Monitoring Gesetzessammlung

061U0399

IT - DPR

061U0399

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del riso. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961 n. 399)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1939, e relative tabelle, per i lavoratori addetti all'industria risiera, stipulato tra l'Associazione italiana Industriali Risieri e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Industria Alimentari - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione italiana Industriali Risieri e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione - C.I.S.N.A.L. -; Visto l'art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949; per i lavoratori dipendenti dalle industrie alimentari, richiamato dal predetto contratto 1 ottobre 1959 ed allo stesso allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 119 del 21 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, relativo ai lavoratori addetti all'industria risiera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesima richiamate ed allo stesso allegate, dell'art. 22 del contratto collettivo 12 marzo 1949, indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento, economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione del riso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 154. - VILLA

Contratto collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 ottobre 1959, PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA RISIERA.
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE II
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI
ALLE CATEGORIE INTERMEDIE
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE III
REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI
ALLE QUALIFICHE IMPIEGATIZIE
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE IV
PARTE COMUNE
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO
CONTRATTO NAZIONALE 12 MARZO 1949 NORMATIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE ALIMENTARI
Parte di provvedimento in formato grafico
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