavori di ornato o di decorazione;
mastro d'ascia: che e' adibito alla costruzione di barche, battelli o natanti sotto la vigilanza tecnica del direttore dell'azienda o di chi per esso;
operatore alle macchine: e' l'operatore alla macchina ad esso affidata che lavora su materiale gia' preparato o gia' tracciato da altri ed esegue lavori per i quali non e' richiesta la capacita', la perizia e la conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavorazione nel grado richiesto agli operai specializzati; e, ove occorra, cambia lui stesso l'attrezzo gia' approntato;
operatore alle macchine copiative: che provvede alla tornitura e svuotatura delle forme e dei tacchi per calzature;
sediaio: che, con materiale gia' tracciato e preparato, o sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, esegue la costruzione di sedie, poltrone e divani;
segantino: che nelle segherie e' addetto al taglio del legname per la produzione di segati con seghe a mano o a macchina, prepara ed usa macchine di segheria sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso;
tappezziere: che esegue lavori di imbottitura di sedie, divani e poltrone e di rivestimenti di mobili in genere, applicando se del caso galloni e filettature;
tornitore: che esegue a mano lavori semplici sui torni;
ausiliari: vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti, conduttori di caldaie a vapore con patente di terzo grado.
III - OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI:
Sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie e complementari, a mano o a macchina, per cui e' richiesta una generica capacita' e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.
A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai.
operatori alle macchine: sono gli addetti alle macchine gia' attrezzate o coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori;
lucidatori, verniciatori, laccatori e doratori: sono coloro che eseguono lavori semplici di doratura, verniciatura, lucidatura, laccatura e smaltatura, a mano o a macchina, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.
IV - MANOVALI COMUNI:
Sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiali o eventuali altre mansioni che non richiedono alcuna pratica.
V - OPERAIE DI I CATEGORIA:
Sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta, abilita' e perizia acquisite attraverso una normale specifica preparazione pratica.
VI - OPERAIE DI II CATEGORIA:
Sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta, una generica, competenza e capacita' pratica.
VII - OPERAIE DI III CATEGORIA:
Sono quelle che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggeri o eventuali altre mansioni di carattere elementare.
Le organizzazioni sindacali territoriali provvederanno, ove occorra, al completamento e all'incasellamento delle qualifiche secondo le declaratorie generali delle singole categorie sopra indicate.

Art. 8

Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell'orario settimanale potra' avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso (sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Per quanto riguarda i turni effettuati da donne, l'orario di lavoro qualora superi le 6 ore ma non le 8 ore, dev'essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di mezz'ora; qualora superi le 8 ore il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora.
Il lavoro notturno e' quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

Art. 9

Art. 9.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quello in cui si e' verificata l'interruzione.

Art. 10

Art. 10.
SOSPENSIONI DI BREVE DURATA
ED INTERRUZIONI DI LAVORO
Ove nella giornata si verifichino, per cause di forze maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entita', qualora la direzione dell'Azienda trattenga l'operaio a disposizione nello stabilimento, questi avra' il diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro.
In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potra' richiedere la risoluzione del suo rapporto di lavoro con diritto alle eventuali indennita' spettanti in caso di licenziamento, compresa quella relativa al preavviso.

Art. 11

Art. 11.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante le ore di lavoro l'operaio non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non e' consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento, deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.

Art. 12

Art. 12.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale coincide, normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
La ditta, quando avesse necessita' di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo prestabilito per un lavoratore, dovra' di norma preavvertirne l'interessato entro il giorno precedente alla vigilia del riposo.
In caso ma mancato preavviso ai sensi del precedente comma, il lavoratore avra' diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere con una festivita' infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avra' diritto al trattamento stabilito dall'art. 13 per dette festivita'.

Art. 13

Art. 13
FESTIVITA' NAZIONALI E GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le quattro festivita' nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
c) Capodanno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
S. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1 novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
Lunedi di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico degli operai nelle ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) valgono le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 .

Art. 14

Art. 14.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 8.
Nessun, operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, nei limiti previsti dalla legge, salvi giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, di regola, non potra' essere abituale.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica degli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento).
Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo di paga della categoria maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'articolo 18, sulla contingenza e sull'eventuale terzo elemento.
1) lavoro straordinario diurno (feriale);
per le prime due ore, 20%;
per le ore successive, 25%;
2) lavoro festivo (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi), 35%;
3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) non compreso in turni avvicendati, 30%;
4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) effettuato in turni avvicendati, 10%;
5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior erario di cui all'art. 8), 50%;
6) lavoro straordinario notturno, 50%.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo o notturno, sara' calcolata sulla retribuzione globale (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento). Per quanto riguarda la contingenza si conviene di adottare come quota oraria, ai fini del computo delle maggiorazioni di straordinario, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.

Art. 15

Art. 15.
CUMULO DI MANSIONI
Agli operai celi sono assegnati con carattere di continuita' all'esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.
Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopra indicati, si terra' conto nella retribuzione.

