056U1133
056U1133
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 settembre 1956 n. 1133)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939. n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527 ; 15 aprile 1942, n. 424 ; 5 settembre 1942, n. 1235 ; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160 ; 30 ottobre 1949, n. 994 ; 30 ottobre 1949, n. 1167 ; 30 ottobre 1950, n. 1305 ; 11 aprile 1951, n. 564 ; 27 ottobre 1951, n. 1793 ; 11 febbraio 1952, n. 366 ; 26 ottobre 1952, n. 4507 ; 10 febbraio 1953, n. 544 ; 25 giugno 1953, n. 709 ; 23 marzo 1954, n. 751 ; 26 ottobre 1954, n. 1207 ; 11 aprile 1955, n. 622 ; 20 settembre 1955, n. 937 ; 25 settembre 1955, n. 959 e 16 marzo 1956, n. 529 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 3071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso
Art. 26. - L'insegnamento complementare di "letteratura delle tradizioni popolari" del corso di laurea in lettere e' soppresso e sostituito dal seguente "storia delle tradizioni popolari".
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "astrofisica".
Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "astrofisica".
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di "chimica biologica".
Art. 68. - Il primo comma cosi' formulato: "I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in scienze agrarie aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi al 3° anno" e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 23. - CARLOMAGNO