059U1408
059U1408
Istituzione in Lecce di una libera Universita'. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1959 n. 1408)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la domanda presentata dal presidente del Consorzio universitario Salentino per ottenere la istituzione di una libera Universita' con sede in Lecce; Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Lecce in data 9 settembre 1955, n. 28694, col quale fu costituito un Consorzio universitario Salentino per la libera Universita' di Lecce e ne fu approvato lo statuto; Udito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' per una piu' equa distribuzione territoriale delle istituzioni universitarie di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' istituita in Lecce una libera Universita', costituita dalle Facolta' di lettere e filosofia e di magistero mantenuta a totale carico del Consorzio anzidetto, appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 176. - VILLA
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 1
Statuto della libera Universita' degli studi di Lecce
Art. 1.
L'Universita' degli studi di Lecce, appartiene alla categoria cui il n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Essa e' costituita dalle seguenti Facolta':
1) Facolta' di lettere e filosofia;
2) Facolta' di magistero.
E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi dei predetto decreto.
E' disciplinata, nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.
E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 2
Art. 2.
Al mantenimento dell'Universita' contribuiscono:
a) il Consorzio universitario Salentino;
b) altri eventuali sovventori.
Al mantenimento stesso sono altresi' devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti e i contributi di segreteria.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 3
Art. 3.
Sono organi dell'Universita':
1) rettore;
2) Corpo accademico;
3) Senato accademico:
4) Consiglio di amministrazione;
5) presidi di Facolta';
6) Consiglio di Facolta'.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 4
Art. 4.
Il rettore e' eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico fra i professori di ruolo e fuori ruolo che lo compongono, ed e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.
Dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.
Il rettore:
1) rappresenta l'Universita';
2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Universita';
3) esercita l'autorita' disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Universita';
4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e da' esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;
6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
In caso di assenza o di impedimento il rettore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Universita'.
Il rettore puo' delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Al rettore spetta un'indennita' di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai rettori delle Universita' statali.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 5
Art. 5.
Il Corpo accademico e' composto di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal professore piu' anziano, quando deve provvedere all'elezione del rettore, e dal rettore stesso per ogni altra circostanza.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 6
Art. 6.
Il Senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di Facolta'.
Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.
Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 7
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del rettore, che lo presiede;
b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna Facolta', designato collegialmente dal presidi della Facolta';
c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro;
d) di tre rappresentanti del Consorzio universitario Salentino;
e) di un rappresentante, rispettivamente, della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura, e del comune di Lecce.
Enti privati, che concorrono al mantenimento dell'Universita' con un contributo superiore a L. 2.000.000 (due milioni) una tantum o con un contributo annuo non inferiore a lire 500.000 (cinquecentomila), hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante che, nei secondo caso, durera' in carica fintantoche' sara' corrisposto il contributo.
Il numero dei membri indicati nelle lettere b) e d) e' aumentato rispettivamente di tanti componenti quanti sono i membri di cui al comma precedente.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati.
Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 8
Art. 8.
Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente.
Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorche' vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ( regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ), e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 9
Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 10
Art. 10.
I presidi della Facolta' sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facolta' e nominati dal rettore.
Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo piu' anziano nella rispettiva Facolta'.
Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facolta' sono meno di tre, il preside e' nominato dal rettore e puo' essere scelto anche tra i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altra Facolta'.
Ai presidi sono demandate le attribuzioni, di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 11
Art. 11.
Il Consiglio di Facolta' si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dalle norme vigenti per le Universita' statali.
Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse pero' le questioni riguardanti la composizione della Facolta' e le proposte di nomina o conferimento d'incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facolta'.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal piu' giovane dei professori di ruolo.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 12
Art. 12.
La Facolta' di lettere e filosofia conferisce:
a) la laurea in Lettere;
b) la laurea in Filosofia.
La Facolta' di magistero conferisce:
a) la laurea in Materie letterarie;
b) la laurea in Pedagogia;
c) la laurea in Lingue e letterature straniere;
d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 13
Art. 13.