Art. 16

Art. 16.
PASSAGGIO DI CATEGORIA
L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario.
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.
L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

Art. 17

Art. 17.
DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' loro corrisposta, la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 18

Art. 18.
LAVORO A COTTIMO
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacita' ed operosita', il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 7% del minimo di paga base tabellare della categoria. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 7%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di capacita' ed operosita' superiori alla normale.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
Agli operai interessati dovra' essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso tariffario (tariffa di cottimo) corrispondente.
All'operaio che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, l'azienda conservera' l'utile di cottimo se rimarranno inalterate le condizioni di lavoro e se sara' a lui richiesto il mantenimento della, stessa produzione individuale.

Art. 19

Art. 19.
MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA
Il pagamento della retribuzione verra' effettuato a settimana, o a decade, o a quattordicina o a quindicina.
Il pagamento della retribuzione avverra' individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonche' il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi delle retribuzioni, dovra' essere corrisposta al lavoratore la parte delle retribuzioni non contestate contro rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.
Chiarimento a verbale.
Le parti convengono che il pagamento delle retribuzioni potra' essere effettuato anche a mese.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese la azienda concedera', su richiesta, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione stessa.

Art. 20

Art. 20.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta-paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio cime non vi provvede perde ogni diritto di reclamo per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dall'operaio entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dall'operaio alla Direzione dell'azienda al piu' presto possibile.

Art. 21

Art. 21.
FERIE
L'operaio che ha una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento), nella misura di:
dal 1° all'8° anno compiuto di anzianita': giorni 12;
dal 9° anno di anzianita' al 15° anno compiuto: giorni 15;
dal 16° anno in poi di anzianita': giorni 16.
Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate.
L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze de lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.
In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spettera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi, quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spettera' all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.
In caso di licenziamento o di dimissioni qualora l'operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie, quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Per la eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spettera' all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza, prolungamento del periodo feriale.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Non e' ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1916 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la possibilita' di suddividere in due periodi nell'anno al godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla meta', corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.
Chiarimento a verbali.
Nella ipotesi di ferie collettive si chiarisce che quando l'operaio non usufruisce delle ferie intere per mancanza dell'anzianita' di 12 mesi, per giorni non retribuiti dal datore di lavoro si fa riferimento al deliberato della Cassa Integrazione che ha ammesso l'intervento della, stessa.

Art. 22

Art. 22.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione della ricorrenza del S. Natale gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi in servizio presso l'azienda.
Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sara' corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.
I periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente computati al fine della gratifica natalizia.

Art. 23

Art. 23.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in localita' diversa dalla normale, e sempreche' cio' comporti la necessita' per l'operaio stesso di trasferire anche il proprio domicilio, sara' dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per se' e la sua famiglia compreso quindi il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto, o una speciale indennita' da concordarsi tra le parti caso per caso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, a tutte le relative indennita'.

Art. 24

Art. 24.
TRASFERTE
All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attivita' compete:
1) Il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro;
2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalita' ed in base a, nota documentata, salvo accordo forfetario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennita' sostitutiva da stabilirsi dal le competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua;
3) una indennita' pari al 50% della retribuzione oraria normale (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo di lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sara' riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione.
L'indennita' di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dello stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo.
Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennita' predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dello stabilimento.
Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore, alla durata dell'orario normale di lavoro, all'operaio compete solamente la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda, oltre, naturalmente, al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2).
Resta peraltro stabilito che ove la durata del viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. In tal caso non si fara' luogo alla corresponsione dell'indennita' di cui al punto 3) per un tempo pari a quello cosi' indennizzato.
Il datore di lavoro stabilira', caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovra' osservare nei viaggi e stabilira' il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovra' servirsi.
L'operaio in trasferta dovra' rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro.
Quando la permanenza in trasferta dall'operaio avra' durata superiore a tre mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potra' richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sara' stabilito in relazione con le esigenze del lavoro.
Nel caso di gravi e riconosciute necessita' familiari la ditta dovra', su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari.

Art. 25

Art. 25.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle organizzazioni territoriali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26

Art. 26.
LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI
Agli operai che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verra' corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare.
Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagi nocivi o pericolosi.

Art. 27

Art. 27.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo sara' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti della indennita' di licenziamento, sempre che il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di un anno dalla ripresa del servizio.
L'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto sara' l'operaio considerato dimissionario.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 370 .

Art. 28

Art. 28.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. In base a tale accordo gli operai di ambo i sessi hanno diritto in occasione di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso previsto al predetto accordo.
In aggiunta al trattamento di cui sopra saranno corrisposte ai lavoratori interessati 8 ore di retribuzione complessiva. Tale maggiore concessione sara' peraltro riassorbita in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potra' essere computato sul periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta, del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di alieno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 29

