056U0426
056U0426
Ricostituzione del comune di Cecima, in provincia di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956 n. 426)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1602 , con il quali i comuni di Cecima, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza e Pizzocorno, in provincia di Pavia, furono riuniti in unico Comune denominato "Ponte Nizza" e con sede nella frazione omonima gia' appartenente alla circoscrizione territoriale di San Ponzo Semola; Vista l'istanza 8 dicembre 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Cecima ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ponte Nizza in data 6 agosto 1946, n. 20, e della Deputazione provinciale di Pavia in data 5 novembre 1947, n. 2991, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Cecima, in provincia di Pavia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Ponte Nizza ed il ricostituito comune di Cecima, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Ponte Nizza.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Ponte Nizza, che sara' inquadrato negli organici del comune di Cecima, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 138. - CARLOMAGNO