Gli insegnamenti di ciascuna Facolta' si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni.
Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facolta' devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentate dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 14
Art. 14.
Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e dieci esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.
Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori.
A ciascuna Facolta' sono annessi particolari Istituti e Seminari con proprio ordinamento interno, nonche' una biblioteca.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 15
Art. 15.
La durata del corso degli studi per la laurea in Lettere e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.
Il corso di studi si distingue in due indirizzi:
classico e moderno.
Insegnamenti fondamentali comuni:
1) Letteratura italiana:
2) Letteratura latina:
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafla romana):
4) Geografia:
5) Filosofia (con facolta' di scelta fra gli insegnamenti di Filosofia teoretica, Filosofia morale, Storia della filosofia, Pedagogia).
Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:
1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologa e storia dell'Arte greca e romana.
Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:
1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'Arte medioevale e moderna.
Insegnamenti complementari:
1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Storia comparata delle lingue classiche;
4) Epigrafia greca;
5) Antichita' greche e romane;
6) Storia della letteratura latina medioevale;
7) Storia della lingua italiana;
8) Storia del Risorgimento;
9) Lingua e letteratura turca;
10) Ebraico e lingue semitiche comparate;
11) Lingua e letteratura araba;
12) Filologia bizantina;
13) Paleografia diplomatica;
14) Paleografia greca;
15) Papirologia;
16) Numismatica;
17) Paletnologia;
18) Lingua e letteratura francese;
19) Lingua e letteratura inglese;
20) Lingua e letteratura tedesca;
21) Lingua e letteratura spagnola;
22) Lingua e letteratura neo-greca;
23) Lingua e letteratura russa;
24) Lingua e letteratura albanese;
25) Storia delle religioni;
26) Storia del Cristianesimo;
27) Storia della Chiesa;
28) Archeologia cristiana;
29) Letteratura cristiana antica;
30) Egittologia;
31) Storia orientale antica;
32) Biblioteconomia e bibliografia;
33) Storia della musica;
34) Storia del diritto italiano;
35) Storia del diritto romano;
36) Letteratura delle tradizioni popolari;
37) Storia delle tradizioni popolari;
38) Etnologia;
39) Lingua e letteratura serbo-croata;
40) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
41) Filologia medioevale e umanistica;
42) Etruscologia ed archeologia italica;
43) Letteratura umanistica;
44) Storia americana;
45) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
46) Sanscrito;
47) Filologia germanica.
Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto: lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.
Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o anche di diversa Facolta' dell'Universita' degli studi di Lecce. In quest'ultimo caso e' necessaria l'approvazione della Facolta' di lettere e filosofia.
Tre degli insegnamenti, fondamentali, o complementari, devono essere seguiti per un biennio. Puo' pero' lo studente seguire per un biennio, anche in anni non consecutivi, uno o due insegnamenti in piu', ed in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti, che deve scegliere come complementari.
Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.
Gli insegnamenti di Storia greca e di Storia romana, cosi' come quelli di Storia medioevale e di Storia moderna, possono essere riuniti in unica cattedra e i corsi rispettivi essere tenuti alternativamente; in tal caso deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi, il corso che sara' impartito.
Lo studente deve, almeno all'inizio del secondo anno di studio dichiarare nella domanda di iscrizione quale indirizzo intenda seguire. Potra' mutare indirizzo non oltre l'inizio del terzo anno di corso, previa approvazione della Facolta'.
Il preside, sentita, ove ritenga, la Facolta', controlla i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, per approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside della Facolta'.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 16
Art. 16.
La durata del corso degli studi per la laurea in Filosofia e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica.
Insegnamenti fondamentali:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofla teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Psicologia.