Art. 29.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
E DI INFORTUNIO SUL LAVORO
L'assenza in caso di malattia deve essere comunicata dall'operaio alla direzione dell'Azienda entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovra' fare seguito, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia, l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, per un massimo di:
6 mesi, se ha una anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti;
8 mesi, se ha una anzianita' di servizio superiore ai 10 anni compiuti.
Ove l'operaio si ammali piu' volte nel corso di 12 mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dei suoi postumi, il datore di lavoro potra' risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio stesso la liquidazione delle indennita' relative, come in caso di licenziamento.
Analogamente nel caso in cui la malattia perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro, potra' richiedere la risoluzione del rapporto con diritto alla indennita' di dimissione nella misura prevista, nell'art. 41 del presente contratto (100% dell'indennita' di licenziamento).
L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro, sara' considerato dimissionario.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attivita' lavorati va, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
Durante la degenza dovuta a causa, di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di:
6 mesi, se ha una anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti;
8 mesi, se ha una anzianita' di servizio superiore ai 10 anni compiuti.
Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potra' essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta, dell'operaio, rispettivamente con le stesse modalita' ed indennita' di cui ai comma 7 ed 8 del presente articolo.
L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sara' considerato dimissionario.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Il trattamento di gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 31

Art. 31
MENSE AZIENDALI
Tenendo conto delle grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facolta' di accordi locali o aziendali sulla materia.

Art. 32

Art. 32.
DISCIPLINA AZIENDALE
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialita' con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia colla dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

Art. 33

Art. 33.
ASSENZE
Tutte le assenze devono esistere giustificate. Per le assenze non giustificate l'operaio puo' essere punito ai sensi dell'art. 40 (multe o sospensioni) del presente contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento.
Sara' considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi.
L'assenza, ancorche' giustificata e autorizzata, non da' luogo a decorrenza di retribuzione.

Art. 34

Art. 34.
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
Per gli operai chiamati a ricoprire la carica di Segretario nelle organizzazioni dei lavoratori (confederali o di categoria, a giurisdizione provinciale, regionale o nazionale) che ne facciano espressamente richiesta alla Direzione dell'Azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino ad un massimo di due anni con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 35

Art. 35.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE
DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
L'operaio dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovra' porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha) ricevuto in consegna.
L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprieta'.
Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati all'operaio senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio prima di lasciare lo stabilimento dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato: qualora non lo restituisse in tutto od in parte l'Azienda tratterra' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprieta' l'Azienda dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri la cui misura verra' stabilita dalle Organizzazioni territoriali.
L'Azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' dell'operaio e in tal caso non corrispondera' piu' l'indennita' ferri di cui al comma precedente.

Art. 36

Art. 36.
VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della Direzione dell'Azienda.

Art. 37

Art. 37.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio.
L'importo del risarcimento dei danni sara' valutato dalla Direzione dell'Azienda in relazione all'entita' del danno subito e sara' ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga.
In caso di reclamo o controversia sulla valutazione del danno, verra' seguita, la procedura di cui all'art. 49.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sara' trattenuto sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

Art. 38

Art. 38.
DIVIETI
Durante l'orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili.
E' proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
E' proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quelle in cui e' regolamentare assunto, salvo il caso di sospensioni di lavoro senza trattamento economico.
E' proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per conto proprio e per conto terzi.
L'operaio che commette tale mancanza, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed e' tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

Art. 39

Art. 39.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potra' essere punita a seconda della gravita' della mancanza:
a) con il richiamo verbale;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di paga base contingenza ed eventuale terzo elemento;
c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 41.

Art. 40

Art. 40.
MULTE E SOSPENSIONI
La Direzione potra' infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti ai lavoro come previsto nell'art. 33 (assenze) o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esigua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda, senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verra' applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della munta.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimenti di danni e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

Art. 41

Art. 41.
LICENZIAMENTI PER MANCANZE SENZA PREAVVISO
E SENZA INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
La direzione potra' infliggere il provvedimento di cui trattasi all'operaio che commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 40 (multe e sospensioni).
Comunque rientrano nelle infrazioni di cui sopra le seguenti:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) azioni che provochino all'azienda grave documento morale o materiale o azioni delittuose o che costituiscono delitto a termine di legge;
c) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto e' espressamente stabilito o comunque dove cio' puo' provocare pregiudizio all'incolumita' delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali;
d) guasti o danneggiamenti volontari ai materiali dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) furto nello stabilimento;
f) rissa nell'interno dello stabilimento;
g) trafugamento o rivelazione di schizzi, disegni o documenti tecnici o amministrativi;
h) esecuzione per proprio conto di lavoro presso clienti dell'azienda dalla quale l'operaio dipende, senza autorizzazione scritta della Direzione dell'azienda stessa;
i) abbandono dei posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, nonche' abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumita' delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali di lavorazione o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 40 (multe e sospensioni) che abbiano dato luogo nell'anno a due provvedimenti di sospensione.

