Monitoring Gesetzessammlung

060U0476

IT - DPR

060U0476

Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 febbraio 1960 n. 476)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduta la domanda presentata in data 15 luglio 1959 dal presidente del Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport, con sede in Napoli, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Napoli, ai sensi, degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Veduto il proprio decreto in data 21 maggio 1959, n. 448, col quale il Centro anzidetto e' stato eretto in ente morale; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la presetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Napoli, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a totale carico del Centro anzidetto e degli enti in esso Centro rappresentati.

Art. 2

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1959, n. 88 .
Il pareggiamento non puo' aver per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 febbraio 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 119. - VILLA

Art. 1

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli
Art. 1.
E' istituito in Napoli un Istituto superiore di grado universitario ad ordinamento speciale denominato: Istituto superiore pareggiato di educazione fisica.
L'istituto e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dal presente statuto, dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 , e successive modificazioni, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione.
L'ammissione all'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli e' riservata alla popolazione scolastica maschile e femminile.

Art. 2

Art. 2.
L'istituto superiore di educazione fisica di Napoli, in conformita' a quanto disposto dall' art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Art. 3

Art. 3.
Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli e' triennale.
Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma in educazione fisica.
Tale diploma ha valore di qualifica accademica.
Oltre i corsi normali, l'Istituto organizza:
a) corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive;
b) scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'art. 23;
c) corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
A coloro che hanno frequentato i predetti corsi l'Istituto puo' conferire diplomi ed attestati specifici.

Art. 4

Art. 4.
Il governo dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
1) il presidente del Consiglio di amministrazione;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il direttore dell'Istituto;
4) il Consiglio direttivo:
5) il Consiglio dei professori.

Art. 5

Art. 5.
Il presidente del Consiglio di amministrazione e' eletto dal Consiglio di amministrazione e dura in carica un triennio accademico e puo' essere riconfermato.

Art. 6

Art. 6.
il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca il Consiglio e lo presiede;
c) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;
d) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dal regolamento generale universitario e dal presente statuto.

Art. 7

Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si compone:
a) del presidente;
b) del direttore;
c) del dirigente tecnico;
d) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli;
f) di un rappresentante del comune di Napoli, designato dal Consiglio comunale presso il predetto Centro di studi;
g) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, designato dalla Deputazione provinciale presso il predetto Centro di studi;
h) di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Napoli, designato presso il predetto Centro di studi;
i) di un rappresentante del Banco di Napoli, designato presso il predetto Centro di studi;
l) dei rappresentanti degli enti morali che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore a lire 1.000.000 (un milione) annue;
m) di un membro eletto dal Consiglio dei professori, tra i professori dell'Istituto;
n) del direttore amministrativo dell'Istituto.
Gli enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore a L. 250.000 a fondo perduto e ad un terzo (L. 333.333) di quello annuo fissato nella lettera i) del presente articolo, hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti e' considerata come intero.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati.

Art. 8

Art. 8.
Il Consiglio di amministrazione, oltre le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione superiore:
1) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;
2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
3) prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;
4) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente;
5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedono la durata di tre anni;
6) provvede alla nomina dei professori, all'assunzione del personale amministrativo e subalterno con l'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente statuto;
7) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del dirigente tecnico, scelto fra i professori incaricati degli insegnamenti di teoria e metodologia delle attivita' motorie e di legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale;
8) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
9) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle
missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche;
10) delibera, per quanto riguarda la spesa, all'assunzione degli insegnanti delle attivita' tecnico-addestrative;
11) delibera, relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di qualsiasi genere, con la osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto;
12) delibera sugli appalti e sui lavori in economia;
13) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto;
14) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento dell'Istituto, con le eventuali proposte di modificazioni e miglioramenti.

Art. 9

Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, ordinariamente, ogni tre mesi, straordinariamente, sempre che occorra o quando il direttore o almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti in caso di parita' di voti prevale il Voto del presidente.
Il direttore amministrativo dell'istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente.

Art. 10

Art. 10.
Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto nei casi e con le modalita' previste dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.

Art. 11

Art. 11.
Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto spetta al direttore, al Consiglio direttivo ed al Consiglio dei professori i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 12

Art. 12.
Il direttore dell'Istituto e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo che lo designa a maggioranza assoluta di voti, scegliendolo tra i professori ufficiali dell'Istituto, che siano professori universitari di ruolo.
A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di grado.
Dura in carica tre anni accademici e puo' essere conformato;
La nomina del direttore puo' essere revocata, anche prima della scadenza del triennio, ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264 .

Art. 13

Art. 13.
Il direttore dell'Istituto:
a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto;
b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, i diplomi ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati;
c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche Amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni;
d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza;
e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti, e sul personale dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti;
f) riferisce al Consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
g) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per la durata di giorni quindici all'altro personale;
h) esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto o dalle vigenti disposizioni;
i) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni.
Al direttore puo' essere assegnata un'indennita' di carica il cui importo, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto, non potra' essere superiore a quello stabilito per i direttori degli Istituti universitari statali con una sola Facolta'.

Art. 14

Art. 14.
Il dirigente tecnico e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio direttivo.

Art. 15

Art. 15.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 3 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto;
g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Al dirigente tecnico sara' corrisposta sul bilancio dell'Istituto un'indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Art. 16

Art. 16.
Il Consiglio direttivo si compone del professori incaricati degli insegnamenti di: a) anatomia umana applicata alla educazione fisica;
b) fisiologia umana applicata all'educazione fisica; c) psicologia;
d) pedagogia; e) teoria e metodologia delle attivita' motorie; f) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale; ed e' assistito dal direttore amministrativo, il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.

