060U0054
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Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 febbraio 1960 n. 54)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 15, comma primo, secondo e terzo; 16, comma primo e secondo; 17, comma secondo e 21 , comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; Visto l' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ; Visti gli articoli 5, comma terzo , e 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 692 ; Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 372 e n. 374 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura del contributo, dovuto per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, e' stabilita in ragione del 15,75 per cento della retribuzione, di cui il 10,50 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 5,25 per cento a carico dei lavoratori.
L'aliquota complessiva del 15,75 per cento di cui al precedente comma comprende anche l'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione del precetto contenuto nell' art. 5, comma secondo, lettera a), della legge 4 agosto 1955, n. 692 .
Art. 2
Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro, sono stabilite, rispettivamente, in ragione del 2,30 per cento e del 2 per cento della retribuzione.
Art. 3
L'applicazione dei contributi di cui trattasi, nelle misure indicate nei precedenti comma, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 86. - VILLA