Art. 42

Art. 42.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 41 (licenziamento per mancanze) o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore).
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 43

Art. 43
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
All'operaio licenziato non ai sensi dell'articolo 41 per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, la indennita' di licenziamento verra' cosi' corrisposta:
I) per l'anzianita' di servizio maturata sino al 30 giugno 1945, nella misura di 16 ore di retribuzione per ogni anno di servizio prestato e per quella maturata dal 1 luglio 1945 al 30 giugno 1948 nella misura di 24 ore di retribuzione per ogni anno di servizio prestato;
II) per l'anzianita' di servizio maturata successivamente al 30 giugno 1948, nella misura di:
a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi due anni compiuti;
b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il secondo e sino al quinto compiuti;
c) 8 giorni (64 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e sino al dodicesimo compiuti;
d) 11 giorni (88 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuti;
e) 14 giorni (112 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il diciottesimo anno compiuto.
Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terra' conto dell'anzianita' di servizio maturata sino al 30 giugno 1948.
Le frazioni si computeranno in dodicesimi con esclusione della frazione di mese.
L'indennita' di cui al presente articolo e' calcolata sulla paga base sulla indennita' di contingenza e sull'eventuale terzo elemento nonche' sul rateo di gratifica natalizia (8%). Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sara' maggiorata della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 18.

Art. 44

Art. 44.
INDENNITA' DI DIMISSIONI
All'operaio dimissionario a seconda dell'anzianita' di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competera' un'indennita' di dimissioni ragguagliata alle sottoindicate percentuali dell'indennita' di licenziamento prevista e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell'articolo 43 del presente contratto:
a) 50% dopo il 2° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 5° anno compiuto;
b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 10° anno compiuto;
c) 100% dopo il 10° anno compiuto di anzianita' di servizio.
Il 100% dell'indennita' di licenziamento in caso di dimissioni e' anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero del 55° anno di eta', se donna, nonche' agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi dell'articolo 29, nonche' alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrera' nel computo dell'anzianita' agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando siano trascorsi due anni dalla ultimazione del periodo stesso.

Art. 45

Art. 45.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 43 sara' corrisposta in base alle disposizioni dell' art. 2122 C.C.

Art. 46

Art. 46.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'Azienda dovra' rilasciare all'operaio, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'operaio stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

Art. 47

Art. 47.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed in modo da salvaguardare l'incolumita' dei lavoratori, curando l'igiene, la areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e cio' nei termini di legge; cosi' come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocivita'.
Le norme richiamate dal presente articolo, si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 48

Art. 48.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 49

Art. 49.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 50

Art. 50.
REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA
Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 51

Art. 51.
COMMISSIONI INTERNE
Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale che regola la materia.

Art. 52

Art. 52.
NORME COMPLEMENTARI E PRECEDENTI CONTRATTI
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno e del sughero, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validita' limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto ed avranno la durata in ciascuno di essi prevista.

Art. 53

Art. 53.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

Art. 54

Art. 54.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 19 giugno 1959 ed avra' durata sino alla data del 31 dicembre 1961. Esso sara' rinnovabile di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata con R.R. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

Art. 55

Art. 55.
DISPOSIZIONI FINALI
Qualora dalla Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle industrie Affini, dalla Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, e dalla Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, siano concordate con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto tra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-Tabelle

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI MINIME ORARIE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI
IMPIEGATI DELLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO
E DEL SUGHERO
(testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959)
DATA DI STIPULAZIONE
E COSTITUZIONE DELLE PARTI
L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, e' stato stipulato il 21 luglio 1959 tra le organizzazioni nazionali cosi' costituite:
la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lavoro Alessandro Colli assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una commissione composta dei sigg.: Achille Rossi, Giuseppe Moncosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rava, Dino Stefani, Augusto Mussato, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Gressani, Italo Ramorino, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolo' Tucci, Mario Giovene, Vincenzo Borrello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Antonio Zanini;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg.: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna;
la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig.
Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale.
Identico accordo e' stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.).
A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 1 luglio 1959.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attivita' di produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi- Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno giunco e vimini. Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone; ecc.).
Chiarimento a verbale.
Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sara' provveduto con contratto a parte.
TABELLA DEGLI STIPENDI
I minimi di stipendio mensile - riportati nelle due tabelle allegate al presente contratto del quale formano parte integrante - sono quelli risultanti dai minimi di cui al precedente contratto 22 novembre 1950 maggiorati del 6,50 per cento, con arrotondamento alle 50 lire superiori.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria alla quale l'impiegato viene assegnato a norma dell'art. 3 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda e offerta di lavoro relative agli impiegati.
All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti:
1) carta di identita' o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso;
4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni;
5) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende.

Art. 2

Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 36 si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 3

Art. 3.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni richieste ed esplicate:
1ª Categoria, tecnici-amministrativi. - Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª Categoria, tecnici-amministrativi. - Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª Categoria, tecnici-amministrativi:
gruppo A - Appartengono al gruppo A della 3ª categoria gli impiegati con mansioni d'ordine;
gruppo B - Appartengono al gruppo B della 3ª categoria gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna, particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato a categoria inferiore alla 2ª.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi dei diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali, pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda, e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di prima categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª o 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio alla 1ª categoria e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc., non da' luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

Art. 6

Art. 6.
CUMULO DI MANSIONI
Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni 3 anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.

Art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI)
ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
In caso di passaggio dell'equiparato alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'equiparato avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una, maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di equiparato.