Insegnamenti complementari:
1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica:
4) Storia della filosofia medioevale;
5) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
6) Storia delle religioni;
7) Storia del Cristianesimo;
8) Storia della Chiesa;
9) Storia della pedagogia italiana;
10) Storia del Risorgimento;
11) Storia del diritto italiano;
12) Storia del diritto romano;
13) Storia delle dottrine politiche;
14) Storia delle dottrine economiche;
15) Letteratura greca;
16) Economia politica;
17) Storia greca;
18) e 19) due lingue e letterature straniere moderne scelte tra quelle previste per la laurea in Lettere.
Gli insegnamenti di Storia medioevale e di Storia moderna possono essere uniti in un'unica cattedra, ed il corso dedicato alternativamente un anno alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 17
Art. 17.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facolta'.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 18
Art. 18.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere in modo originale e in buona forma italiana un tema concordato col professore della disciplina, nella quale il candidato deve avere superato un esame biennale.
L'indicazione del tema, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere depositato nella segreteria della Facolta' almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione.
Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla Facolta' per l'inizio della sessione degli esami di laurea, senza possibilita' di proroga, e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.
Nella discussione della dissertazione sara' relatore principale il professore della disciplina, assistito da due correlatori scelti dal preside, uno di ufficio ed uno tra quelli dei professori, interpellati tempestivamente da lui, che ne abbiano fatto richiesta.
Questi ultimi saranno preferibilmente proposti dal preside al rettore per la nomina della Commissione.
A tutti i commissari, che non siano il relatore o i correlatori sara' distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.
E' obbligo dei commissari essere presenti, o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza, perche' egli possa provvedere alla sostituzione.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 19
Art. 19.
Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica e filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.
Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 20
Art. 20.
L'ammissione alla discussione, e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle Universita' statali.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 21
Art. 21.
Per gli studenti che provengono da altre Facolta', la Facolta' stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.
La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facolta'.
In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturita' classica.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 22
Art. 22.
I laureati in Filosofia possono essere iscritti al quarto anno del corso di Lettere e devono seguire questo piano di studi:
a) per l'indirizzo classico:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Letteratura greca;
4) Glottologia;
5) Geografia;
6) Archeologia e storia dell'Arte greca e romana;
7) Storia greca; o, Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
Devono inoltre superare una prova scritta di traduzione latina.
b) per l'indirizzo moderno:
1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Geografia;
4) Filologia romanza;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna:
6) e 7) due lingue e letterature moderne, a scelta tra Lingua e letteratura francese, Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura tedesca, ma in ogni modo diverse da quella eventualmente seguita nel corso per la laurea in filosofia.
Devono inoltre superare una prova scritta di traduzione latina.
Per ambedue gli indirizzi, qualora il candidato avesse, per il conseguimento della laurea in filosofia, scelto come insegnamento complementare uno o due di quelli indicati coi numeri da 3) a 7), e superato i relativi esami, dovra' sostituirli con altrettanti corsi ed esami di discipline complementari per la laurea in Lettere, da lui non seguiti per la laurea in Filosofia.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 23
Art. 23.
I laureati in Lettere possono essere iscritti al quarto anno del corso per la laurea in Filosofia e devono seguire questo piano di studi:
1) Filosofia teoretica;
2) Storia della filosofia;
3) Filosofla morale;
4) Pedagogia;
5) Storia medioevale;
6) Storia moderna;
7) Psicologia.
Qualora per il conseguimento della laurea in Lettere abbiano superato l'esame di Storia medioevale o di Storia moderna o di ambedue, devono sostituire queste discipline rispettivamente con una o due delle complementari per laurea in Filosofia.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 24
Art. 24.
La Facolta' di lettere e filosofia comprende i seguenti Istituti:
1) Filologia classica;
2) Archeologia e Storia antica;
3) Glottologia;
4) Filologia moderna;
5) Storia medioevale e moderna;
6) Storia dell'arte;
7) Geografia;
8) Filosofia.
Ciascuno di questi avra' uno statuto proprio, deliberato dalla Facolta'.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 25
Art. 25.
Con regolamento deliberato dalla Facolta' e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facolta' possono essere istituite anno per anno borse di perfezionamento presso altre Universita' italiane e straniere.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 26
Art. 26.
La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 27
Art. 27.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie, ivi comprese la storia e la geografia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 28
Art. 28.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale):
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Grammatica latina;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica:
5) Lingua e civilta' greca;
6) Storia delle tradizioni popolari;
7) Storia dell'arte medioevale e moderna;
8) Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
9) Storia della geografia;
10) Storia della grammatica e della lingua italiana;
11) Storia della letteratura latina medioevale;
12) Storia del Risorgimento;
13) Storia della musica;
14) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 29
Art. 29.
Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla Storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente.
Il terzo anno di corso di Geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 30
Art. 30.
Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale, ed una di cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 31
Art. 31.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 32
Art. 32.
L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento letterario, storico e geografico, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 18-20.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 33
Art. 33.
La durata del corso degli studi e' di quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 34
Art. 34.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;
b) In una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 35
Art. 35.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).
Insegnamenti complementari:
1) Filologia germanica;
2) Filologia romanza;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Lingua e civilta' greca:
5) Psicologia;
6) Storia dell'Arte medioevale e moderna;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana.
8) Storia della letteratura latina medioevale;
9) Storia della musica;
10) Storia della pedagogia;
11) Storia del Risorgimento;
12) Storia delle tradizioni popolari.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 36
Art. 36.
Nel corso biennale di Storia un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed uno alla Storia moderna alternativamente.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 37
Art. 37.
Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline filosofiche.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 38
Art. 38.
Valgono per la laurea in Pedagogia le norme contenute nell'art. 31.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 39
Art. 39.
L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 18-20.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 40
Art. 40.
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 , dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora Grazia Deledda", o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, dall'istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 , o dal Liceo femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia, o dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, e concorso.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 41
Art. 41.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura inglese;
4) Lingua e letteratura francese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.
Insegnamenti complementari:
1) Filosofia;
2) Lingua e letteratura araba;
3) Lingua e letteratura neo-greca;
4) Lingua e letteratura russa;
5) Pedagogia;
6) Storia dell'Arte medioevale e moderna:
7) Storia della filosofia;
8) Storia della geografia;
9) Storia della grammatica e della lingua italiana;
10) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
11) Storia della musica.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 42
Art. 42.
I corsi di lingue straniere sono integrate da esercitazioni.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 43
Art. 43.
Nel corso biennale di Storia un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed uno alla Storia moderna, alternativamente.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 44
Art. 44.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami.
Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari.
Puo' tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami; e in questo caso puo' ridurre a due gli insegnamenti complementari.
Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiani, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera, nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 45
Art. 45.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 46
Art. 46.
L'argomento della dissertazione di laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera che lo studente ha fatto particolare oggetto dei suoi studi.
Per la laurea in lingue e letterature straniere valgono le norme contenute negli articoli 18-20:
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 47
Art. 47.
La durata del corso e' di tre anni.
Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 48
Art. 48.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nelle materie letterarie (ivi compresa la storia e la geografia) e nelle materie filosofiche e pedagogiche;
b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 49
Art. 49.
Insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.
Insegnamenti complementari:
1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 50
Art. 50.
Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di pedagogia, ed una della lingua straniera prescelta.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 51
Art. 51.
Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.
L'esame scritto di Pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sara' ammesso solo dopo aver superato tutti gli esami del corso.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 52
Art. 52.
Per ciascuna delle lauree conferite dalla Facolta' di magistero e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, il concorso, previsto fra titoli di ammissione, e' limitato ad un numero di posti proposto anno per anno dalla Facolta', stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione e comunicato mediante apposito bando dell'Universita' entro il 31 ottobre.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 53
Art. 53.
Gli studenti debbono sottoporre il loro piano di studi al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno.
Gli studenti che desiderano mutare corso di laurea debbono farne domanda al rettore. Essi potranno mutare corso non oltre l'inizio del terzo anno, previa approvazione della Facolta'.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 54
Art. 54.
Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami e separatamente anno per anno.
Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se non dopo superati tutti gli altri.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 55
Art. 55.
Per gli studenti che provengono da altra Facolta' di magistero, la Facolta' stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.
La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si scrivono per una delle lauree conferite dalla Facolta'. In questi casi i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 56
Art. 56.
I laureati in Materie letterarie, che aspirano alla laurea in Pedagogia, devono frequentare i seguenti corsi biennali e superare i relativi esami: Storia della filosofia, Pedagogia, Filosofia, devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare la prova scritta di Cultura generale filosofica.
Possono seguire tali corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in Materie letterarie abbiano seguito per due anni Pedagogia e Storia della filosofia e per un anno Filosofia, superando i relativi esami.
Devono inoltre, presentare una dissertazione di laurea nelle Discipline pedagogiche e filosofiche.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 57
Art. 57.
I laureati in Materie letterarie o in Pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere, devono seguire un corso biennale, sia per ciascuna delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiata per la prima laurea o diploma, sia per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella gia' studiata, superando i relativi esami.
Inoltre, ove non li abbiano gia' seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di Filologia romanza ed uno di Filologia germanica e superarne gli esami.
Sono altresi' tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.
La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la Lingua e letteratura straniera, nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 58
Art. 58.
I laureati in Pedagogia, che aspirino alla laurea in Materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di Geografia e per un anno un corso di Storia, superando i relativi esami.
Devono anche sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.
Qualora essi, durante il corso per la laurea in Pedagogia, abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di Lingua e letteratura italiana, di Lingue e letteratura latina e di Storia e per un anno quello di Geografia, superando i relativi esami vengono ammessi al quarto anno, durante il quale devono seguire i corsi e superare gli esami di Lingua e letteratura latina e Geografia.
Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 59
Art. 59.
I laureati in Lingue e letterature straniere, purche' forniti del diploma di abilitazione magistrale, che aspirino alla laurea in Materie letterarie, devono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:
1) Lingua e letteratura italiana:
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia:
4) Geografia (biennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia.
Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la Storia e la Geografia.
Qualora essi, durante il corso per la laurea in Lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti in Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di Storia, e per un biennio quello di Geografia, superandone i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale devono seguire i corsi e superare gli esami di Letteratura latina, di Geografia, di Pedagogia e di Storia della filosofia.
Qualora per la laurea in Lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di Pedagogia o di Storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due delle materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.
Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 60
Art. 60.
I laureati in Lingue e letterature straniere, purche' forniti del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano superato gli esami di Storia della filosofia e di Pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in Pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di Pedagogia, Storia della filosofia e filosofia, per un anno quello di Lingue e letteratura italiana e di Lingua e letteratura latina e pure per un anno un corso a scelta tra quelli di Storia dell'Arte medioevale e moderna, di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e Psicologia superando i relativi esami.
Devono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 61
Art. 61.
Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in Pedagogia, devono seguire per un biennio il corso di Filosofia e sostenere tre esami annuali a scelta tra i corsi di Filologia romanza, Filologia germanica, Storia dell'Arte medioevale e moderna, Psicologia.
Devono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica ed una traduzione latina.
Qualora, durante il corso per il conseguimento del diploma, abbiano seguito un corso annuale di Filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.
Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 62
Art. 62.
Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in Materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina, per un anno i corsi di Storia e di Geografia, e due corsi a scelta fra quelli di Filologia romanza, Filologia germanica e Storia dell'Arte medioevale e moderna, superando i relativi esami. Devono inoltre superare la prova scritta di traduzione latina e quella di cultura generale nelle discipline letterarie, ivi comprese la Storia e la Geografia.
Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 63
Art. 63.
Coloro che siano forniti della laurea in Materie letterarie e aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: Pedagogia (biennale); Storia della filosofia (annuale);
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.
