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059U1407

IT - DPR

059U1407

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, concernente l'istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Potenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959 n. 1407)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551 , con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1477 , con il quale le Scuole tecniche industriali di Lauria e Melfi sono state trasformate in scuole professionali coordinate con l'Istituto di Potenza; Considerato che, con separati decreti presidenziali, si provvede alla trasformazione delle citate Scuole professionali di Lauria e Melfi in Istituti professionali per l'industria e l'artigianato a se' stanti; Ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario apportare alcune modifiche all'organizzazione del predetto Istituto professionale di Potenza; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1477 , e' abrogato.

Art. 2

L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551 , e' modificato come segue:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso e' costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (n. 2 sezioni);
meccanico riparatore di automezzi;
2) Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b. t.

Art. 3

La tabella organica annessa al predetto decreto presidenziale viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 4

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551 , a favore dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Potenza viene fissato in L. 40.360.000.

Art. 5

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1959.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959 GRONCHI MEDICI - SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 7. - VILLA

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Potenza
Numero dei posti
Qualifica
Personale di ruolo
1. Preside senza insegnamento (I categoria)................. 1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)....................... 2
3. Insegnanti tecnici pratici (1)........................... 4
4. Segretario economo....................................... 1
5. Applicati................................................ -
Personale incaricato
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 145
settimanali
7. Insegnanti tecnici pratici (1)........................... 7
8. Applicati................................................ 1
9. Persone di servizio...................................... 2
(1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.
N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI
Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI
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