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
Tuttavia ciascuna ora di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue, verra' compensata, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 50% della quota oraria di retribuzione globale.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l'impiegato la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, puo' essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 10

Art. 10.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO
ED A TURNI - MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 12.
Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno (feriale) . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro straordinario notturno (feriale) . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro notturno compreso in turni avvicendati . . . . . . . . . . 15% lavoro notturno non compreso in turni avvicendati . . . . . . . . 30% lavoro in giorni festivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro domenicale con riposo compensativo . . . . . . . . . . . . 10%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui allo art. 28 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

Art. 11

Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE
L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 10 per il lavoro festivo sempreche' non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 12

Art. 12.
FESTIVITA'
Sono considerati festivita':
a) le domeniche e i giorni i riposo compensativo;
b) le quattro festivita' nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
c) 1 gennaio (Capo d'Anno);
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
(Ascensione) mobile;
(Corpus Domini) mobile;
29 giugno (S. Pietro e Paolo);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (S. Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
(Lunedi di Pasqua) mobile;
d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' dove ha, sede lo stabilimento.
Il trattamento economico relativo alle festivita' nazionali sara' quello stabilito dalle norme di legge.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora una, delle festivita' elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, agli impiegati e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.

Art. 13

Art. 13.
SOSPENSIONI DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.

Art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 15

Art. 15.
TRASFERIMENTI
All'impiegato che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposto, se capo famiglia una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione dello impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba, corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria sia, stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario.
All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita' non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 16

Art. 16.
TRASFERTA
All'impiegato in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza).
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nei caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita', di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente dell'impiegato, l'eventualita' indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi allo impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 17

Art. 17.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolga normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 km, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

Art. 18

Art. 18.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro, vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Art. 19.
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 20

Art. 20.
SERVIZIO MILITARI
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione dei servizio militare.
L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianita'. Ai fini del computo della indennita' di anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dai presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi.
Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennita' competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Sia per quanto riguarda: il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono contemplate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si riporta in
calce l'art. 1 della vigente legge 10 giugno 1940. (1)

Art. 21

Art. 21.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza, verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a tre anni compiuti;
b) nove mesi per anzianita' di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti;
c) dodici mesi per anzianita' di servizio oltre i sei anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per l'anzianita' di cui al punto a):
intera retribuzione globale per i primi due mesi;
meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per l'anzianita' di cui al punto b):
intera retribuzione globale per i primi 3 mesi;
meta', retribuzione globale per i sei mesi successivi;
per l'anzianita' di cui al punto c):
intera retribuzione globale per i primi 4 mesi;
meta' retribuzione globale per gli otto mesi successivi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda a licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita' derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.).

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 26 agosto 1950, n. 860 e 23 maggio 1951 n. 394 sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve corrispondere all'impiegata, durante il periodo di conservazione del posto l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e meta' retribuzione globale per il 5° e 6° mese.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo. Pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 e partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino piu' favorevoli all'impiegata.
L'assenza per gravidanza e puerperio nei limiti del periodo fissato per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento e per dimissioni, ferie, festivita', tredicesima mensilita', ecc.).

Art. 23

Art. 23.
CONGEDO MATRIMONIALE
All'impiegato che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione.
Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.

Art. 24

Art. 24.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.

Art. 25

Art. 25.
FERIE
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
giorni 15 lavorativi in caso di anzianita' da 1 a 2 anni;
giorni 20 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 2 anni e sino a 8 anni;
giorni 25 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 8 anni e sino a 18 anni;
giorni 30 lavorativi in caso di anzianita' oltre i 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dell'impiegato.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usarli, sia, per il rientro in sede che per il ritorno dalla localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento previsto dall'art. 16 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi motivo da' diritto al compenso per le ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'annata l'impiegato non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno della assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 26

Art. 26.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita, dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego, durante
il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso la azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 27

Art. 27.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici gia' maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' a termini di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla parte prima del presente comma.
Il passaggio dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.
Norma transitoria.
Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' maturati anteriormente al 14 giugno 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8);
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 28

Art. 28.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza;
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del merito e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque).
Chiarimento a verbale:
Ai fini della determinazione delle quote orarie e giornaliere dell'indennita' di contingenza, si fa riferimento alle aliquote convenzionali in vigore.

Art. 29

Art. 29.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale, di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Art. 30

Art. 30.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di danaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza, e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 31

Art. 31.
MENSA
Tenendo conto della varieta' delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita', sostitutive finora corrisposte agli impiegati; salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali.

Art. 32

Art. 32.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto; nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore a sua volta; non potra' con speciali convenzioni restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma.
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33

Art. 33.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennita' di anzianita' ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.). Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo avvolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 34

Art. 34.
BENEMERENZE NAZIONALI
Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso o della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra, 1 anno;
2) ex combattenti che abbiano prestato servizio, almeno per 6 mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazione o ad essi parificati a norma di legge, 6 mesi;
3) decorati al valore, decorati dell'ex Ordine militare di Savoia (secondo la denominazione odierna), promossi per merito di guerra, feriti di guerra, 6 mesi.
Le predette anzianita' sono cumulabili.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve, a norma dell'art. 1 del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorita', Militare, nonche' integrata, dalla prova di mancato godimento precedente.

Art. 35

Art. 35.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato:
Anni di servizio 1ª categoria 2ª categoria 3ª categoria
fino a 5 anni.......... 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese
oltre i 5 e fino a 10
anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni........ 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del rapporto di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita'.