Art. 17

Art. 17.
Il Consiglio direttivo e' convocato dal direttore, ordinariamente una volta al mese e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due dei componenti ne facciano domanda motivata.
Il Consiglio direttivo:
a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate:
b) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti mediante incarichi entro i limiti dell'organico;
c) fa proposte e da' parere su provvedimenti relativi alla nomina e conferma dei professori incaricati;
d) provvede affinche' i programmi dei corsi e gli orari delle lezioni siano fissati in tempo utile in modo che, prima dell'apertura dei corsi, gli studenti trovino affisso all'albo:
il calendario generale dell'Istituto,
l'orario dei singoli insegnamenti,
il manifesto degli studi;
e) provvede a fissare il diario delle sessioni di esami;
f) nomina la commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
g) cura il regolare svolgimento dei corsi d'insegnamento e delle sessioni di esami;
h) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica:
i) da' parere sull'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto;
l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 18

Art. 18.
Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori ufficiali dell'Istituto, il meno anziano dei quali funge da segretario. E' convocato dal direttore ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando tre insegnanti ne facciano domanda motivata.
Il Consiglio dei professori:
a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi, e, su proposta del direttore, approva il piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalita' dell'Istituto;
b) elegge il professore che deve far parte del Consiglio di amministrazione;
c) propone l'istituzione di posti di assistenti volontari;
d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di insegnamenti speciali che creda utili nell'interesse degli studi;
e) propone al Consiglio di amministrazione le riforme che creda opportune nell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;
f) adempie le funzioni contemplate dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Art. 19

Art. 19.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori e' richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri.

Art. 20

Art. 20.
L'anno accademico ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Le lezioni cominciano non piu' tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.
La cerimonia inaugurale dell'anno accademico e' fatta non oltre il trentesimo giorno dal suo inizio; il discorso inaugurale e' letto da un professore scelto dal Consiglio direttivo.
Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le Universita' e per gli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 21

Art. 21.
L'Istituto pubblica entro il primo trimestre di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene:
1) il discorso inaugurale;
2) l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione;
3) l'indicazione delle varie autorita' accademiche;
4) gli elenchi nominativi dei professori e degli assistenti;
5) la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dai professori e dagli assistenti;
6) il calendario dell'anno scolastico, con gli orari e con l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;
7) l'elenco nominativo del personale di amministrazione, d'ordine e di servizio;
8) le statistiche, in forma di tabelle, dei diplomati nell'anno precedente, e degli studenti iscritti, classificati per anno di corso, per titolo di studio, per regioni di provenienza;
9) l'elenco nominativo degli studenti iscritti e quello dei diplomati dell'Istituto nell'anno precedente;
10) le statistiche delle riscosse, e di tutti i proventi dell'istituto durante l'esercizio precedente;
11) tutti gli altri dati statistici e le notizie che, a parere del Consiglio dei professori, possono meglio illustrare il funzionamento dell'Istituto;

Art. 22

Art. 22.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.

Art. 23

Art. 23.
Materie d'insegnamento:
A) Gruppo scientifico culturale:
Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:
Sezione I
1) anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale);
2) antropologia e antropometria (biennale);
3) biologia generale con elementi di chimica e di fisica;
4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;
5) fisiologia umana applicata all'educazione tisica (biennale);
6) igiene generale;
7) medicina applicata allo sport e pronto soccorso (biennale);
8) psicologia;
9) cinesiologia correttiva e rieducativa;
10) idroclimatologia;
11) igiene della scuola e degli sports.
Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attivita' ginnico sportive ed ai problemi biologici ad essa collegati.
L'insegnamento di cinesiologia correttiva sara' affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.
Sezione II
1) lingua e letteratura italiana;
2) pedagogia generale e differenziale (biennale);
3) storia dell'educazione fisica e degli sports (biennale);
4) istituzioni di diritto pubblico;
5) lingua francese
lingua tedesca > con esercitazioni
lingua inglese
una lingua a scelta dello studente (biennale);
gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondente alle finalita' dell'Istituto.
Gruppo tecnico-addestrativo:
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1) teoria e metodologia delle attivita motorie (triennale);
2) tecnica generale dell'educazione fisica (biennale);
3) tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (triennale);
ginnastica e ritmica moderna femminile (triennale);
4) tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (maschile) (triennale);
(femminile) (triennale);
attrezzistica (maschile) (triennale);
(femminile) (triennale);
nuoto e tuffi (biennale);
giuochi sportivi: pallacanestro, (biennale);
pallavolo (biennale);
scherma maschile (biennale);
5) sercitazioni di tirocinio didattico (biennale);
6) ginnastica correttiva (biennale);
7) ginnastica e giuochi per l'infanzia;
8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-spor- tiva assistenziale con esercitazioni (biennale);
9) teoria della musica e del solfeggio con esercitazioni:
maschile;
femminile (biennale);
10) ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali;
11) cinematografia didattica ginnico-sportiva.
Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginniche e sportive.
Il Consiglio direttivo determinera' le ore di lezioni e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticita' degli esami.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio potra' essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 24

Art. 24.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 23.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammessi agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e sempreche' le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.
Data la necessita' che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che e' respinto per non avere superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non e' ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art.
23.

Art. 25

Art. 25.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di scuola media di secondo grado, valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo;
c) in una prova pratica di educazione fisica in base al vigenti programmi di educazione fisica per gli istituti secondari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226 , e riportati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione del 6 novembre 1952, n. 45 .
I candidati prima di essere ammessi a sostenere le prove b) e c) del concorso di ammissione dovranno essere stati riconosciuti fisicamente ed attitudinalmente idonei, da apposita Commissione medica dell'Istituto, il cui giudizio collegiale e' insindacabile.
L'ammissione viene effettuata secondo l'ordine di graduatoria, determinato dall'esito delle prove, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto, per l'ammissione, risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 26

Art. 26.
Con il manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali esse siano ritenute opportune dall'Istituto.

Art. 27

Art. 27.
Gli insegnamenti di durata pluriennale importono un esame separato alla fine di ogni anno; peraltro, il candidato puo' ottenere di sostenere non oltre due esami annuali di una determinata materia nella stessa sessione.
L'esame di diploma consiste:
a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sara' scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;
c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

Art. 28

Art. 28.
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo pretaio di assicurazione.

Art. 29

Art. 29.
Tutti gli insegnamenti sono impartiti da professori incaricati. Il numero dei posti per gli insegnamenti da affidarsi per incarico e' stabilito nella tabella A, annessa al presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo puo' deliberare in relazione al numero degli iscritti, lo sdoppiamento dei corsi d'insegnamento.

