Monitoring Gesetzessammlung

060U0104

IT - DPR

060U0104

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige relative al passaggio di personale statale nei ruoli della Regione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1960 n. 104)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il personale statale di ruolo organico e dei ruoli aggiunti che sia transitato o transiti nei ruoli del personale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 , puo', con domanda motivata, chiedere di rientrare in seno all'Amministrazione statale di provenienza a norma dell'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Il personale che presenti la domanda entro un quinquennio dalla data dell'inquadramento nei ruoli regionali puo', sentita la Regione, essere riammesso in servizio indipendentemente dalla vacanza del posto. In tal caso il personale e' ricollocato nel ruolo statale e nella stessa qualifica cui apparteneva all'atto del passaggio nei ruoli regionali con l'attribuzione dell'anzianita' complessiva maturata in base anche al servizio nei ruoli regionali.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di risoluzione, per volontarie dimissioni, del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.

Art. 2

In corrispondenza dei posti di ruolo organico rimasti vacanti in seguito al passaggio nei ruoli regionali del personale di cui all'art. 1 sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera per un quinquennio dall'inquadramento dei singoli impiegati negli anzidetti ruoli regionali e sino alla eventuale loro riammissione in servizio alle dipendenze dello Stato se disposta anteriormente alla scadenza di tale termine. L'obbligo dell'accantonamento del posto cessa, altresi', con la risoluzione per volontarie dimissioni del rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 15. - VILLA
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