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058U0589

IT - DPR

058U0589

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958 n. 589)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 384 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in patologia generale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in patologia generale
Art. 385. - Finalita' e titoli di ammissione sono quelli di cui e gli articoli 292 e 293.
Art. 386. - La durata dell'intero corso di studi e' di due anni.
Il numero massimo degli iscritti e' di trenta per corso.
Art. 387. - Le materie d'insegnamento sono cosi' distribuite:
1° anno:
Patologia eziologica (cause fisiche, chimiche e biologiche di malattia);
Patologia delle infezioni e immunologia;
Patologia delle infezioni;
Laboratorio di patologia generale.
2° anno:
Patologia sistematica (circolatoria, neuroendocrina, respiratoria, digerente, renale);
Patologia metabolica;
Patologia istologica e oncologica;
Laboratorio di patologia generale.
Art. 388. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e' quello indicato al precedente art. 387, e l'ordine e le modalita' degli esami di profitto sono quelli usuali (esami orali, scritti, microscopico, ecc.).
Art. 389. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di perfezionamento in patologia generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 195. - RELLEVA
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