Art. 30

Art. 30.
Gli insegnamenti della dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia, della fisiologia, della psicologia della teoria e metodologia delle attivita' motorie e della legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico sportiva assistenziale, come per tutte le altre discipline, sono affidati a professori incaricati, i quali, peraltro, assumono anche l'incarico della direzione dei laboratori destinati alle esperienze riflettenti le relative discipline.

Art. 31

Art. 31.
Il conferimento dell'incarico dell'insegnamento e delle supplenze e', su proposta del Consiglio direttivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione.
Ai professori incaricati verra' usato il trattamento economico di cui alla tabella B annessa al presente statuto.

Art. 32

Art. 32.
Il professore ha l'obbligo di svolgere le lezioni, di tenere le conferenze e di praticare le esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario, di intervenire alle riunioni dei Consessi accademici di cui fa parte e di prendere parte alle Commissioni degli esami di diploma e di profitto. Se, durante l'anno, egli intenda mutare l'ora assegnata alla sua lezione, deve farne richiesta al direttore, il quale, quando non si tratti di mutamento temporaneo, provvedera' sentito il Consiglio dei professori.
Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, deve tenere informato l'Ufficio di direzione, perche' gli studenti ne siano avvertiti.
Quando l'assenza di un professore incaricato determinata da motivi di salute abbia a protrarsi notevolmente, il direttore puo' proporre al Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei professori, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza e' a carico del bilancio dell'Istituto per non oltre dodici lezioni all'anno. Ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le venti lezioni consecutive, l'incarico puo' essere revocato.

Art. 33

Art. 33.
Il direttore non puo' autorizzare i professori ad assentarsi se non per la durata massima di dodici giorni, e per giustificati motivi.
Se l'assenza dovesse durare piu' a lungo, l'autorizzazione dovra' essere chiesta al Consiglio di amministrazione.

Art. 34

Art. 34.
Ciascun professore deve tenere, per ogni corso, un registro nel quale segna, giorno per giorno, l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma. Questo registro, munito del visto del direttore dell'istituto, deve essere alla fine delle lezioni consegnato alla segreteria.

Art. 35

Art. 35.
Alla fine di ogni anno il direttore dell'istituto deve comunicare al Consiglio di amministrazione il prospetto delle lezioni che sono state impartite per ogni corso. Qualora un professore non adempia agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al Consiglio di amministrazione.

Art. 36

Art. 36.
Il Consiglio di amministrazione, su proposta del dirigente tecnico, sentito il Consiglio direttivo nomina gli insegnanti di educazione fisica, scelti tra i diplomati di educazione fisica ed abilitati all'insegnamento, e gli allenatori preposti alle esercitazioni tecnico-addestrative del piano di studi per le allieve e per gli allievi.
Il trattamento economico di tale personale e' determinato all'inizio di ciascun anno, dal Consiglio di amministrazione, in misura, comunque, non superiore a quello previsto per gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie statali.

Art. 37

Art. 37.
Il personale assistente, addetto all'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, si distingue in:
a) assistenti non di ruolo;
b) assistenti, volontari.
Gli assistenti collaborano sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, alla attivita' didattica ed a quella addestrativa.
Il Consiglio di amministrazione, in rapporto alle disponibilita' di bilancio, determina annualmente, sentito il Consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti non di ruolo che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento.
Detto contingente non potra' in ciascun anno superare le otto unita'.
Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali, per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione e' disposta dal Consiglio direttivo.
L'assistente non di ruolo e' nominato dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente e' stato assegnato, sentito il Consiglio di amministrazione.
All'assistente non di ruolo sara' corrisposta una retribuzione che nomi potra' essere superiore a quella prevista per gli assistenti incaricati dall' art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349 .
Gli assistenti volontari sono nominati dal direttore su proposta del professore ufficiale della materia e sentito il Consiglio direttivo.

Art. 38

Art. 38.
L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
L'esame di concorso si svolge con l'osservanza delle norme e delle modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .
Il numero dei posti messi a concorso e' stabilito annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 39

Art. 39.
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta su carta legale, indirizzata al direttore, deve essere presentata alla segreteria non piu' tardi del 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome nome e data di nascita dell'aspirante;
b) residenza della famiglia;
c) recapito dello studente in Napoli;
d) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
1) della ricevuta del versamento della tassa di concorso;
2) del certificato di nascita, in bollo (legalizzato quando occorra);
3) del titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero del certificato provvisorio, che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
4) di due fotografie, su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera e per il libretto di iscrizione;
5) di altra fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 40

Art. 40.
Per ottenere l'iscrizione al primo anno dell'Istituto gli studenti che abbiano superato il concorso debbono presentare alla segreteria non oltre il 15 dicembre le ricevute di pagamento relative alla tassa di immatricolazione, ai contributi vari ed alla prima rata: a) della tassa annuale di iscrizione; b) della sopratassa annuale speciale di iscrizione; c) della sopratassa per esami di profitto.
Per i termini di pagamento delle restanti rate di tasse e sopratasse e per quanto attiene agli studenti stranieri, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .
Dopo l'immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto di iscrizione, che valgono per l'intero corso di studi.
Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto gli allievi che, eventualmente, dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnicoaddestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 41

Art. 41.
La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata dal 1 agosto al 5 novembre incluso, alla segreteria, corredata della ricevuta dell'eseguito pagamento dei contributi e della prima rata delle tasse e sopratasse, secondo quanto e' stabilito col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .
Il direttore puo' accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

Art. 42

Art. 42.
Gli studenti fuori corso i quali intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione sono tenuti a presentare ogni anno entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni regolari, domande (in carta legale) di ricognizione della qualita' di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.

Art. 43

Art. 43.
La segreteria tiene al corrente un registro della carriera scolastica degli studenti iscritti.
Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco degli iscritti al proprio corso e di farsene rilasciare copia.

