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059U1192

IT - DPR

059U1192

Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959 n. 1192)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Venezia in data 19 luglio 1958, nonche' l'atto aggiuntivo alla medesima in data 15 luglio 1959, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di caratteri distributivi degli edifici in aggiunta a quelli indicati, per l'Istituto universitario di architettura di Venezia, nell' art. 5 del regio decreto 3 settembre 1936, n. 1886 , e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 novembre 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 41. - VILLA

Art. 1

Repertorio n. 3
Istituto universitario di architettura di Venezia
Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici" nell'Istituto universitario di architettura di Venezia.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1958 (millenovecentocinquantotto) e questo giorno 19 (diciannove) del mese di luglio, in Venezia, nella sala della Direzione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, San Trovaso anagr. n. 1012, davanti a me, dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, ed ivi domiciliato, funzionario delegato con decreto direttoriale in data 30 novembre 1954 a redigere e ricevere gli atti e contratti in forma pubblico-amministrativa che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario,senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, col mio consenso, rinunciato, sono comparsi personalmente i signori:
prof. Giuseppe Samona', nato a Palermo l'8 aprile 1898 e domiciliato a Venezia presso la Direzione di questo Istituto, nella sua qualita' di direttore e legale rappresentante del medesimo, autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione in data 16 luglio 1957, che in estratto autentico si allega a questo atto, quale parte integrante, sotto la lettera A;
dott. Piero Lecis, nato a Villasalto (Cagliari) il 1 dicembre 1902 e domiciliato a Venezia nella sua qualita' di direttore dello stabilimento di Porto Marghera della Societa' anonima Montecatini con sede in Milano, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di procura speciale rilasciatagli dal presidente del Comitato direttivo conte dott. Carlo Faina, nato a Perugia il 12 ottobre 1894 e domiciliato a Milano, con atto autenticato nella firma in data 25 giugno 1958, che in originale si allega a questo atto, quale parte integrante, sotto la lettera B Avvertesi che la stipula della presente convenzione e' stata autorizzata con deliberazione in data 18 novembre 1957 del Comitato direttivo della Societa' Montecatini, il quale, come risulta da certificato rilasciato dal Tribunale civile di Milano in data 4 dicembre 1957 e' stato creato dal Consiglio di amministrazione della Societa' medesima con delibera del 5 aprile 1946 ed al quale quest'ultimo ha delegato tutti i propri poteri con delibera del 3 luglio 1946. Le tre predette deliberazioni in estratto autentico e il suddetto certificato in originale, si allegano al presente atto, quale parte integrante, sotto le lettere C, D, E ed F.
avv. Ferruccio Ferrarin, nato a Thiene (Vicenza) il 26 marzo 1891 e domiciliato a Venezia, nella sua qualita' di legale della Societa' per azioni Snia Viscosa con sede in Milano, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di mandato speciale rilasciatogli con atto autenticato nella firma in data 30 giugno 1958 dal presidente cav. del lav. dott. Franco Marinotti, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 5 giugno 1891 e domiciliato a Milano, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della predetta Societa' con deliberazione in data 21 marzo 1958. I suddetti delibera e mandato speciale, la prima in estratto autentico e il secondo in originale, si allegano a questo atto, quale parte integrante, sotto le lettere G e H;
ing. Francesco Boella, nato a Torino il 24 giugno 1901 e domiciliato a Venezia, nella sua qualita' di direttore dello stabilimento Sezione vetri e coke di Porto Marghera della Societa' per azioni Vetrocoke con sede in Venezia, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di procura speciale rilasciatagli con atto autenticato nella firma in data 9 luglio 1958 dall'amministratore delegato e direttore generale ing. Biagio Beria, nato a Torino il 6 aprile 1889 ed ivi residente, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della predetta Societa' con deliberazione in data 30 marzo 1957. Le suddette delibera e procura speciale, la prima in estratto autentico e la seconda in originale, si allegano al presente atto, quale parte integrante, sotto le lettere I e L;
Premesso
a) che l'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici" e' incluso, secondo il vigente ordinamento didattico, tra quelli fondamentali per il corso di laurea in architettura e rilevato che, a causa della esiguita' del numero delle cattedre di ruolo assegnate organicamente all'Istituto universitario di architettura di Venezia, l'insegnamento della predetta disciplina viene impartito per incarico ed e' escluso dalla possibilita' di elevazione a cattedra di ruolo, come lo meriterebbe la importanza della materia ai fini di una piu' completa, profonda e specializzata preparazione nel campo tecnico dei giovani architetti;
b) che le Societa' Montecatini, Snia Viscosa, e Vetrocoke sono venute nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di "caratteri distributivi degli edifici" della Facolta' di architettura di Venezia e precisamente la Societa' Montecatini per il 50% e le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke ciascuna per il 25% dell'onere anzidetto;
c) che il Consiglio di Facolta' (allegato M) ed il Consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Istituto universitario di architettura di Venezia hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione del predetto posto convenzionato di professore di ruolo, autorizzando il direttore dell'Istituto stesso alla stipulazione della presente convenzione;
Tutto cio' premesso
i predetti comparenti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, in aggiunta ai posti assegnati in organico all'Istituto medesimo, sara' istituito, ai sensi dell'art 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici".

Art. 2

Art. 2.
Le Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke assumono l'obbligo di finanziare il posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, per il 50% della spesa relativa la Societa' Montecatini e per il 25% ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke.
A tal fine le predette Societa' si impegnano di corrispondere annualmente all'Istituto universitario di architettura di Venezia, a decorrere dalla data di nomina del titolare della cattedra, rispettivamente la somma di L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) la Societa' Montecatini e la somma di L. 650.000 (seicentocinquantamila) ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke, per un ammontare complessivo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3

Art. 3.
Le anzidette Societa' si obbligano inoltre a versare all'Istituto universitario di architettura di Venezia per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga di essa, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, oltre a quanto indicato nel precedente art. 2, le seguenti ulteriori somme annue: L. 260.000 (duecentosessantamila) la Societa' Montecatini e L. 130.000 (centotrentamila) ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke per un ammontare complessivo di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioe' al 20% di quello di L. 2.600.000, indicato come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, allo scopo di costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio entro o dopo i primi venti anni di durata della convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

Art. 4

Art. 4.
Le Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke si obbligano a versare all'Istituto universitario di architettura di Venezia le somme indicate nei precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 5

Art. 5.
Qualora, in seguito a variazione del trattamento economico spettante al titolare dell'istituendo posto derivante sia da progressione in carriera del titolare stesso, sia da miglioramenti economici disposti per legge a favore dei professori universitari, l'importo di L. 2.600.000, versato complessivamente dalle predette Societa' all'istituto universitario di architettura di Venezia dovesse risultare inferiore alla somma che l'Istituto stesso e' tenuto a rimborsare allo Stato, a norma di quanto disposto dal successivo art. 6, le predette Societa' si impegnano di versare all'Istituto nella proporzione del 50% la Societa' Montecatini e del 25% ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke, la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza, a decorrere dalla data nella quale si sara' determinato il maggior costo del mantenimento del posto.
Le anzidette Societa' si obbligano altresi' ad aumentare ciascuna nelle proporzioni indicate nel comma precedente e con decorrenza dalla data di cui sopra, il contributo del 20% fissato dall'art. 3 della presente convenzione, in relazione alle integrazioni che dovranno eventualmente apportarsi alla suindicata somma di L.
2.600.000.

Art. 6

Art. 6.
L'Istituto universitario di architettura di Venezia in esecuzione degli impegni assunti dalle Societa' finanziatrici, si obbliga:
a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente spettanti ai titolare della cattedra di caratteri distributivi degli edifici, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;
b) a destinare a dotazione della cattedra di che trattasi la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a);
c) a versare annualmente allo Stato la somma di lire 520.000, che gli sara' corrisposta complessivamente dalle predette Societa', in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma indicata nel secondo comma dell'art. 5, con esonero dell'Istituto medesimo da ogni altro obbligo o responsabilita'.

Art. 7

Art. 7.
La presente convenzione avra' la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per ulteriori successivi periodi di anni dieci, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8

Art. 8.
La presente convenzione si intendera' decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;
b) se non vengano aumentati i contributi secondo quanto disposto dall'art. 5, al verificarsi delle condizioni ivi previste;
c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualunque momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla convenzione medesima.
In tutti i tre casi anzidetti il posto di professore di ruolo di caratteri distributivi degli edifici s'intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.

Art. 9

Art. 9.
La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, e' esente da tassa di registro, a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Essa diverra' esecutiva allorche' sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo.
Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, di cui ho dato lettura ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante.
Il presente atto consta di 3 (tre) fogli scritti su dieci pagine intere e fin qui dell'undicesima.
F.to Giuseppe Samona'
F.to Piero Lecis
F.to Ferruccio Ferrarin
F.to Francesco Boella
F.to Eugenio Dall'Armi, ufficiale rogante.
Registrato a Venezia, Ufficio atti civili, addi' 22 luglio 1958, n. 513, vol. 300 atti pubblici Esatte lire gratis.
p. Il direttore: F.to GREGO Elena, vice procuratore

Convenzione istituzione di un posto di professore istituto architettura Venezia-Atto Aggiuntivo

Repertorio n. 4
Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Venezia addi' 19 luglio 1958 fra le Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke e l'Istituto universitario di architettura di Venezia per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici".
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) e questo giorno 15 (quindici) del mese di luglio, nella sala della Direzione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (San Trovaso n. 1012), davanti a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908 ed ivi domiciliato, funzionario dello Istituto, delegato con decreto direttoriale in data 30 novembre 1954 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa che si stipulano per conto e nell'interesse dell'istituto medesimo, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , senza la assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi personalmente i signori:
prof. ing arch. Giuseppe Samona', nato a Palermo l'8 aprile 1898 e domiciliato a Venezia presso la Direzione dell'istituto universitario di architettura, il quale interviene nella sua qualita' di direttore dell'Istituto stesso e quindi di legale rappresentante di esso, debitamente autorizzato a stipulare il presente atto aggiuntivo dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione in data 25 febbraio 1959, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera A;
dott. Piero Lecis, nato a Villasalto (Cagliari) il 1 dicembre 1902 e domiciliato a Venezia, il quale interviene nella sua qualita' di direttore dello stabilimento di Porto Marghera della Societa' anonima Montecatini con sede in Milano, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di procura speciale rilasciatagli mediante atto autenticato nella firma in data 22 maggio 1959 dal presidente conte dott. Carlo Faina, nato a Perugia il 12 ottobre 1894 e domiciliato a Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Societa' anzidetta con deliberazione in data 4 febbraio 1959 a sottoscrivere il presente atto aggiuntivo, anche a mezzo di mandatario speciale da lui nominato. Le suddette procura speciale e delibera, la prima in originale e la seconda in estratto autentico, si allegano a questo atto sotto le lettere B e C;
avv. Ferruccio Ferrarin, nato a Thiene (Vicenza) il 26 marzo 1891 e domiciliato a Venezia, il quale interviene nella sua qualita' di legale della Societa' per azioni Snia Viscosa con sede in Milano, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di mandato speciale rilasciatogli con atto autenticato nella firma in data 12 giugno 1959 dal presidente cav. del lav. dott. Franco Marinotti, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 5 giugno 1891 e domiciliato a Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Societa' anzidetta con deliberazione in data 12 febbraio 1959 a sottoscrivere il presente atto aggiuntivo, anche a mezzo di mandatario speciale da lui nominato. I suddetti mandato speciale e delibera, il primo in originale e la seconda in estratto autentico, si allegano a questo atto sotto le lettere D e E;
ing. Domirco Re, nato a Genova il 3 ottobre 1908 e domiciliato a Milano, il quale interviene nella sua qualita' di direttore generale della Societa' per azioni Vetrocoke con sede in Venezia, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di procura speciale rilasciatagli con atto autenticato nella firma in data 8 giugno 1959 dal presidente ing. Biagio Beria, nato a Torino il 6 aprile 1889 ed ivi domiciliato, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Societa' anzidetta con deliberazione in data 27 marzo 1959 a sottoscrivere il presente atto aggiuntivo, anche a mezzo di mandatario speciale da lui nominato. Il suddetto atto di procura speciale in copia conforme all'originale, al quale e' allegata, quale parte integrante di esso, la suindicata delibera, si allega a questo atto sotto la lettera F.
Premesso
a) che, mediante convenzione stipulata in data 19 luglio 1958, registrata all'Ufficio del registro di Venezia il 22 luglio 1958 al n. 513 atti pubblici, vol. 300, le Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke hanno assunto l'onere del finanziamento di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici" nell'Istituto universitario di architettura di Venezia, nelle proporzioni rispettive del 50% la Societa' Montecatini e del 25% ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke, obbligandosi a corrispondere all'Istituto stesso per il mantenimento del posto anzidetto un contributo annuo complessivo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), nonche' quello complessivo di lire 520.000 (cinquecentoventimila) pari al 20% del primo per la costituzione di un fondo speciale per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare dell'istituendo posto;
b) che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera in data 5 dicembre 1958, n. 4866, inviata al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, ha fatto presente che il Dicastero del tesoro, nel dare il suo assenso all'iniziativa di istituire il predetto posto di professore di ruolo convenzionato, ha rappresentato la necessita' che, in seguito all'applicazione della legge 18 marzo 1958, n. 311 , i contributi annui complessivi dovuti dagli enti finanziatori siano elevati da lire 2.600.000 e lire 520.000 rispettivamente a lire 3.000.000 e lire 600.000;
c) che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, con deliberazione del 25 febbraio 1959 (allegato A) ha autorizzato il presidente ad intervenire per conto dell'Istituto stesso alla stipulazione del presente atto aggiuntivo e a sottoscriverlo nell'interesse di esso;
d) che i Consigli di amministrazione delle Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke, con deliberazioni rispettivamente del 4 febbraio 1959, 12 febbraio 1959 e 27 marzo 1959 (allegati C, E e F) hanno autorizzato i relativi presidenti a stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione 19 luglio 1958, mediante il quale vengano modificati gli articoli 2 e 3 della convenzione medesima elevando i contributi complessivamente dovuti da lire 2.600.000 e lire 520.000 rispettivamente a lire 3.000.000 e lire 600.000;
Tutto cio' premesso
i predetti comparenti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:
Articolo unico
Ferme restando tutte le altre clausole contenute nella convenzione stipulata addi' 19 luglio 1958 con n. 513 atti pubblici, vol. 300, tra le Societa' Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke e l'Istituto universitario di architettura di Venezia per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "caratteri distributivi degli edifici" presso l'istituto medesimo, gli enti finanziatori, a modifica degli articoli 2 e 3 della convenzione predetta, si obbligano a corrispondere annualmente all'Istituto universitario di architettura di Venezia per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui trattasi rispettivamente: la somma di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) la Societa' Montecatini e la somma di lire 750.000 (settecentocinquantamila) ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke, per un ammontare complessivo di lire 3.000.000 (tremilioni). Essi si obbligano altresi' a corrispondere annualmente all'Istituto medesimo, ai fini della costituzione dello speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, rispettivamente: la somma di lire 300.000 (trecentomila) la Societa' Montecatini e la somma di lire 150.000 (centocinquantamila) ciascuna le Societa' Snia Viscosa e Vetrocoke, per un ammontare complessivo di lire 600.00(seicentomila), pari cioe' al 20% di quello di lire 3.000.000, indicato come spesa media annua prevista per un posto di professore universitario di ruolo.
Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, e' esente dalla tassa di registro a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura al signori comparenti, che lo approvano dichiarandolo pienamente conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti.
L'atto consta di 2 (due) fogli su 6 (sei) pagine intere e fin qui della settima.
F.to Giuseppe Samona'
F.to Piero Lecis
F.to Ferruccio Ferrarin
F.to Domirco Re
F.to Eugenio Dall'Armi, ufficiale rogante.
Registrato a Venezia, Ufficio atti civili, addi' 16 luglio 1959, n. 213, vol. 305 atti pubblici. Esatte lire gratis.
Il direttore: F.to E. CASATI
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