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060U0592

IT - DPR

060U0592

Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1960 n. 592)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104, e 24 dicembre 1959 , nn. 1108 e 1109 , che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che da' piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 776 che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Dal 1 luglio 1960 a non oltre il 31 dicembre 1960 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio;
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa ex 73.01):
b) il dazio doganale nella misura, del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, i sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di nerofumo, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Residui aromatici ottenuti nel cracking catalitico di oli minerali (voce della tariffa doganale ex 27.07-b);
Oli di petrolio o di scisti, ecc., lubrificanti, di altra specie, altri (voce della tariffa doganale n. 27.10-a5-beta-II);
Residui della lavorazione degli oli di petrolio o di scisti, ecc. (voce della tariffa doganale n. 27.10 a 6);
Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi (voce della tariffa doganale n. 27.14-c).

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.

Art. 4

Dal 1 luglio 1960 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la numerazione di tariffa e di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.01 a-b, numero 73.10 d-1 alfa II, n. 73.13, b-5-epsilon sono modificate come all'allegata tabella B, firmata dal Ministro per le finanze;
b) la numerazione di tariffa della voce n. 73.01-c e' modificata in n. 73.01-d.

Art. 5

Alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1959, n. 1109 , sono apportate le seguenti rettifiche:
a) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 41.06-d e' corretto in 11,70% (*);
b) le voci numeri 55.05-a-2-beta, 58.05-a-4-beta, 58.05-a-5-beta sono corrette rispettivamente in 58.05-a2-alfa, 58.05-a-4-alfa, 58.05-a-5-alfa;
c) ai dazi temporanei sul valore indicati per le voci numeri 85-20-a-1-2-3 vanno aggiunti rispettivamente i dazi minimi per pezzo di L. 6,30 (*), L. 11,70 (*) e L. 18 (*);
d) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 87.01-b-1-alfa (clausola I) e' corretto in 26% (*).

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 1. - VILLA

Tabelle

TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico
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