Art. 44

Art. 44.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso per la iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi universitari oppure dell'abilitazione magistrale o un titolo di studio equipollente e presentino gli altri documenti di cui all'art. 39 del presente statuto.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarita' e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 45

Art. 45.
Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 46

Art. 46.
Le punizioni che le autorita' accademiche, possono infliggere, secondo le gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:
1) l'ammonizione;
2) l'interdizione temporanea da uno o piu' corsi.
3) la sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
4) l'esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami;
a) l'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;
b) l'interdizione temporanea da uno o piu' corsi e' inflitta dal Consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
c) la sospensione dagli esami e' inflitta dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore;
d) l'esclusione temporanea dall'istituto e' inflitta dal Consiglio direttivo sentito l'incolpato, in seguito a relazione del direttore.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quialo fissato per la seduta del Consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere, udito dal Consiglio direttivo.
Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne e' presa nota nel registro della carriera scolastica.
Dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Art. 47

Art. 47.
Gli esami sono:
a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;
b) di profitto;
c) di diploma.

Art. 48

Art. 48.
L'esame di concorso per l'iscrizione si da' in una sola sessione, che ha inizio entro il 12 novembre.
Gli esami di profitto o di diploma si possono dare in due sessioni: estiva e autunnale, la data delle quali e fissata ogni anno dal Consiglio direttivo, entro i limiti fissati dalle norme in vigore.

Art. 49

Art. 49.
Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.
Nessuno puo' essere ammesso a sostenere gli esami di diploma, o conseguire il diploma, se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 50

Art. 50.
L'esame per il conseguimento del diploma in educazione fisica si svolge secondo le modalita' dell'art. 27 del presente statuto.
La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame, e cosi' pure il titolo delle tesi orali.

Art. 51

Art. 51.
Il giudizio di idoneita' e' dato in base all'esito degli esami, tenendo anche conto dell'assiduita', del profitto negli studi e della maturita' dello studente, di cui i professori si accertano durante l'anno scolastico.

Art. 52

Art. 52.
Le Commissioni per gli esami di pronto e di diploma sono nominate dal direttore e sono costituite a norma dell' art. 42 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269 .

Art. 53

Art. 53.
Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti.
Il voto semplice di idoneita' e' indicato con 6 decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.
Negli esami di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i 9 decimi dei punti.
In caso di pieni voti assoluti la Commissione puo' concedere la lode, che deve essere deliberata alla unanimita'.
Per il conferimento della dignita' di stampa ad una dissertazione occorre la deliberazione all'unanimita' in seguito a motivata relazione scritta di tre professori tra cui quello della materia oggetto della tesi.
Lo studente che si ritira durante un esame si considera come riprovato.

Art. 54

Art. 54.
I diploma conferiti dall'Istituto, vengono rilasciati dal direttore, secondo le vigenti disposizioni e debbono essere anche sottoscritti dal direttore amministrativo.
Nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia concessa.

Art. 55

Art. 55.
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dello Istituto.
Esse non potranno essere, comunque, inferiori a quelle determinate per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali.
La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.

Art. 56

Art. 56.
Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare ogni volta che si presenta, una sopratassa di L. 500 e per la ripetizione dell'esame di diploma una sopratassa di L. 10.000.

Art. 57

Art. 57.
Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 58

Art. 58.
Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse o sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 59

Art. 59.
Tutte le tasse e sopratasse, salvo le tasse erariali di diploma si pagano alla Cassa dell'Istituto, con ordine di pagamento emesso dal direttore amministrativo dell'Istituto. Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e di diploma costituisce un unico fondo che alfa fine di ogni anno viene ripartito secondo le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .

Art. 60

Art. 60.
Tutti i certificati, copie, estratti, relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformita' delle leggi sul bollo, e debbono essere sottoscritte dal direttore e dal direttore amministrativo.

Art. 61

Art. 61.
Gli studenti di disagiate condizioni economiche possono essere dispensati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in tutto o in parte dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni specie.

Art. 62

Art. 62.
La dispensa di cui all'articolo precedente non e' concessa ne' allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno una punizione disciplinare ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corsi o ripetente.

Art. 63

Art. 63.
La domanda di esonero deve essere fatta in carta legale e deve portare in calce l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni.
Alla domanda devono essere allegati I seguenti documenti:
1) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune in cui ha domicilio la famiglia;
2) certificato del procuratore delle imposte del Comune di residenza della famiglia;
3) dichiarazione in carta libera del capo di famiglia di non possedere altri redditi oltre quelli risultanti dai documenti presentati.
La dichiarazione deve essere vistata dal sindaco.

Art. 64

Art. 64.
I beni mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca, nonche' i titoli di rendita e tutto quanto altro concerne il patrimonio dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli si intendono intestati all'istituto superiore di educazione fisica di Napoli.

Art. 65

Art. 65.
Quando l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli avesse, per qualsiasi motivo, a cessare, il suo patrimonio sara' devoluto all'Ente morale denominato Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli.

Art. 66

Art. 66.
Il mantenimento dell'istituto e' assunto:
a) dal Centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli;
b) dagli enti in esso Centro rappresentati.
Al mantenimento dell'Istituto sono altresi' devolute le rendite nette dell'intero patrimonio e le tasse scolastiche.

Art. 67

Art. 67.
L'Istituto provvede al raggiungimento del suoi fini:
1) con le rendite del patrimonio proprio;
2) con i contributi e gli assegni corrisposti dagli enti ed eventualmente dai privati;
3) col provento delle tasse e sopratasse scolastiche e del contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;
4) col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'Istituto puo' eseguire od essere chiamato a compiere:

Art. 68

Art. 68.
L'esercizio finanziario ha inizio col primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 69

Art. 69.
La contabilita' e' costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 70

Art. 70.
Le scritture patrimoniali contengono tanti conti, quanti sono i valori patrimoniali.
Esse sono rappresentate:
a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici ed in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie e ben riconoscerli ed identificarli;
b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.;
c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi;
d) dal registro delle passivita' gravanti sul patrimonio, dei censi, canoni, legati, ecc. Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi a cauzione degli affittuari ed in genere dei valori dei terzi, consegnati all'Amministrazione per qualsiasi titolo.

Art. 71

Art. 71.
Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare fruttifero debbono essere annotate nei relativi registri inventariali, con la indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione.

Art. 72

Art. 72.
Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio mobiliare fruttifero sono giustificate per mezzo di bollette o buoni di carico e di scarico, riportati con le loro indicazioni nei registri inventariali, di cui al precedente art. 70.
Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 73

Art. 73.
Ogni oggetto acquistato o comunque pervenuto all'Ente prima di essere posto in uso deve essere inventariato nel relativo registro al prezzo pagato o a quello di stima e alla relativa fattura o al mandato di pagamento della spesa per lo acquisto oppure al documento riflettente la cessione deve unirsi il buono di carico, firmato dal funzionario che sta a capo della segreteria e dal consegnatario.
I libri devono essere inventariati al prezzo di copertina.
Nei buoni di scarico, per eliminazione o vendita di oggetti tolti all'uso o inservibili, deve sempre indicarsi la data delle deliberazioni con cui il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il discarico o l'alienazione.

Art. 74

Art. 74.
Tutti gli oggetti mobili devono essere dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 75

Art. 75.
Gli oggetti fragili, salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entita', e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.

Art. 76

Art. 76.
Ogni cinque anni ed anche prima, se il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'Ente, redigendosi apposito verbale, da allegarsi ai registri di inventario.

Art. 77

Art. 77.
Le scritture della contabilita' finanziaria dell'Istituto comprendono:
a) il bilancio di previsione;
b) la lista di carico comprendente tutte le somme da riscuotersi, divise nelle categorie indicate dal bilancio;
c) il registro delle scadenze spese;
d) le note od ordinativi di variazioni delle entrate delle spese;.
e) i giornali mastri contenenti tanti conti quanti sono i capitoli dell'entrata e della spesa iscritti nel bilancio e, se il capitolo e' suddiviso in articoli, tanti conti quanti sono gli articoli;
f) gli svolgimenti ed i particolari dei conti principali sia dell'entrata che della spesa;
g) il rendiconto o conto consuntivo.

Art. 78

Art. 78.
Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese che si presume di accettare durante l'esercizio finanziario, classificate in tre titoli:
1) entrate e spese effettive;
2) movimento di capitali;
3) partite di giro.
Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie. Tra le prime sono da comprendersi tutte le entrate e le spese che hanno origine da cause permanenti, o dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione; tra le seconde tutte le altre.
Nel movimento di capitali sono da iscriversi le partite derivanti, dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili ed immobili, per affrancazione di canoni, censi, legati attivi e passivi, per estinzione e creazione di crediti e di debiti per investimenti o impiego di capitali in acquisti o in migliorie alle proprieta' immobiliari, ecc.
Nelle partite di giro sono registrate le anticipazioni, i depositi, le riscossioni e i pagamenti fatti per conto di terzi, le ritenute ed i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'Ente sia nello stesso tempo creditore e debitore.

Art. 79

Art. 79.
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte in capitoli e in articoli.
Gli stanziamenti debbono essere discussi e deliberati dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei redditi e degli oneri patrimoniali e delle risultanze degli esercizi precedenti.
Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione in appositi allegati;
Delle variazioni di stanziamento piu' notevoli introdotte nel bilancio in confronto a quello dell'esercizio precedente, deve essere data giustificazione, riportando in allegato le deliberazioni con le quali sono state autorizzate.

Art. 80

Art. 80.
Fanno parte delle entrate ordinarie:
1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprieta' dell'Ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed in urbani e in quelli derivanti da censi, canoni legati e da interessi di capitali;
2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma;
3) provento dei contributi per esercitazioni, o di altra natura versati dagli studenti;
4) provento dei diritti di segreteria;
5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'Istituto, di stampati, di tessere, libretti, di diplomi e simili;
6) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi.
Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via straordinaria da enti pubblici o da privati.
Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalita' didattiche e scientifiche dell'Istituto.

Art. 81

Art. 81.
Il rendiconto consuntivo consta di due parti, la prima riguarda la gestione o il conto finanziario, la seconda la situazione o il conto patrimoniale.
Il conto finanziario e compilato in rispondenza del bilancio di previsione e indica, per ogni voce, le somme previste, quelle accertate e riscosse e da riscuotere, pagate e da pagare, a seconda che trattasi di entrata o di spesa.
Le cifre riguardanti le competenze sono tenute distinte da quelle dei residui degli anni precedenti.
Il conto patrimoniale indica la consistenza delle attivita' e delle passivita' al principio dell'esercizio, le varianti avvenuta durante la gestione, la consistenza patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio.
Al conto patrimoniale sono allegati i prospetti dimostrativi delle variazioni verificatesi nel patrimonio, classificate a secondo delle cause che le determinarono.

Art. 82

Art. 82.
I risultati della gestione sono posti in evidenza in prospetti allegati al rendiconto. Tali prospetti debbono dare notizia della situazione di cassa, dell'avanzo e del disavanzo di competenza, del movimento dei residui degli esercizi precedenti e dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Art. 83

Art. 83.
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato:
a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza;
b) un quarto al fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 84

Art. 84.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo approvati dal Consiglio di amministrazione, sono inviati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente entro i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.
Il Ministero puo' richiedere in comunicazione per esame tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa. Tali documenti, insieme ai registri di amministrazione, sono conservati presso l'Istituto, in modo da poter essere, in qualunque momento, esibiti per revisione e controllo.

Art. 85

Art. 85.
Possono in ogni caso eseguirsi a trattativa privata o in economia i lavori di manutenzione e di riparazione straordinaria e fino al limite di L. 1.000.000.
Per le spese eccedenti tale cifra e' indispensabile la gara pubblica salvo motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 86

Art. 86.
Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasferimenti del patrimonio e contrattazioni di mutui sono comunicate, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.
La vendita di materiale inservibile e fuori uso o derivati da riparazioni, trasformazioni o demolizioni puo' essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione il quale stabilisce le modalita' con cui deve effettuarsi.

Art. 87

Art. 87.
Il servizio di Cassa e' affidato ad un Istituto di credito di diritto, pubblico con le norme e le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione.
Egualmente ad un Istituto di credito di diritto pubblico sono affidati in custodia tutti i titoli e valori di proprieta' dell'Istituto.

Art. 88

Art. 88.
Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti ed altri atti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformita' della legge sul bollo e debbono essere muniti della firma del direttore e controfirmati dal direttore amministrativo, o da chi ne fa le veci.

Art. 89

Art. 89.
Il provento annuale delle sopratasse per gli esami di profitto e di diploma costituisce un unico fondo, che viene alla fine di ogni anno ripartito secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512 .

Art. 90

Art. 90.
Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore e dal direttore amministrativo.
Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito del visto del direttore dell'Istituto, e della firma per accettazione, di chi ha ordinato la spesa.
Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 91

Art. 91.
Per far fronte al pagamento delle minute spese, il Consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione di non oltre L. 100.000 (centomila) all'economo dell'istituto.
L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti.
Alla fine dell'esercizio finanziario l'economo versa all'Istituto di credito, che fa servizio di Cassa, la somma residua, ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 92

Art. 92.
Dall'ufficio di segreteria e' tenuta altresi' la contabilita' dell'Opera universitaria, che ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Istituto.

Art. 93

TITOLO NONO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E SUBALTERNO
Art. 93.
Il personale addetto agli uffici di segreteria dell'Istituto si distingue in personale amministrativo, di ragioneria e d'ordine, ai sensi dell'ordinamento delle segreterie universitarie approvato con legge 6 luglio 1940, n. 1038 , e da quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 .
La pianta organica del personale di segreteria dell'Istituto e quella relativa al personale subalterno sono previste dalla tabella C annessa al presente statuto, nella quale sono altresi' indicati i periodi di permanenza nei singoli gradi in relazione a ciascuna categoria.

Art. 94

Art. 94.
Il direttore amministrativo e' capo del personale di segreteria.
Oltre alle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 del presente statuto sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Esercita la sorveglianza sugli impiegati dipendenti e sul retto funzionamento degli uffici ed e' responsabile del buon andamento dei medesimi.
Egli e' inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 95

Art. 95.
L'assunzione ai posti di ruolo di ciascuna categoria di cui alla tabella C avviene mediante pubblico concorso per esami secondo le norme e con le modalita' previste per l'assunzione degli impiegati delle categorie corrispondenti nelle Universita' statali.

Art. 96

Art. 96.
Gli aspiranti all'assunzione ai posti di ruolo dell'Istituto debbono possedere tutti i requisiti richiesti dallo Stato per i posti similari da esso dipendenti.
I vincitori di concorso sono nominati con l'attribuzione dello stipendio della tabella C previsto per ciascuna categoria del personale e assumono la stabilita' nel posto, dopo un biennio di prova, sempre che non sia intervenuta esplicita disdetta scritta da parte del presidente del Consiglio di amministrazione, su analoga deliberazione del Consiglio medesimo.

Art. 97

Art. 97.
Le attribuzioni dei coefficienti superiori sono disposte dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, alla scadenza dei periodi di permanenza previsti dalla tabella C.

Art. 98

Art. 98.
I concorsi di cui ai precedenti articoli saranno giudicati da Commissioni esaminatrici nominate dal Consiglio di amministrazione.
Di esse e' membro di diritto il direttore dell'Istituto e sara' chiamato a farne parte un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 99

Art. 99.
Il trattamento economico del personale amministrativo, di segreteria e del personale subalterno dell'istituto e' quello previsto dalla tabella C annessa al presente statuto.

Art. 100

Art. 100.
L'indennita' di trasferta da assegnare ai funzionari che per ragioni di ufficio, si debbono recare fuori residenza, sono le stesse di quelle previste per gli impiegati dello Stato.

Art. 101

Art. 101.
Nessun impiegato per qualsiasi ragione, potra' assentarsi dall'ufficio senza il permesso del direttore dell'Istituto, udito il direttore amministrativo.

Art. 102

Art. 102.
L'impiegato che, per qualsiasi ragione, non possa recarsi in ufficio, deve avvisare per iscritto, entro le prime ore del mattino il direttore amministrativo, che ne prendera' nota in apposito registro e riferira' al direttore e al presidente del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti del caso.

Art. 103

Art. 103.
In caso di assenza per malattia, il presidente puo' disporre per gli accertamenti di ufficio a mezzo del medico di fiducia.

Art. 104

Art. 104.
Ad ogni impiegato spetta un congedo ordinario di trenta giorni, salvo caso di infermita', nella quale ipotesi potranno essere concessi altri trenta giorni di congedo straordinario.

Art. 105

Art. 105.
Il congedo ordinario viene concesso sempre che non ostino motivi di servizio e non puo' essere contemporaneamente rilasciato a puo' di due impiegati.
Il congedo e' sempre revocabile per esigenze di ufficio.
Per la durata di esso si terra' calcolo delle assenze fatte durante l'anno, salvo che queste non siano determinate da infermita' o da lutti domestici.
Gli impiegati che riassumono servizio dopo un periodo di aspettativa o di disponibilita' non possono usufruire di congedo se non dopo dieci mesi di servizio continuativo.
Il congedo dell'anno in corso non puo' essere cumulato con quello non goduto, per qualsiasi ragione, nell'anno precedente.

Art. 106

Art. 106.
Trascorso il termine di cui al precedente art. 105, l'impiegato puo' essere dal Consiglio di amministrazione collocato in aspettativa per ragioni di infermita' per motivi di famiglia e per servizio militare.

Art. 107

Art. 107.
Regolano l'aspettativa ed il collocamento a riposo le stesse norme previste per gli impiegati dello Stato.

Art. 108

Art. 108.
In caso di riduzione dei ruoli organici, il Consiglio di amministrazione puo' collocare in disponibilita' gli impiegati.
La disponibilita' presuppone la corresponsione degli assegni ridotti a 2/3 per un periodo di sei mesi, alla meta' durante altri sei mesi, dopo di che nulla piu' compete all'impiegato a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 109

Art. 109.
Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto prima dell'accettazione che dovra' seguire entro un mese dalla presentazione dell'istanza relativa.
Trascorso tale termine, senza che si sia adottato alcun provvedimento, le dimissioni, si intendono accettate.

Art. 110

Art. 110.
E' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:
a) che non si presenti ad assumere servizio entro un mese dalla partecipazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento;
b) che lasci l'ufficio per oltre quindici giorni, senza provarne giusta ragione;
c) che perda la cittadinanza italiana.

Art. 111

Art. 111.
Le dimissioni volontarie non hanno effetto sospensivo del procedimento disciplinare in corso.

Art. 112

Art. 112.
Previe contestazioni notificate nei termini di legge all'interessato ammesso a controdedurre, l'impiegato riconosciuto inabile o inadatto a compiere il suo dovere, puo' essere dispensato dal servizio.
L'inabilita' dipendente da ragioni di salute dovra' essere accertata da una commissione composta dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario del Comune e da un medico designato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 113

Art. 113.
Agli impiegati di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da stipularsi dal Consiglio di amministrazione dell'istituto.
Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrera' nel versamento di contributi che saranno stabiliti dal predetto contratto, con un premio corrispondente alla meta' dell'intero contributo, restando l'altra meta' a carico del dipendente assicurato.
Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dall'Istituto salvo la facolta' dell'impiegato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.
La polizza viene intestata all'assicurato.

Art. 114

Art. 114.
All'impiegato collocato a riposo spetta un'indennita' di buonuscita pari a tanti cinquantesimi di stipendio lordo per quanti sono gli anni di servizio prestati.
Il calcolo della predetta indennita' va fatto sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione del servizio e le frazioni di anno superiore a sei mesi si valutano per intero.
Nel caso di decesso in attivita' di servizio l'indennita', stessa spetta alla vedova o agli orfani minorenni o alle figlie nubili.

Art. 115

Art. 115.
E' pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.
Per la necessaria garanzia dei dipendenti circa la liquidazione della indennita' di cui all'articolo precedente sara' operata la trattenuta del 0,51% sullo stipendio. Anno per anno l'importo delle trattenute stesse verra' investito in titoli dello Stato, al portatore o intestati all'Istituto.

Art. 116

Art. 116.
Si perde il diritto all'indennita':
a) per l'impiegato: in caso di destituzione;
b) per la vedova: nel caso che passi ad altre nozze prima della liquidazione;
c) per la prole: se maschi quando sia raggiunta la maggiore, eta'; se femmine quando se minore d'eta', abbiano contratto matrimonio.

Art. 117

Art. 117.
L'indennita' e' liquidata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata, in cui devesi menzionare l'atto di nomina, il diritto al conseguimento dell'indennita' medesima e la misura.

Art. 118

Art. 118.
L'indennita' e' pagata d'ufficio in unica soluzione entro sei mesi dal collocamento a riposo o entro tre mesi dal decesso.

Art. 119

Art. 119.
Gli impiegati, assumendo il posto, godranno diritti ed adempiranno doveri in conformita' del presente regolamento.

Art. 120

Art. 120.
Gli impiegati devono ottemperare agli ordini di servizio e alle norme di esecuzione rispettivamente impartiti dal Consiglio di amministrazione, dal presidente, dal direttore amministrativo, e dai funzionari superiori da cui dipendono.
Essi sono responsabili delle conseguenze - delle proprie azioni ed omissioni sempre che, o per inosservanza di leggi o di regolamenti generali e speciali, di ordini di servizio e relative norme di esecuzione, o per mancanza di cautele, o per errore colposo, o per qualsiasi altra causa, cagionino danno, diretto o indiretto, all'Istituto. E' con i funzionari esecutori, saranno responsabili e di conseguenza tenuti, proporzionalmente, al risarcimento i capi dell'ufficio che si provi o si presuma non abbiano esercitata la necessaria vigilanza.

Art. 121

Art. 121.
Gli impiegati dovranno specialmente:
a) rispettare i superiori, usare modi corretti fra di loro e verso il pubblico;
b) astenersi dalla partecipazione, diretta o indiretta, in appalti, forniture, concessioni e in ogni altro affare di interesse dell'istituto, in nome e per conto proprio o di altri;
c) non attendere comunque a richiesta di terzi od occuparsi, durante le ore di ufficio, di cose estranee al medesimo;
d) osservare il piu' scrupoloso segreto, d'ufficio, non mostrare atti o fornire notizie a terzi;
e) non accettare retribuzioni o regali o corrispettivi di sorta per il disbrigo delle pratiche di propria competenza.

Art. 122

Art. 122.
Il direttore amministrativo, in caso di assenza, e' sostituito dal funzionario piu' elevato in grado.
In ogni ufficio si provvede, in caso di assenza dei rispettivi capi, chiamando ad assumere le veci il funzionario immediatamente inferiore per ordine gerarchico.

Art. 123

Art. 123.
Dell'andamento degli uffici sono responsabili i capi rispettivi che hanno, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente al direttore amministrativo.

Art. 124

Art. 124.
Gli impiegati hanno l'obbligo di coadiuvarsi e supplirsi a vicenda, senza riguardo a limite di attribuzioni o di orario.
Il lavoro prestato oltre il normale orario di servizio verra' retribuito nei limiti ed ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 125

Art. 125.
Ogni ufficio, secondo la rispettiva competenza, terra' al corrente i registri prescritti dalla legge,

Art. 126

Art. 126.
Per l'esecuzione normale di ufficio e' stabilito un orario di sette ore di lavoro nei giorni feriali per gli impiegati e di otto per i subalterni.

Art. 127

Art. 127.
Gli impiegati dell'ufficio in cui si verifichi un ingiustificato ritardo nell'adempimento delle mansioni ad esso affidate, sono tenuti a prestare servizio senza diritto a compenso, in ore straordinarie, fino a quando non si sia esattamente riparato al ritardo stesso, salvo che questo non dipenda da vacanza di posti stabiliti in organico.