Art. 36

Art. 36.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 33 si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926 n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1945 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa, comprende la indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personale" per i quali varra' la norma dell'art. 2 del presente contratto;
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1946 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di anzianita', le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 38 del presente contratto.

Art. 37

Art. 37.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' per licenziamento di cui all'art. 36:
50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennita' di anzianita' per licenziamento e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, e del 55° anno di eta', se donna, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 21, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Art. 38

Art. 38.
PREVIDENZA
Agli effetti della previdenza le aziende si atterranno alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 39

Art. 39.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge od ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico, o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli artt. 35 e 36 fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 38 del presente contratto.
Il datore di lavoro potra' chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorieta', a norma di legge.
In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708 ed eventuali successive modificazioni.

Art. 40

Art. 40.
CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro; l'azienda dovra' consegnare all'impiegato, che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.

Art. 41

Art. 41.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 42

Art. 42.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e' del godimento delle ferie.

Art. 43

Art. 43.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda cui l'impiegato appartiene.

Art. 44

Art. 44.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti, o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e la applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 45

Art. 45.
NORME GENERALI E SPECIALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascuno impiegato.

Art. 46

Art. 46.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.

Art. 47

Art. 47.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.

Art. 48

Art. 48.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1959 ed avra' durata sino alla data del 31 dicembre 1961. Il contratto stesso sara' rinnovabile di anno in anno se non verra' disdetto da una delle parti 3 mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con R.R.
In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per gli impiegati-Tabelle

TABELLE DEGLI STIPENDI MINIMI MENSILI
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA INTERMEDI DELLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO
(testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959)
DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI
L'accordo per la revisione del c.c.n.l. per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie di prodotti del legno e del sughero, e' stato stipulato il 21 luglio 1959 fra le organizzazioni nazionali cosi' costituite:
la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lav. Alessandro Gotti assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una Commissione composta dei sigg.
Achille Rossi, Giuseppe Mancosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rara, Dino Stefuni, Augusto Mussalo, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Grassini, Italo Ramorino, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolo' Tucci, Mario Giovene, Vincenzo Borrello, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Antonio Zanini;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.O.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Paolo Cavezzali Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna;
la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig.
Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale.
Identico accordo e' stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.).
A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 1 luglio 1959.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attivita', di produzione sotto elencate:
Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli Igienico Sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in legno, giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata, dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti granulati e agglomerati di sughero.
Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati traverse - pali - puntelli - carbone ecc.).
TABELLA DELLE PAGHE
I minimi di paga mensili - riportati nella tabella allegata al presente contratto del quale formano parte integrante - sono quelli risultanti dai minimi di cui al precedente contratto 20 dicembre 1956 maggiorati del 6,25% con arrotondamento alle 50 lire superiori.
Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Appartengono alla categoria speciale i lavoratori i quali esplicano mansioni tali che, pur non presentando tutti i requisiti per conferire la qualifica di impiegato, comportano ha esecuzione di compiti superiori a quelli degli operai classificati nella categoria massima e non consentono di prestare lavoro manuale o lo consentono, ma non con l'abituale continuita':
a) perche' e' loro conferita responsabilita' e fiducia che non sono normalmente attribuite agli operai;
b) perche' guidano e controllano un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico-pratica.
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie.
Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate. Negli altri casi i lavoratori saranno assegnati alla seconda categoria.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione e' fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformita' alle norme di legge e agli eventuali accordi interconfederali.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' per iscritto al lavoratore:
a) la localita' alla quale e' destinato, b) la data di assunzione, c) la qualifica di appartenenza alla categoria speciale, la categoria alla quale e' assegnato e la relativa retribuzione iniziale.
Per essere ammesso al lavoro il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro, 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso, 3) carta di identita' o documento equivalente.
E' in facolta' dell'azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia.

Art. 3

Art. 3.
DONNE E MINORI
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore, salvo diverso accordo scritto fra le parti, s'intende fatta con un periodo di prova non superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso ne' relativa indennita' sostitutiva, e col pagamento della retribuzione per il periodo di servizio effettivamente prestato.
In ogni caso la retribuzione che verra' corrisposta durante il periodo di prova non potra' essere inferiore al minimo contrattuale previsto per a categoria per la quale il lavoratore e' stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera', confermato in servizio e la sua anzianita' decorrera' a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO ALLA CATEGORIA SPECIALE
In caso di passaggio alla categoria speciale nella stessa azienda, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo, con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianita' convenzionale, ai soli effetti del computo della indennita' di anzianita' in caso di licenziamento, pari al 30% dell'anzianita' maturata con la qualifica di operaio nella stessa azienda.
Agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni indennita' di anzianita' in caso di dimissioni, l'anzianita' di servizio maturata come operaio verra' computata per il 40%.

Art. 6

Art. 6.
DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi tre nel disimpegno delle mansioni di 1ª categoria, il lavoratore passera' senz'altro a tutti gli effetti alla detta categoria.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa ecc. non da' luogo al passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore comunque destinato a compiere mansioni inerenti la categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

Art. 8

Art. 8.
CUMULO DI MANSIONI
Ai lavoratori ai quali Vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori aventi mansioni discontinue.
Tuttavia ciascuna ora di lavoro prestato oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dai lavoratori a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dai lavoratori aventi mansioni discontinue, verra' compensata in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione del 50% della quota oraria di retribuzione globale.
L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero il lavoratore nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato.
Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di dette giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purche' non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potra' avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per il lavoratore, la cui prestazione e' direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina, puo' essere adottata ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 10

Art. 10.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI - MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 9.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e negli altri giorni festivi.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno (feriale)........... 25%
lavoro straordinario notturno (feriale)......... 50%
lavoro notturno compreso in turni avvicendati... 10%
lavoro notturno non compreso in turni avvicenda-
ti............................................ 30%
lavoro in giorni festivi........................ 40%
lavoro straordinario festivo.................... 50%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 30 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo la percentuali di cui sopra.

Art. 11

Art. 11.
SOSPENSIONI DI LAVORO
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.

Art. 12

Art. 12.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro previsto dal presente contratto, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione del lavoratore non subira' riduzioni, salvo deduzione di quanto erogato al medesimo titolo dagli Istituti previdenziali e assicurativi.

Art. 13

Art. 13.
RECUPERI
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si e' verificata l'interruzione.

Art. 14

Art. 14.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
I lavoratori licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza autorizzazione della direzione.
salvo speciale permesso della direzione non e' consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dal lavoratore alla direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.
Al lavoratore che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.

Art. 15

Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 10 per il lavoro festivo sempre che non sia stato preavvisato entro il secondo giorno precedente.

Art. 16

Art. 16.
FESTIVITA'
Sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo compensativo;
b) le quattro festivita' nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio, e del 4 novembre;
c) 1 gennaio (Capo d'Anno);
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
(Ascensione) mobile;
(Corpus Domini) mobile;
29 giugno (S. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (S. Natale);
26 dicembre (S. Stefano);
(Lunedi di Pasqua) mobile);
d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento.
Il trattamento economico relativo alle festivita' nazionali sara' quello stabilito dalle norme di legge.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora una delle festivita' elencate ai punti b), c), e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non, dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza delle festivita' col giorno di riposo compensativo.

Art. 17

Art. 17.
LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verra' corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare.
Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi.

Art. 18

Art. 18.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da una zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19

Art. 19.
TRASFERIMENTI
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'Azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta o sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposto, se capo famiglia una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (paga di fatto e contingenza); se senza congiunti a carico una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (paga di fatto e contingenza).
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotto alla meta'.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato, salvo che per i lavoratori di 1ª e 2ª categoria sia stato espressamente stabilito all'atto dell'assunzione il diritto della azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso il lavoratore che non accetta il trasferimento sara' considerato dimissionario.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sue necessita' non competono le indennita' di cui sopra.

Art. 20

Art. 20.
TRASFERTE
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile:
a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate;
d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (paga di fatto e contingenza).
L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 2 ore, tale indennita' corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria e prevalente del lavoratore, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda.
L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 21

Art. 21.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE O TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

Art. 22

Art. 22.
SERVIZIO MILITARE
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 13 settembre 1946, n. 303 .
Al lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla, legge 3 maggio 1955, n. 370 . Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.

Art. 23

Art. 23.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il giorno successivo all'assenza, e inviare all'azienda stessa entro 3 giorni dall'inizio della assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle suddette comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
L'azienda ha la facolta' di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia o infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) sei mesi per anzianita' di servizio fino a cinque anni compiuti;
b) nove mesi per anzianita' di servizio oltre i cinque anni e fino a dodici anni compiuti;
d) dodici mesi per anzianita' di servizio oltre i dodici anni.
Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento:
- per l'anzianita' di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi due mesi: meta' retribuzione globale per i tre mesi successivi;
- per l'anzianita' di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi tre mesi: meta' retribuzione globale per i quattro mesi successivi;
- per l'anzianita' di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi quattro mesi: meta' retribuzione globale per i sei mesi successivi.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso puo' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' per licenziamento.
Ove cio' non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio, valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche l'infermita', derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.).

Art. 24

Art. 24.
TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Il trattamento di gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 25

Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
Al lavoratore che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi con decorrenza della normale retribuzione.
Tale permesso non sara' computato quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore, salvo casi eccezionali, con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 26

Art. 26.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'Azienda consentira' al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.

Art. 27

Art. 27.
FERIE
Il lavoratore ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione mensile non inferiore a:
giorni 15 lavorativi in caso di anzianita' da 1 a 5 anni;
giorni 20 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 5 anni e sino a 12 anni;
giorni 25 lavorativi in caso di anzianita' da oltre 12 anni e sino a 20 anni;
giorni 28 lavorativi in caso di anzianita' oltre i 29 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'Azienda e dell'interesse del lavoratore.
Qualora il lavoratore venga, richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo da' diritto al compenso per ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'annata il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 28

Art. 28.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'articolo 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'Azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla, vigilia(di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare, della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 29

Art. 29.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
I lavoratori per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene il lavoratore. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per tutta la durata della carriera, e con un massimo di anzianita' calcolata dal 1 gennaio 1945.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da, precedenti o successivi aumenti di merito ne' gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici gia' maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' a termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli alimenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici gia' maturati) restera' invariata qualora risulti pari o superiore ai minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla parte prima del presente comma.
L'importo di ciascun aumento periodico di anzianita' maturato anteriormente al 14-6-1952 - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto e' consolidato nelle seguenti somme comprese le quote forfetarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14-6-1952 (art. 3) e 12-6-1954 (art. 8):
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 30

Art. 30.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione del lavoratore e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita'. - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza;
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
Il lavoratore puo' anche essere remunerato, in tutto o in parte con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella, localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del merito e della eta' del lavoratore, nonche' della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti al lavoratore nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la, quota oraria dello stipendio mensile di cui ai punti a), b) e c) si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 175 (centosettantacinque).

Art. 31

Art. 31.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La paga sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabile mensilmente.
In caso che l'Azienda ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella, misura del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; in tal caso il lavoratore avra' anche facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potra' mai superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

Art. 32

Art. 32.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata, sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro e non oltre quinto giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze.
I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dal lavoratore alla direzione dell'azienda al piu' presto possibile.

Art. 33

Art. 33.
MENSE AZIENDALI
Tenuto conto della grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita' sostitutive finora corrisposte al lavoratore; salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali sulla materia.

Art. 34

Art. 34.
DOVERI DEL LAVORATORE
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potra', con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo lavoratore dopo cessato il rapporto contrattuale al di la' dei limiti segnati nel precedente comma e dall' art. 2125 del Codice Civile ;
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 35

Art. 35.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
Il lavoratore dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni, ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovra' porre il lavoratore in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprieta'.
Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare lo stabilimento dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato; qualora non lo restituisse in tutto od in parte l'azienda trattera' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Qualora il lavoratore lavorasse con utensili di sua proprieta' l'azienda, dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri la cui misura verra' stabilita dallo Organizzazioni territoriali.
L'Azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' del lavoratore e in tal caso non corrispondera' piu' l'indennita' di cui al comma precedente.

Art. 36

Art. 36.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita di inventario e di controllo disposta dalla direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e i materiali affidategli.

Art. 37

Art. 37.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed in modo da salvaguardare la incolumita' dei lavoratori, curando l'igiene, l'areazione, illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e cio' nei termini di legge; cosi' come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocivita'.
Le norme richiamate dal presente articolo si intendono completate con altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 38

Art. 38.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennita' di anzianita' ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 34 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle completate nei punti a), b), c) e d), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave documento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 39

Art. 39.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due, parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene il lavoratore:
Anni di servizio 1ª categoria 2ª categoria
fino a 2 anni compiuti............... 1/2 mese 1/2 mese
oltre i 2 e fino a 5 anni compiuti... 1 mese e 1/2 1 mese
oltre i 5 e fino si 15 anni compiuti. 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 15 anni compiuti............. 2 mesi e 1/2 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla meta', o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del rapporto di preavviso in caso di licenziamento, l'azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione:
la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenza dell'azienda.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita' e' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita'.

Art. 40

Art. 40.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale, e in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945, una indennita' nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per ciascun no degli anni di anzianita' di servizio fino al 31 dicembre 1956 e di 20/30 per ciascuno degli anni di anzianita' di servizio prestato successivamente al 1 gennaio 1957.
La liquidazione dell'indennita' verra' fatta in base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Trascorso il primo anno di servizio la frazione verra' conteggiata per dodicesimi.
Ai fini dell'indennita' di cui al presente articolo, la anzianita' di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sara' considerata utile nella misura del 30%, come da art. 5.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.
Se il lavoratore e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo anno, o, se il lavoratore non abbia compiuto un anno di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Art. 41

Art. 41.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' per il licenziamento di cui all'articolo 40:
50 per cento per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100 per cento per anzianita' di servizio superiore a 5 anni.
L'intera indennita' di anzianita' per licenziamento e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60°, anno di eta', se uomo, e del 55° anno di eta', se donna, o per malattia od infortunio, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio gravidanza e puerperio.

Art. 42

Art. 42.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore le indennita' di cui agli artt. 39 e 40 (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell' art. 2122 Codice civile .

Art. 43

Art. 43.
CERTIFICATO DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda, dovra' consegnare al lavoratore che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice Civile , l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempre che non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, essa dovra' rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.

Art. 44

Art. 44.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 45

Art. 45.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

Art. 46

Art. 46.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri di Organi Direttivi Confederali, delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'Azienda, cui il lavoratore appartiene.

Art. 47

Art. 47.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di accordo diretto tra e parti interessate per eventuali reclami, nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali, e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 48

Art. 48.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1959 e avra' durata sino al 31 dicembre 1961. Esso sara' rinnovabile di anno in anno se non verra' disdetto da una delle parti 3 mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con R. R. In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

CCNL industrie legno e sughero 21 luglio 1959 per qualifica intermedi-Tabella

TABELLA DELLE PAGHE MINIME MENSILI
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