Essi devono inoltre presentare una prova scritta di Pedagogia.
Vengono iscritti al secondo anno del corso, ma se durante gli studi per la laurea in materie letterarie, abbiano seguito per due anni Pedagogia, superando i relativi esami, possono essere ammessi al terzo anno.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 64
Art. 64.
Coloro che siano forniti, della laurea in Pedagogia ed aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami:
Geografia (biennale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.
Essi vengono iscritti al secondo anno di corso.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 65
Art. 65.
Coloro che siano forniti della laurea in lingue e letterature straniere, purche' in possesso del diploma di abilitazione magistrale, qualora aspirino a diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami, Pedagogia (triennale); Storia della filosofia (biennale); Geografia (annuale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.
Essi devono inoltre superare una prova scritta di Pedagogia.
Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno gia' superato durante gli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere un esame di Pedagogia, possono essere ammessi al secondo anno di corso.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 66
Art. 66.
La Facolta' di magistero comprende i seguenti Istituti, ciascuno dei quali avra' statuto proprio, deliberato dalla Facolta':
1) Istituto di lingue e letterature classiche;
2) Istituto di lingue e letterature moderne;
3) Istituto di pedagogia;
4) Istituto di storia.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 67
Art. 67.
Per le borse di perfezionamento valgono le norme dell'art. 25.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 68
Art. 68.
L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.
I posti di professore di ruolo delle singole Facolta' sono determinati dalla tabella A, annessa al presente statuto.
Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' si provvede nei modi indicati nell' art. 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , e successive modificazioni.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 69
Art. 69.
Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Universita' libera di Lecce le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 70
Art. 70.
Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.
Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo ai professori di ruolo statale.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 71
Art. 71.
All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facolta', delibera entro il maggio sul numero degli incarichi da conferire nell'anno accademico successivo.
Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facolta' entro il mese di giugno.
Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformita' di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Universita' statali.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 72
Art. 72.
I professori di ruolo ed incaricati ed i libero docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facolta' i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il Consiglio della Facolta' deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modificazioni.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 73
Art. 73.
Presso l'Universita', oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformita' delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 74
Art. 74.
Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attivita' didattica.
Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte.
Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori, invece di assistenti, ma con gli stessi obblighi degli assistenti.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 75
Art. 75.
I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella B, annessa al presente statuto.
Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Universita' di Lecce le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle Universita' statali.
Al trattamento di quiescenza si provvede in conformita' dell'art.
70.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 76
Art. 76.
Con i criteri e le modalita' stabilite per le Universita' statali, la libera Universita' di Lecce, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, puo' nominare assistenti straordinari e volontari.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 77
Art. 77.
La direzione della biblioteca e' affidata dal Consiglio di amministrazione, ad un professore di ruolo dell'Universita'.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 78
Art. 78.
Le funzioni di bibliotecario possono essere affidate ad un assistente laureato in Lettere con tesi in Biblioteconomia e bibliografia, o specializzato in queste discipline e facente parte dell'organico della Facolta' di lettere (tabella B).
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 79
Art. 79.
Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale sugli studenti.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 80
Art. 80.
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'Universita'.
La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono piu' opportuno.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 81
Art. 81.
Gli esami sono:
a) di profitto;
b) di laurea.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 82
Art. 82.
Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione organica della disciplina sulla quale verte l'esame.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 83
Art. 83.
L'esame di laurea consiste, come a suo luogo e' detto per ciascuna Facolta', nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della disciplina. La discussione si deve svolgere nei modi e termini stabiliti a suo luogo per ciascuna Facolta' nel presente statuto.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 84
Art. 84.
Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Universita' statali.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 85
Art. 85.
Il Senato accademico puo' dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 86
Art. 86.
I Consigli di Facolta' consigliano un piano di studio, al quale si devono attenere gli studenti che aspirino all'esenzione dalle tasse o a sussidi.
Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma se questo e' diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside, almeno all'inizio del secondo anno di studi.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 87
Art. 87.
Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati dalla Facolta', i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni saranno notificati agli studenti per mezzo di manifesti a cura del preside all'inizio dell'anno accademico.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 88
Art. 88.
Nessun anno di studi e' valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 89
Art. 89.
Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella C) annessa al presente statuto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 90
Art. 90.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Per la stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Universita', si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.
Il posto di direttore amministrativo della carriera direttiva amministrativa e quello di ragioniere della carriera di concetto di ragioneria sono conferiti mediante esami di idoneita', a cui sono ammessi i dipendenti dell'Universita' appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore della rispettiva carriera con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 91
Art. 91.
Per il trattamento di quiescenza del personale amministrativo ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennita' di anzianita'.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 92
Art. 92.
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformita' con le norme regolatrici della materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.
Al relativo onere finanziario l'Universita' provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico, in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 93
Art. 93.
Il servizio di cassa sara' di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidita' secondo apposita convenzione.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 94
Art. 94.
Il Consorzio universitario Salentino mette gratuitamente a disposizione dell'Universita' gli immobili in cui questo ha sede, la biblioteca e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stata di dotazione e di arredamento in cui si trovano all'atto della costituzione di esso.
I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente il Consorzio avesse fornito o concesso in uso all'Universita' debbono essere iscritti in apposito inventario e non potranno tornare a disposizione del Consorzio concedente se non quando questo avra' convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Universita'.
L'Universita' dispone, inoltre, di contributi privati e dei proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche con i quali provvede alla propria gestione ed alla costituzione di un proprio patrimonio di cui e' tenuto separato regolare inventario.
Quando l'Universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'Universita' stessa ed in mancanza di esso, all'Amministrazione provinciale di Lecce.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 95
Art. 95.
Il pagamento degli stipendi al personale dell'Universita' e' effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione; dal direttore amministrativo e dal ragioniere.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 96
Art. 96.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ciascuna Facolta', saranno aggregati al Comitato di cui al precedente comma, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 97
Art. 97.
I presidi delle Facolta', e finche' questi non siano nominati, i presidenti dei Comitati tecnici costituiranno il Senato accademico.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 98
Art. 98.
Il rettore sara' eletto da una Assemblea collegiale composta dei Comitati tecnici e di quei professori di ruolo che eventualmente facciano gia' parte della Universita' di Lecce.
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- art. 99
Art. 99.
Nella prima applicazione del presente statuto i posti previsti nella tabella C) saranno coperti, con normale concorso al quale potra' partecipare il personale dipendente dal Consorzio universitario Salentino, che alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e sia in possesso, indipendentemente dai limiti di eta', del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
Statuto della libera Università degli studi di Lecce- Tabelle
TABELLA A
RUOLO DEI PROFESSORI
Facolta di lettere e filosofia:
Professori di ruolo................................N. 4
Facolta di magistero:
Professori di ruolo................................" 3
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
TABELLA B
POSTI DI RUOLO DEGLI ASSISTENTI E DEI LETTORI
Facolta di lettere e filosofia..........................N. 3
Facolta di magistero...................................." 2
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
TABELLA C
POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Numero
Qualifica dei posti Coeff.
a) Carriera direttiva:
Direttore amministrativo........... 1 402
Consigliere di 1ª classe........... 325
Consigliere di 2ª classe........... > 1 271 Consigliere di 3ª classe........... 229
b) Carriera di concetto:
Ragioniere......................... 1 271
Ragioniere aggiunto................ 229
Vice ragioniere.................... > 2 202 c) Carriera esecutiva:
Primo archivista................... 1 229
Archivista......................... 1 202
Applicati.......................... 180
Applicati aggiunti................. > 2 157 d) Carriera ausiliaria:
Usciere capo....................... 1 159
Uscieri............................ 151
Inserviente........................ > 5 142
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI