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059U1007

IT - DPR

059U1007

Applicabilita' nelle province di Vicenza e di Gorizia della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959 n. 1007)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211 , sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Viste le deliberazioni 4 agosto 1958, n. 10802 /433, del Consiglio provinciale di Vicenza e 25 ottobre 1958, n. 11642/58/74, del Consiglio provinciale di Gorizia, con le quali viene chiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 , l'applicazione della legge medesima nel territorio delle dette Province;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nelle predette Province mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211 , e' resa, applicabile nel territorio delle province di Vicenza e di Gorizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 settembre 1959 GRONCHI SEGNI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 68. - VILLA
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