Art. 128

Art. 128.
Le funzioni di economo-cassiere saranno affidate dal Consiglio di amministrazione ad un impiegato, che dovra' prestare regolare cauzione.
Le funzioni di economo-cassiere non sono compatibili con le funzioni di ragioniere.
Per il funzionamento della gestione della cassa economale valgono le norme vigenti di legge, ed al funzionante economo cassiere potra' essere corrisposta, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, una speciale indennita' di rischio.

Art. 129

Art. 129.
Il Consiglio di amministrazione ha le attribuzioni e le funzioni del Consiglio di disciplina per tutto il personale amministrativo, di ragioneria, di ordine e subalterno.
Al personale amministrativo, di ragioneria e di ordine che non adempie tutti i suoi obblighi di ufficio, o comunque viene meno ai propri doveri, sono applicabili, secondo la gravita' delle mancanze e salvo eventuale azione civile e penale le seguenti punizioni:
1) la censura;
2) la sospensione del grado con privazione dello stipendio, fino a sei mesi;
3) il licenziamento.
Le punizioni suddette sono inflitte dal presidente su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, il presidente ha facolta', nei casi di urgenza, e per gravi motivi di sospendere il personale dall'ufficio ed interdirgli l'accesso all'Istituto, riferendone subito al Consiglio di amministrazione.
Al personale subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:
a) la multa in misura non superiore a L. 500;
b) la riduzione dello stipendio in misura non superiore a un quinto e di durata non superiore a sei mesi;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a sei mesi;
d) il licenziamento.
La multa e' inflitta dal direttore amministrativo per mancanze nel servizio che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio stesso e non costituiscono grave insubordinazione.
Per mancanze piu' gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene di cui alle lettere b), c) e d), le quali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentite le difese che l'incolpato puo' presentare a voce o per iscritto. Se si tratta di licenziamento l'incolpato ha un termine di dieci giorni per presentare le proprie difese.

Art. 130

Art. 130.
Il personale subalterno puo' essere licenziato, con preavviso di un mese, per incapacita' fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione di servizi.
Il personale subalterno puo', inoltre, essere licenziato senza preavviso e senza diritto ad indennita' quando la mancanza disciplinare commessa sia di tale gravita' da rendere necessario l'immediato allontanamento del colpevole dall'Istituto.
Nessuna indennita' viene corrisposta nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga per volontarie dimissioni.

Art. 131

Art. 131.
Nell'assunzione di personale di qualunque categoria sia di ruolo, sia avventizio, debbono, essere osservate le norme stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e i minorati di guerra, ed altre categorie assimilate.

Art. 132

Art. 132.
Ove se ne presenti la necessita' puo' essere temporaneamente assunto dal Consiglio di amministrazione, personale avventizio per il disimpegno di determinati servizi o lavori.
La misura delle retribuzioni e dei salari e' determinata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 133

Art. 133.
Nella prima applicazione del presente statuto, e, in deroga a quanto disposte dall'art. 95, il posto di direttore amministrativo sara' assegnato dal Consiglio di amministrazione all'impiegato che ha retto la segreteria dalla fondazione dell'istituto. (Deliberazione del 22 novembre 1958).

Art. 134

Art. 134.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislativo e regolamentari concernenti le Universita' e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica:
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli-Tabelle

TABELLA A
Organico del personale insegnante Numero dei posti UFFICIO
TABELLA B
Trattamento economico del personale insegnante
Numero delle lezioni e compenso per i professori ufficiali
1. - Anatomia umana normale applicata
alla educazione fisica (bienna-
le)............................. n. 100 lez. L. 400.000 2. - Antropologia e antropometria
(biennale)...................... " 50 " " 200.000 3. - Biologia generale con elementi
di chimica e fisica............. " 50 " " 200.000 4. - Dottrina delle costituzioni ed
endocrinologia.................. " 50 " " 200.000 5. - Fisiologia umana applicata
all'E.F.(biennale).............. " 100 " " 400.000 6. - Igiene generale................. " 30 " " 120.000 7. - Medicina applicata allo sport e
pronto soccorso (biennale)...... " 50 " " 200.000 8. - Psicologia...................... " 50 " " 200.000 9. - Cinesiologia correttiva e riedu-
cativa.......................... " 50 " " 200.000 10. - Idroclimatologia................ " 25 " " 100.000 11. - Igiene della scuola e degli
sports.......................... " 30 " " 120.000 12. - Lingua e letteratura italiana... " 50 " " 200.000 13. - Pedagogia generale e differen-
ziale (biennale)................ " 100 " " 400.000 14. - Storia dell'educazione fisica e
degli sports (biennale)......... " 100 " " 400.000 15. - Istituzioni di diritto pubblico. " 50 " " 200.000 16. - Lingua straniera (biennale)..... " 50 " " 200.000 17. - Teoria e metodologia delle atti-
vita motorie (triennale)........ " 150 " " 600.000 18. - Tecnica generale dell'educazione
fisica (biennale)............... " 100 " " 400.000 19. - Legislazione, regolamentazione e
organizzazione ginnico-sportiva
assistenziale (biennale)........ " 100 " " 400.000
Insegnanti delle attivita' ginnico-sportive
Agli insegnanti di educazione fisica ed agli allenatori preposti alle esercitazioni pratiche previste dal piano di studi per gli allievi e le allieve, nonche', agli insegnanti di teoria della musica e solfeggio e cinematografia didattica ginnico sportiva, spetta un compenso annuo massimo di L. 38.166 per ogni ora settimanale di insegnamento.
TABELLA C
Ruolo organico del personale amministrativo
di ragioneria, d'ordine e subalterno
Numero
dei posti UFFICIO Coefficiente Permanenza
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Carriera direttiva
| 402 - - 1 Direttore amministrativo < 325 anni 8
| 271 " 3
Carriera di concetto
| 271 anni 3 1 Segretario < 229 " 3
| 202 " 3
1 Ragioniere | 229 - - < 202 anni 5
|
PERSONALE D'ORDINE
| 202 - - 1 Archivista < 180 anni 7
| 157 " 2
PERSONALE SUBALTERNO
2 Bidelli 151 - -
Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht