Monitoring Gesetzessammlung

052U1693

IT - DPR

052U1693

Proroga al 30 giugno 1953 del termine per l'acquisto e la immissione in servizio sulle ferrovie Calabro-Lucane del nuovo materiale rotabile di cui alla legge 6 aprile 1949, n. 168. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 settembre 1952 n. 1693)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 aprile 1949, n. 168 , con la quale il Ministero dei trasporti e' stato autorizzato a concedere alla Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili entro il limite massimo di 900.000.000 per provvedere all'acquisto del nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie Calabro - Lucane;
Vista la convenzione 9 marzo 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488 , con la quale vengono stabilite le modalita' e le garanzie relative alle anticipazioni di cui sopra ed alla fornitura del nuovo materiale rotabile nonche' i rapporti tra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della fornitura stessa;
Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 24 , con la quale viene protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe stabilito dall'art. 1 della convenzione 9 marzo 1950;
Vista l'istanza 4 giugno 1952 con la quale la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo ha chiesto una proroga di dodici mesi al termine di cui sopra;
Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per l'accoglimento della suddetta istanza;
Visto il parere espresso dalla Commissione incaricata a norma dell'art. 3 della soprarichiamata convenzione, della vigilanza sui lavori di costruzione del nuovo materiale rotabile;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;
Decreta:
E' prorogato al 30 giugno 1953 il termine per l'acquisto e la immissione in servizio sulle ferrovie Calabro - Lucane del nuovo materiale rotabile di cui alla legge 6 aprile 1949, n. 168 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1952 EINAUDI MALVESTITI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 127. - PALLA
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